N. 379 ORDINANZA 9 ottobre 1991

 
 Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del
 Ministro di grazia e giustizia nei confronti del Presidente del
 Consiglio dei Ministri e del Presidente della Repubblica in
 relazione alle dichiarazioni ed iniziative dei medesimi circa
 l'esercizio del potere di grazia riguardo a Renato Curcio -
 Giudizio sull'ammissibilita' del conflitto - Assoluta precedenza
 dell'intervenuta rinuncia al ricorso - Estinzione del processo.
 
 (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; Norme integrative per i giudizi
 avanti la Corte costituzionale, art. 26)
(GU n.41 del 16-10-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  sull'ammissibilita'  del conflitto di attribuzione fra
 poteri dello Stato sollevato con ricorso del  Ministro  di  grazia  e
 giustizia  nei  confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e
 del Presidente della  Repubblica,  depositato  in  Cancelleria  il  4
 settembre  1991  ed  iscritto  al  n.  40 del registro ammissibilita'
 conflitti;
    Udito nella camera di consiglio del  9  ottobre  1991  il  Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Ritenuto  che  il  Ministro  di  Grazia  e  Giustizia, con ricorso
 depositato il 4 settembre 1991, ha proposto conflitto di attribuzione
 nei confronti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  del
 Presidente  della  Repubblica in relazione alle dichiarazioni ed alle
 iniziative mediante le  quali  questi  ultimi  avevano  affermato  la
 competenza del Consiglio dei ministri a deliberare sull'esercizio del
 potere  di  grazia  nei  confronti  di  Renato Curcio, trattandosi di
 materia attinente all'indirizzo politico del Governo;
      che, con atto depositato il 14 settembre 1991,  il  Ministro  di
 grazia e giustizia ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
      che  la  Corte  e'  stata  convocata  in Camera di consiglio per
 deliberare ai sensi degli artt. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e
 26  delle  Norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla   Corte
 costituzionale;
    Considerato  che  la  rinuncia,  in questa fase, determina per se'
 stessa la  necessita'  di  provvedere,  con  assoluta  precedenza,  a
 dichiarare l'estinzione del processo;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara estinto il processo.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
 il 9 ottobre 1991.
                 Il Presidente: CORASANITI
                 Il redattore: CORASANITI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 9 ottobre 1991.
                       Il cancelliere: DI PAOLA
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