N. 637 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 maggio 1991

                                N. 637
 Ordinanza  emessa  il  3  maggio  1991 dal pretore di Cagliari - sez.
 distaccata di Sinnai nel procedimento  penale  a  carico  di  Piroddi
 Giovannino ed altri
 Processo penale - Procedimento pretorile - Richiesta di archiviazione
    al g.i.p. - Mancata condivisione - Restituzione degli atti al p.m.
    per  formulazione  dell'imputazione  -  Adempimento  - Conseguente
    fissazione del giudizio innanzi allo stesso magistrato - Lamentata
    omessa previsione di incompatibilita' di tale giudice -  Contrasto
    con i principi e le direttive della legge delega.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., art. 76).
(GU n.41 del 16-10-1991 )
                              IL PRETORE
    Ha pronunciato, dandone lettura, la seguente ordinanza;
    Premesso  che  con  ordinanza  in  data 15 novembre 1990 emessa ai
 sensi dell'art. 554 secondo  comma  del  c.p.p.  questo  pretore,  in
 funzione  di  giudice  per  le indagini preliminari, disponeva che il
 p.m. formulasse l'imputazione di  minaccia  aggravata  a  carico  dei
 Piroddi  Giovannino,  Fausto  e  Marco  in  atti gia' generalizzati e
 premesso inoltre che con provvedimento in data 24 aprile 1991  questo
 stesso  pretore veniva designato supplente del titolare della sezione
 distaccata di Sinnai ed in  tale  veste  incaricato  di  celebrare  i
 dibattimenti fissati per l'odierna udienza;
    Rilevato  che  fra  i  procedimenti  iscritti a ruolo vi e' anche,
 quello avente ad  oggetto  la  cognizione  del  reato  contestato  ai
 Piroddi secondo quanto prescritto nella predetta ordinanza;
    Considerato  che  avendo  questo  giudicante  prima  compiuto,  in
 sostanza, un esame delle emergenze  processuali  cui  e'  seguito  il
 promuovimento  dell'azione  penale  ed  essendo  poi stato chiamato a
 definire il successivo giudizio  di  merito,  si  trova  ora  in  una
 situazione  analoga  a  quelle  ipotizzate  -  ma  pacificamente  non
 applicabili in via analogica - nell'art. 34, secondo comma del c.p.p.
 e considerato altresi' che con la  direttiva  n.  67  il  legislatore
 delegante  ha  appunto inteso stabilire il principio secondo il quale
 non potrebbe svolgere le funzioni di giudice il magistrato che  abbia
 valutato  il  contenuto dei risultati delle indagini preliminari e la
 sussistenza  delle  condizioni  necessarie   per   il   promuovimento
 dell'azione  penale (cfr. Corte costituzionale 15-26 ottobre 1990, n.
 496);
    Ritenuto che pertanto l'art. 34, secondo comma del c.p.p.  risulti
 in  contrasto  con  la  legge-delega  e,  quindi, con l'art. 76 della
 Costituzione nella parte in cui non prevede che non possa partecipare
 al successivo dibattimento il giudice  per  le  indagini  preliminari
 presso  la  pretura il quale abbia emesso l'ordinanza di cui all'art.
 554, secondo comma, del c.p.p. e ritenuto, infine, che  la  questione
 sia  rilevante,  dipendendo  dalla sua soluzione alternativamente, il
 dovere, per questo giudice di procedere  oltre  ovvero  l'obbligo  di
 astenersi e, quindi, l'esito del giudizio;
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge 11
 marzo  1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata
 la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  34,  secondo
 comma  del  c.p.p.  con riferimento all'art. 76 della Costituzione e,
 per l'effetto, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
 costituzionale, sospende il giudizio  ed  ordina  che  a  cura  della
 cancelleria  la  presente  ordinanza sia notificata al presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti  delle  due  Camere
 del Parlamento.
      Sinnai, addi' 3 maggio 1991
                         Il pretore: PODDIGHE

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