N. 641 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 agosto 1991

                                N. 641
 Ordinanza  emessa  il  21  agosto  1991  dal pretore di Roma, sezione
 distaccata di Frascati, nel procedimento penale a  carico  di  Parere
 Milco ed altro
 Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti -
    Richiesta  di  pena  sostitutiva  - Lamentata omessa previsione di
    sanzioni con carattere  rieducativo  e  consistenti  in  attivita'
    sociali  -  Violazione  del  principio della finalita' rieducativa
    della pena.
 (C.P.P. 1988, art. 444; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53).
 (Cost., art. 3).
(GU n.41 del 16-10-1991 )
                              IL PRETORE
    Vista la richiesta delle parti;
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Premesso che la richiesta formalizzata  dalle  parti  e'  prevista
 dall'art.  444  del c.p.p. che prevede l'applicazione di una sanzione
 sostitutiva e di una pena  pecuniaria,  determinata  nella  specie  e
 nella misura;
      che  la  richiesta  delle  parti  e'  legittima  anche nella sua
 quantificazione, ma emerge una questione di rilevanza  costituzionale
 nella  comparazione dell'art. 444 del c.p.p. e art. 53 della legge n.
 689/1991 con l'art. 3, secondo comma, della Costituzione;
      che il nuovo codice di procedura penale non prevede altre  forme
 di  sostituzione della pena se non quella prevista dall'art. 53 della
 legge  n.  689/1981,  non  ritenendo  manifestamente   infondata   la
 questione  se  gli  artt. 444 del c.p.p. e 53 della legge n. 689/1981
 siano costituzionalmente legittimi nella parte in cui  non  prevedono
 la  sostituzione  della  pena  richiesta in un servizio sociale o/e a
 favore della collettivita';
    Ritiene questo giudicante che  l'art.  27  della  Costituzione  ha
 voluto  formalizzare  il  principio  che  ogni pena deve tendere alla
 rieducazione del condannato, rieducazione che tanto e' piu'  efficace
 quando  assume un valore sociale-economico e non soltanto afflittiva-
 rieducativa  sul  piano  formale.  Le  sanzioni  sostitutive previste
 dall'art. 53, consistono in tre distinte possibilita'  a  secondo  se
 viene  irrogata una pena fino a un mese, fino a tre mesi o fino a sei
 mesi, ma nessuna sostiene un principio rieducativo proprio  in  senso
 endogeno o in senso esterno. Ma il condannato potra' trarre beneficio
 da  un  sacrificio  sia  esso  di  carattere  pecuniario o afflittivo
 consistente nel recarsi ad apporre la  firma  presso  l'autorita'  di
 P.S. o nel trascorrere le ore notturne presso una casa circondariale.
 Non esiste ne' un beneficio personale, ne' sociale.
    Tale  vuoto viene ad assumere particolare importanza con l'entrata
 in vigore del nuovo codice di procedura penale che all'art.  444  del
 c.p.p.  ha  rivisto l'istituto della sostituzione della pena breve ma
 regolando in modo molto generale quello istituto. Dal momento che  il
 legislatore   nel   nuovo   codice  di  procedura  penale  ha  voluto
 considerare l'esecuzione delle pene brevi in modo diverso dalle altre
 condanne piu' gravi, restituendo nella fase esecutiva  cio'  che  era
 stato   tolto   all'istituto   della   connessione  (art.  12)  nella
 applicazione della disciplina del reato continuato (art. 671)  ovvero
 sull'invito  a  costituirsi  per  pene non superiori a mesi sei (art.
 656).
    Se e' vero percio' che  nel  nuovo  codice  e'  venuta  meno  ogni
 attivita' di carattere inquisitorio sulla esecuzione di pene brevi e'
 pur vero che in nessuna disposizione il legislatore si e' preoccupato
 di  dare esecuzione all'art. 27 della Costituzione concretizzando una
 fattiva rieducazione del condannato. In ogni paese  ove  il  processo
 accusatorio  trova  applicazione esiste la possibilita' di impegnare,
 per  il  benessere  sociale,  il  condannato  ponendo  a  suo  carico
 attivita'  sociali tanto da ricavare un beneficio senza annuallare il
 carattere sanzionatorio della pena. Dal momento che  l'art.  444  del
 c.p.p.  nulla  regola  in  tal  senso  questo  giudicante non ritiene
 manifestamente infondata la questione e d'ufficio chiede che la Carta
 costituzionale si voglia pronunciare  se  l'art.  444  del  c.p.p.  e
 l'art.  53  della legge n. 689/1981 sono costituzionalmente legittimi
 nella parte in cui non prevedono la sostituzione delle pene detentive
 in altra pena che non sia quella prevista dall'art. 53 citato e  piu'
 precisamente  sulla possibilita' di sostituire la stessa in lavoro in
 favore della collettivita'.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 53 della legge 11 marzo 1953,  n.  87,  terzo  comma,
 ritiene non manifestamente infondata la questione;
    Sospende  il  presente procedimento e ordina trasmettersi gli atti
 alla Corte costituzionale.
      Cosi' deciso oggi 21 agosto 1991 in Frascati.
                         Il vice pretore: IORIO

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