N. 637 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 maggio 1991
N. 637 Ordinanza emessa il 3 maggio 1991 dal pretore di Cagliari - sez. distaccata di Sinnai nel procedimento penale a carico di Piroddi Giovannino ed altri Processo penale - Procedimento pretorile - Richiesta di archiviazione al g.i.p. - Mancata condivisione - Restituzione degli atti al p.m. per formulazione dell'imputazione - Adempimento - Conseguente fissazione del giudizio innanzi allo stesso magistrato - Lamentata omessa previsione di incompatibilita' di tale giudice - Contrasto con i principi e le direttive della legge delega. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., art. 76).(GU n.41 del 16-10-1991 )
IL PRETORE Ha pronunciato, dandone lettura, la seguente ordinanza; Premesso che con ordinanza in data 15 novembre 1990 emessa ai sensi dell'art. 554 secondo comma del c.p.p. questo pretore, in funzione di giudice per le indagini preliminari, disponeva che il p.m. formulasse l'imputazione di minaccia aggravata a carico dei Piroddi Giovannino, Fausto e Marco in atti gia' generalizzati e premesso inoltre che con provvedimento in data 24 aprile 1991 questo stesso pretore veniva designato supplente del titolare della sezione distaccata di Sinnai ed in tale veste incaricato di celebrare i dibattimenti fissati per l'odierna udienza; Rilevato che fra i procedimenti iscritti a ruolo vi e' anche, quello avente ad oggetto la cognizione del reato contestato ai Piroddi secondo quanto prescritto nella predetta ordinanza; Considerato che avendo questo giudicante prima compiuto, in sostanza, un esame delle emergenze processuali cui e' seguito il promuovimento dell'azione penale ed essendo poi stato chiamato a definire il successivo giudizio di merito, si trova ora in una situazione analoga a quelle ipotizzate - ma pacificamente non applicabili in via analogica - nell'art. 34, secondo comma del c.p.p. e considerato altresi' che con la direttiva n. 67 il legislatore delegante ha appunto inteso stabilire il principio secondo il quale non potrebbe svolgere le funzioni di giudice il magistrato che abbia valutato il contenuto dei risultati delle indagini preliminari e la sussistenza delle condizioni necessarie per il promuovimento dell'azione penale (cfr. Corte costituzionale 15-26 ottobre 1990, n. 496); Ritenuto che pertanto l'art. 34, secondo comma del c.p.p. risulti in contrasto con la legge-delega e, quindi, con l'art. 76 della Costituzione nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo dibattimento il giudice per le indagini preliminari presso la pretura il quale abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, del c.p.p. e ritenuto, infine, che la questione sia rilevante, dipendendo dalla sua soluzione alternativamente, il dovere, per questo giudice di procedere oltre ovvero l'obbligo di astenersi e, quindi, l'esito del giudizio;
P. Q. M. Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma del c.p.p. con riferimento all'art. 76 della Costituzione e, per l'effetto, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospende il giudizio ed ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Sinnai, addi' 3 maggio 1991 Il pretore: PODDIGHE 91C1113