N. 640 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 marzo - 2 ottobre 1991
N. 640 Ordinanza emessa il 6 e 7 marzo 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 ottobre 1991) dal tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, sui ricorsi riuniti proposti da Rodofile Lina ed altri contro il comune di Feroleto della Chiesa ed altri. Elezioni - Giudizio elettorale davanti al t.a.r. - Limitazione della prova alle risultanze documentali - Mancata previsione di deroghe ai sistemi probatori ordinari e in particolare della possibilita' di convocare ad interrogatorio gli elettori riconosciuti invalidi e percio' ammessi a voto assistito, per i quali e' dubbia, sulla base delle risultanze documentali, la legittimita' di tale ammissione - Conseguenze - Necessita' di rinnovo delle operazioni elettorali anche in casi in cui con l'uso, nel giudizio innanzi al t.a.r., dei preclusi mezzi di accertamento, si sarebbe potuto evitare - Possibilita' che in sede di rinnovo delle operazioni elettorali risulti legittima l'ammissione a voto assistito di quegli stessi elettori la cui votazione ha dato luogo al ricorso - Incidenza, sotto questi ed altri aspetti, sul principio di buon andamento della p.a. (D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 83/11, quinto comma). (Cost., art. 97).(GU n.41 del 16-10-1991 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi elettorali di seguito specificati: n. 1047/1990 r.g. proposto da Rodofile Lina, Chindamo Vincenzo, De Felice Michele, Ceravolo Angelo, Zagarella Giuseppe, Misiti Vincenzo, Rodofile Biagio, Marchese Francesco, Alampi Vincenzo, Marchese Biagio, Furfaro Mercurio, Macri' Salvatore, rappresentati e difesi dall'avv. prof. Antonio Romano e dall'avv. Rocco Licastro ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonino Falcone in Reggio Calabria, via Aschenez, n. 2, contro e nei confronti di: 1) comune di Feroleto della Chiesa in persona del sindaco pro- tempore, non costituito in giudizio; 2) De Leo Antonino, Papa Francesco, Furfaro Giuseppe, Raschella' Francesco, Corica Antonio, Macri' Arcangelo, Misiti Giuseppe, Crea Angelo, Trungadi Rosario, rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Panuccio e domiciliati presso il medesimo in Reggio Calabria, via P. Foti, n. 1; 3) Fiorello Angelo, De Vico Salvatore, Neri Biagio, non costituiti in giudizio; n. 1048/1990 proposto da Rodofile Lina, rappresentata e difesa dal prof. avv. Antonio Romano e dall'avv. Rocco Licastro ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Aschenez, n. 2, presso lo studio dell'avv. Antonio Falcone, contro e nei confronti di: 1) comune di Feroleto della Chiesa in persona del sindaco pro- tempore, non costituito in giudizio; 2) Chindamo Vincenzo, De Felice Michele, Ceravolo Angelo, Misiti Vincenzo, Rodofili Biagio, Alampi Vincenzo, Marchese Biagio, Furfaro Mercurio, Macri' Salvatore, Marchese Francesco e Zagarella Giuseppe, non costituiti in giudizio; 3) De Leo Antonino, Papa Francesco, Furfaro Giuseppe, Fiorello Angelo, Raschella' Francesco, De Vico Salvatore, Corica Antonio, Macri' Arcangelo, Misiti Giuseppe, Crea Angelo, Neri Biagio, Trungadi Rosario, non costituiti in giudizio; n. 1049/1990 proposto da Marchese Francesco, rappresentato e difeso dal prof. avv. Antonio Romano e dall'avv. Rocco Licastro ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via Aschenez n. 2, presso lo studio dell'avv. Antonio Falcone, contro e nei confronti di: 1) comune di Feroleto della Chiesa in persona del sindaco pro- tempore, non costituito in giudizio; 2) Chindamo Vincenzo, De Felice Michele, Ceravolo Angelo, Misiti Vincenzo, Rodofili Biagio, Alampi Vincenzo, Marchese Biagio, Furfaro Mercurio, Macri' Salvatore, Rodofile Lina e Zagarella Giuseppe, non costituiti in giudizio; 3) De Leo Antonino, Papa Francesco, Furfaro Giuseppe, Pirello Angelo, Raschella' Francesco, De Vico Salvatore, Corica Antonio, Macri' Arcangelo, Misiti Giuseppe, Crea Angelo, Neri Biagio, Trungadi Rosario, non costituiti in giudizio; n. 1050/1990 proposto da Zagarella Giuseppe, rappresentato e difeso dal prof. avv. Antonio Romano e dall'avv. Rocco Licastro ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via Aschenez n. 2, presso lo studio dell'avv. Antonio Falcone, contro e nei confronti di: 1) comune di Feroleto della Chiesa in persona del sindaco pro- tempore, non costituito in giudizio; 2) Chindamo Vincenzo, De Felice Michele, Ceravolo Angelo, Misiti Vincenzo, Rodofili Biagio, Alampi Vincenzo, Marchese Biagio, Furfaro Mercurio, Macri' Salvatore, Marchese Francesco e Rodofili Lina, non costituiti in giudizio; 3) De Leo Antonino, Papa Francesco, Furfaro Giuseppe, Fiorello Angelo, Raschella' Francesco, De Vico Salvatore, Corica Antonio, Macri' Arcangelo, Misiti Giuseppe, Crea Angelo, Neri Biagio, Trungadi Rosario, non costituiti in giudizio; per ottenere l'annullamento delle operazioni elettorali svoltasi in data 6 e 7 maggio 1990, rela- tive al rinnovo del consiglio comunale di Feroleto della Chiesa, ivi compreso l'atto di proclamazione degli eletti dall'8 maggio 1990, con conseguente correzione dei risultati elettorali oggetto di impugnazione: in via subordinata per ottenere la ripetizione delle operazioni elettorali stesse; Visti i ricorsi nn. 1047, 1048, 1049 e 1050 del 1990 depositati il 5 giugno 1990, notificati il 14 e 15 giugno 1990 e ridepositati il 20 giugno 1990; Visto il controricorso, per il ricorso n. 1047/1990, proposto dai sigg. Papa Francesco, Macri' Arcangelo, Furfaro Giuseppe, Corica Antonio, Trungadi Rosario, Misiti Giuseppe, Crea Arcangelo, Raschella' Francesco e De Leo Antonino, depositato il 29 giugno 1990, nonche' la successiva memoria depositata il 5 febbraio 1991; Visti gli atti tutti della causa ed in particolare la documentazione acquisita in esito alle ordinanze collegiali nn. 553 e 736 del 1990; Uditi alla pubblica udienza del 6 marzo 1991, il giudice relatore dott.ssa Eleonora Di Santo, nonche' l'avv. prof. Antonio Romano per i ricorrenti, ed il dott. proc. Aldo De Caridi, delegato dall'avv. A. Panuccio, per i controinteressati costituiti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O I ricorrenti hanno adito l'intestata sezione di tribunale amministrativo chedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe sintetizzate e deducendo, a supporto, tra l'altro, la violazione di norme sul voto assistito in testa a sezioni elettorali. Con separata sentenza sono stati provvisoriamente rettificati i risultati elettorali, senza tuttavia, determinarsi sostituzione di eletti con non eletti, in accogliamento parziale dei ricorsi. Infatti, la sezione ha rilevato che dalla documentazione acquisita in via istruttoria emergeva, altresi', relativamente a tutte le sezioni elettorali, un numero di voti, superiore al coefficiente dell'eventuale prova di resistenza dei risultati, espressi con accompagnatore per i quali non risultava essere stata effettuata prova empirica sull'invalidita' dell'elettore che, al contempo, o non risultava neppure specificata, o non risultava specificata in senso sicuramente concludente nelle certificazioni mediche, cosicche', pur non potendosi rendere una pronunzia "a futura memoria" sul punto, non era da escludere a priori, alla stregua dei criteri affermati dalla prevalente giurisprudenza (gia' seguita dal tribunale in altri giudizi) che sussistessero le lamentate illegittimita'. D I R I T T O Ritiene la sezione di dover sollevare, in quanto non manifestamente infondata, questione di costituzionalita' dell'art. 83/11, comma quinto, del d.P.R. n. 570/1960 (nel testo vigente) per contrasto con l'art. 97 della Costituzione nella parte in cui, non derogando ai sistemi probatori ordinari del giudizio avanti alla magistratura amministrativa, limita nei giudizi elettorali, alle risultanze documentali i poteri istruttori fruibili per la definizione del merito: non e' neppure possibile, anche in caso di loro intimazione ad integrazione di contraddittorio che li renderebbe parti in senso processuale, convocare ad interrogatorio gli elettori per i quali e' dubbia la legittimita' di ammissione a voto assistito. Sul punto della non manifesta infondatezza della questione pare al Collegio che non sia necessario diffondersi a lungo una volta premesso che sembra illogicamente riduttiva un'interpretazione dell'art. 97 della Costituzione che lo ritenesse riferibile soltanto all'organizzazione dell'apparato pubblico inteso quale complesso di uomini e mezzi e/o agli organi amministrativi in senso stretto e non anche alla normativa che procedimentalizza limitativamente l'attivita' giurisdizionale. Ed invero e' evidente che, ove si accogliesse il dedotto motivo di illegittimita' dei voti assistiti contestati sulla sola base delle risultanze documentali acquisibili ed acquisite, potrebbe poi verificarsi che, in sede di rinnovo delle operazioni, quegli stessi elettori la cui votazione assistita ha dato luogo al ricorso dovessero essere ammessi a votare con accompagnatore perche' effettivamente portatori di invalidita' permanenti all'uopo conferenti. E cio' non sembra corrispondere al principio di buon andamento degli uffici sia sotto il profilo finanziario per le spese che comporta qualsiasi rinnovo di elezioni, sia sotto il profilo dell'attivita' dell'amministrazione tanto che si abbia riguardo all'attivita' decisoria del giudizio, quanto che si consideri la pausa di attivita' dell'amministrazione sulla quale l'eventuale pronuncia di accoglimento del ricorso verrebbe ad incidere.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, nonche' 23 e seguenti della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 85; Dispone, sospeso il giudizio, l'immediata trasmissione degli atti, previa formazione di loro copia autentica integrale da conservarsi al locale archivio, alla Corte costituzionale per la decisione della questione, meglio precisata in parte motiva, di legittimita' costituzionale dell'art. 83/11, quinto comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in relazione all'art. 97 della Costituzione; Manda alla segreteria di curare la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti nonche' di provvedere a comunicarla ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Reggio Calabria, nelle camere di consiglio dei giorni 6 e 7 marzo 1991, con lettura del dispositivo all'udienza pubblica del 7 marzo 1991 ore 18. Il presidente: LAURITA Il magistrato relatore: DI SANTO Il segretario: (firma illeggibile) Depositata l'11 marzo 1991. Il primo dirigente: (firma illeggibile) 91C1119