N. 640 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 marzo - 2 ottobre 1991

                                N. 640
 Ordinanza   emessa  il  6  e  7  marzo  1991  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale  il  2  ottobre  1991)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  della  Calabria,  sezione staccata di Reggio Calabria, sui
 ricorsi riuniti proposti da Rodofile Lina ed altri contro  il  comune
 di Feroleto della Chiesa ed altri.
 Elezioni - Giudizio elettorale davanti al t.a.r. - Limitazione della
    prova  alle risultanze documentali - Mancata previsione di deroghe
    ai sistemi probatori ordinari e in particolare della  possibilita'
    di  convocare ad interrogatorio gli elettori riconosciuti invalidi
    e percio' ammessi a voto assistito, per i quali e'  dubbia,  sulla
    base   delle  risultanze  documentali,  la  legittimita'  di  tale
    ammissione - Conseguenze - Necessita' di rinnovo delle  operazioni
    elettorali anche in casi in cui con l'uso, nel giudizio innanzi al
    t.a.r.,  dei  preclusi  mezzi  di  accertamento, si sarebbe potuto
    evitare - Possibilita' che in sede  di  rinnovo  delle  operazioni
    elettorali  risulti  legittima  l'ammissione  a  voto assistito di
    quegli stessi elettori la cui votazione ha dato luogo al ricorso -
    Incidenza, sotto questi ed altri aspetti, sul  principio  di  buon
    andamento della p.a.
 (D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 83/11, quinto comma).
 (Cost., art. 97).
(GU n.41 del 16-10-1991 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sui ricorsi elettorali di
 seguito specificati:
      n. 1047/1990 r.g. proposto da Rodofile Lina, Chindamo  Vincenzo,
 De  Felice  Michele,  Ceravolo  Angelo,  Zagarella  Giuseppe,  Misiti
 Vincenzo,  Rodofile  Biagio,  Marchese  Francesco,  Alampi  Vincenzo,
 Marchese  Biagio, Furfaro Mercurio, Macri' Salvatore, rappresentati e
 difesi dall'avv. prof. Antonio Romano e dall'avv. Rocco  Licastro  ed
 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonino Falcone
 in Reggio Calabria, via Aschenez, n. 2, contro e nei confronti di:
       1)  comune di Feroleto della Chiesa in persona del sindaco pro-
 tempore, non costituito in giudizio;
       2)  De  Leo  Antonino,  Papa   Francesco,   Furfaro   Giuseppe,
 Raschella'   Francesco,  Corica  Antonio,  Macri'  Arcangelo,  Misiti
 Giuseppe, Crea  Angelo,  Trungadi  Rosario,  rappresentati  e  difesi
 dall'avv. Alberto Panuccio e domiciliati presso il medesimo in Reggio
 Calabria, via P. Foti, n. 1;
       3)  Fiorello  Angelo,  De  Vico  Salvatore,  Neri  Biagio,  non
 costituiti in giudizio;
      n. 1048/1990 proposto da Rodofile Lina, rappresentata  e  difesa
 dal   prof.  avv.  Antonio  Romano  e  dall'avv.  Rocco  Licastro  ed
 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Aschenez, n. 2,
 presso lo studio dell'avv. Antonio Falcone, contro  e  nei  confronti
 di:
       1)  comune di Feroleto della Chiesa in persona del sindaco pro-
 tempore, non costituito in giudizio;
       2) Chindamo  Vincenzo,  De  Felice  Michele,  Ceravolo  Angelo,
 Misiti  Vincenzo,  Rodofili Biagio, Alampi Vincenzo, Marchese Biagio,
 Furfaro Mercurio, Macri' Salvatore, Marchese  Francesco  e  Zagarella
 Giuseppe, non costituiti in giudizio;
       3)  De Leo Antonino, Papa Francesco, Furfaro Giuseppe, Fiorello
 Angelo, Raschella' Francesco,  De  Vico  Salvatore,  Corica  Antonio,
 Macri' Arcangelo, Misiti Giuseppe, Crea Angelo, Neri Biagio, Trungadi
 Rosario, non costituiti in giudizio;
      n.  1049/1990  proposto  da  Marchese Francesco, rappresentato e
 difeso dal prof. avv. Antonio Romano e dall'avv.  Rocco  Licastro  ed
 elettivamente  domiciliato in Reggio Calabria alla via Aschenez n. 2,
 presso lo studio dell'avv. Antonio Falcone, contro  e  nei  confronti
 di:
       1)  comune di Feroleto della Chiesa in persona del sindaco pro-
 tempore, non costituito in giudizio;
       2) Chindamo  Vincenzo,  De  Felice  Michele,  Ceravolo  Angelo,
 Misiti  Vincenzo,  Rodofili Biagio, Alampi Vincenzo, Marchese Biagio,
 Furfaro  Mercurio,  Macri'  Salvatore,  Rodofile  Lina  e   Zagarella
 Giuseppe, non costituiti in giudizio;
       3)  De  Leo Antonino, Papa Francesco, Furfaro Giuseppe, Pirello
 Angelo, Raschella' Francesco,  De  Vico  Salvatore,  Corica  Antonio,
 Macri' Arcangelo, Misiti Giuseppe, Crea Angelo, Neri Biagio, Trungadi
 Rosario, non costituiti in giudizio;
      n.  1050/1990  proposto  da  Zagarella Giuseppe, rappresentato e
 difeso dal prof. avv. Antonio Romano e dall'avv.  Rocco  Licastro  ed
 elettivamente  domiciliato in Reggio Calabria alla via Aschenez n. 2,
 presso lo studio dell'avv. Antonio Falcone, contro  e  nei  confronti
 di:
       1)  comune di Feroleto della Chiesa in persona del sindaco pro-
 tempore, non costituito in giudizio;
       2) Chindamo  Vincenzo,  De  Felice  Michele,  Ceravolo  Angelo,
 Misiti  Vincenzo,  Rodofili Biagio, Alampi Vincenzo, Marchese Biagio,
 Furfaro Mercurio, Macri' Salvatore,  Marchese  Francesco  e  Rodofili
 Lina, non costituiti in giudizio;
       3)  De Leo Antonino, Papa Francesco, Furfaro Giuseppe, Fiorello
 Angelo, Raschella' Francesco,  De  Vico  Salvatore,  Corica  Antonio,
 Macri' Arcangelo, Misiti Giuseppe, Crea Angelo, Neri Biagio, Trungadi
 Rosario,  non  costituiti  in  giudizio;  per ottenere l'annullamento
 delle operazioni elettorali svoltasi in data 6 e 7 maggio 1990, rela-
 tive al rinnovo del consiglio comunale di Feroleto della Chiesa,  ivi
 compreso l'atto di proclamazione degli eletti dall'8 maggio 1990, con
 conseguente   correzione   dei   risultati   elettorali   oggetto  di
 impugnazione: in via subordinata per ottenere  la  ripetizione  delle
 operazioni elettorali stesse;
    Visti i ricorsi nn. 1047, 1048, 1049 e 1050 del 1990 depositati il
 5 giugno 1990, notificati il 14 e 15 giugno 1990 e ridepositati il 20
 giugno 1990;
    Visto  il controricorso, per il ricorso n. 1047/1990, proposto dai
 sigg. Papa Francesco,  Macri'  Arcangelo,  Furfaro  Giuseppe,  Corica
 Antonio,   Trungadi   Rosario,   Misiti   Giuseppe,  Crea  Arcangelo,
 Raschella' Francesco e De Leo Antonino, depositato il 29 giugno 1990,
 nonche' la successiva memoria depositata il 5 febbraio 1991;
    Visti  gli  atti  tutti  della  causa   ed   in   particolare   la
 documentazione acquisita in esito alle ordinanze collegiali nn. 553 e
 736 del 1990;
    Uditi  alla pubblica udienza del 6 marzo 1991, il giudice relatore
 dott.ssa Eleonora Di Santo, nonche' l'avv. prof. Antonio Romano per i
 ricorrenti, ed il dott. proc. Aldo De Caridi, delegato  dall'avv.  A.
 Panuccio, per i controinteressati costituiti;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    I   ricorrenti   hanno  adito  l'intestata  sezione  di  tribunale
 amministrativo chedendo l'accoglimento delle conclusioni in  epigrafe
 sintetizzate  e  deducendo, a supporto, tra l'altro, la violazione di
 norme sul voto assistito in testa a sezioni elettorali.
    Con separata sentenza sono stati  provvisoriamente  rettificati  i
 risultati  elettorali,  senza  tuttavia, determinarsi sostituzione di
 eletti con non eletti, in accogliamento parziale dei ricorsi.
    Infatti, la sezione ha rilevato che dalla documentazione acquisita
 in via istruttoria  emergeva,  altresi',  relativamente  a  tutte  le
 sezioni  elettorali,  un  numero  di  voti, superiore al coefficiente
 dell'eventuale  prova  di  resistenza  dei  risultati,  espressi  con
 accompagnatore  per  i  quali  non  risultava essere stata effettuata
 prova empirica sull'invalidita' dell'elettore che, al contempo, o non
 risultava neppure specificata, o non risultava specificata  in  senso
 sicuramente  concludente nelle certificazioni mediche, cosicche', pur
 non potendosi rendere una pronunzia "a futura memoria" sul punto, non
 era da escludere a priori, alla stregua dei criteri  affermati  dalla
 prevalente  giurisprudenza  (gia'  seguita  dal  tribunale  in  altri
 giudizi) che sussistessero le lamentate illegittimita'.
                             D I R I T T O
    Ritiene  la  sezione   di   dover   sollevare,   in   quanto   non
 manifestamente  infondata,  questione  di costituzionalita' dell'art.
 83/11, comma quinto, del d.P.R. n. 570/1960 (nel testo  vigente)  per
 contrasto  con  l'art.  97 della Costituzione nella parte in cui, non
 derogando ai sistemi probatori  ordinari  del  giudizio  avanti  alla
 magistratura  amministrativa,  limita  nei  giudizi  elettorali, alle
 risultanze  documentali  i  poteri   istruttori   fruibili   per   la
 definizione  del  merito:  non e' neppure possibile, anche in caso di
 loro intimazione ad integrazione di contraddittorio che li renderebbe
 parti in senso processuale, convocare ad interrogatorio gli  elettori
 per i quali e' dubbia la legittimita' di ammissione a voto assistito.
    Sul punto della non manifesta infondatezza della questione pare al
 Collegio  che  non  sia  necessario  diffondersi  a  lungo  una volta
 premesso  che  sembra  illogicamente   riduttiva   un'interpretazione
 dell'art.  97 della Costituzione che lo ritenesse riferibile soltanto
 all'organizzazione dell'apparato pubblico inteso quale  complesso  di
 uomini  e mezzi e/o agli organi amministrativi in senso stretto e non
 anche   alla   normativa   che   procedimentalizza    limitativamente
 l'attivita'  giurisdizionale.  Ed  invero  e'  evidente  che,  ove si
 accogliesse il dedotto motivo di illegittimita'  dei  voti  assistiti
 contestati  sulla  sola base delle risultanze documentali acquisibili
 ed acquisite, potrebbe poi verificarsi che, in sede di rinnovo  delle
 operazioni, quegli stessi elettori la cui votazione assistita ha dato
 luogo al ricorso dovessero essere ammessi a votare con accompagnatore
 perche'  effettivamente  portatori di invalidita' permanenti all'uopo
 conferenti. E cio' non sembra  corrispondere  al  principio  di  buon
 andamento  degli uffici sia sotto il profilo finanziario per le spese
 che comporta qualsiasi rinnovo di  elezioni,  sia  sotto  il  profilo
 dell'attivita'  dell'amministrazione  tanto  che  si  abbia  riguardo
 all'attivita' decisoria del giudizio,  quanto  che  si  consideri  la
 pausa  di  attivita'  dell'amministrazione  sulla  quale  l'eventuale
 pronuncia di accoglimento del ricorso verrebbe ad incidere.
                               P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  134   della   Costituzione,   1   della   legge
 costituzionale  9  febbraio  1948,  n. 1, nonche' 23 e seguenti della
 legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 85;
    Dispone, sospeso il giudizio, l'immediata trasmissione degli atti,
 previa formazione di loro copia autentica integrale da conservarsi al
 locale  archivio,  alla  Corte  costituzionale per la decisione della
 questione,  meglio  precisata  in  parte  motiva,   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  83/11,  quinto comma, del d.P.R. 16 maggio
 1960, n. 570, in relazione all'art. 97 della Costituzione;
    Manda  alla  segreteria  di  curare  la  notifica  della  presente
 ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed alle parti
 nonche' di provvedere a comunicarla ai Presidenti  del  Senato  della
 Repubblica e della Camera dei deputati.
    Cosi'  deciso  in  Reggio  Calabria, nelle camere di consiglio dei
 giorni 6 e 7 marzo 1991,  con  lettura  del  dispositivo  all'udienza
 pubblica del 7 marzo 1991 ore 18.
                        Il presidente: LAURITA
    Il magistrato relatore: DI SANTO
                                    Il segretario: (firma illeggibile)
    Depositata l'11 marzo 1991.
                Il primo dirigente: (firma illeggibile)

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