N. 643 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 giugno 1991
N. 643 Ordinanza emessa il 26 giugno 1991 dal pretore di Taranto, sezione distaccata di Manduria, nel procedimento penale a carico di Giuliano Luciano Processo penale - Arresto in flagranza - Presentazione dell'imputato all'udienza avanti al g.i.p., non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto dopo la convalida, per procedere a giudizio direttissimo - Ritenuta inapplicabilita' di tale disciplina nel procedimento pretorile - Conseguente necessita' di procedere con il rito ordinario - Disparita' di trattamento tra imputati nel procedimento pretorile e quelli di reati di competenza del tribunale - Compressione del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, art. 566, nono comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.41 del 16-10-1991 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 16290/91 reg. not. reato n. 61266/91 reg. dibatt., Giuliano Luciano veniva tratto all'odierna udienza a giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 449, quarto comma, del c.p.p. (essendo stato convalidato il suo arresto davanti al g.i.p. di Taranto in data 17 giugno 1991) per il reato ascrittogli nel capo d'imputazione. Preliminarmente il p.m. ha sollevato questione di legittimita' costituzionale relativamente all'art. 566, nono comma, del codice procedura penale. Il pretore, sentite le parti, ha provveduto sull'eccezione sollevata con la presente ordinanza. Va dichiarata non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 566, nono comma, del codice di procedura penale (secondo cui "fuori dei casi previsti dai commi precedenti, il pubblico ministero procede a norma del titolo secondo del presente libro") in quanto esclude l'applicabilita' al procedimento pretorile della disciplina del rito direttissimo di cui all'art. 449 del codice di procedura penale, con particolare riferimento all'ipotesi di cui al quarto comma di quest'ultimo articolo (presentazione dell'imputato all'udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto dopo la convalida di arresto in flagranza). Infatti nessun dubbio sorge, in giurisprudenza e in dottrina, sul fatto che il nono comma dell'art. 566 del c.p.p. impedisce da parte del p.m. l'utilizzo, nel procedimento pretorile, della forma del giudizio direttissimo di cui al quarto comma del 449 del c.p.p. Ora tale esclusione pone una grave situazione di disparita' in quanto l'imputato nel procedimento pretorile (per il quale il p.m. non ha ritenuto - come nel suo diritto - di dover procedere contestualmente con giudizio di convalida e direttissimo) non potrebbe usufruire di una ulteriore scelta del p.m. che lo conducesse a giudizio nel termine massimo di quindici giorni, come e' possibile invece per gli imputati di reati di competenza del tribunale. La situazione di disparita' si evidenzia sia per la maggior durata in se' del processo, da instaurare con il rito ordinario e quindi con termini piu' lunghi, sia per il protrarsi della custodia cautelare, come avviene nel caso di specie. Tale disparita' non lederebbe il principio costituzionale di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione se fosse giustificata da un'adeguata ratio. Nei lavori preparatori al codice ed in particolare nella relazione la giustificazione viene individuata nel fatto che la procedura prevista dall'art. 449, quarto comma, del c.p.p. e' parsa poco congeniale alla massima semplificazione del procedimento in pretura, nel senso che in tale sede la regola e' la cotestualita' tra convalida e giudizio direttissimo. Ora, come osserva la Corte costituzionale nella sentenza dell'11 marzo 1991, n. 102, se e' vero "che il nuovo codice di procedura penale e' caratterizzato da un evidente favor nei confronti dei procedimenti differenziati, nell'ambito dei quali, in particolare, la possibilita' di ricorso al giudizio direttissimo sono state ampliate rispetto al codice abrogato, anche in considerazione della 'accentuata caratterizzazione (di tale giudizio) sugli schemi del processo accusatorio' (v. relazione al progetto preliminare) va osservato che l'esclusione del processo di pretura del rito direttissimo in alcune ipotesi andrebbe sorretta, onde evitare ingiuste discriminazioni, da un'adeguata ra- tio, strettamento connessa con la struttura e le caratteristiche del processo pretorile". Ora le motivazioni del legislatore sopra riportate non rispondono ai criteri dettati dalla sentenza della Corte. Infatti i motivi addotti non tengono conto del fondamentale principio della discrezionalita', da parte del p.m., nella scelta del rito direttissimo. Dopo l'arresto in flagranza dell'imputato il p.m. e' il dominus del procedimento, potendo egli liberamente procedere per la contestuale convalida e giudizio oppure chiedere la convalida dell'arresto e poi proseguire per via ordinaria. Sussistendo tale liberta' l'impossibilita' di applicazione del 449, quarto comma, del c.p.p. al procedimento pretorile non comporterebbe, di per se', una necessaria contestualita' tra convalida e giudizio. Quale senso avrebbe allora privare l'imputato, arrestato in glagranza e non giudicato contestualmente, della possibilita' di avere un giudizio nel termine massimo di quindici giorni? Anzi si puo' affermare che la scelta del legislatore potrebbe avere un effetto di "complicazione" del procedimento nelle ipotesi in cui le circostanze, che hanno indotto il p.m. a non volere immediatamente il giudizio direttissimo, si siano modificate in breve termine. Allo stato attuale il p.m. non potrebbe fare altro che procedere per vie ordinarie con le relative conseguenze in tempi processuali. La questione di costituzionalita' oltre ad essere non manifestamente infondata e' rilevante poiche' il giudizio non potrebbe essere definito senza risolvere la proposta questione. Infatti da essa dipende se procedere con rito direttissimo oppure rinviare gli atti al p.m. perche' proceda con rito ordinario. L'accoglimento dell'eccezione del p.m. comporta la necessaria sospensione del processo.
P. Q. M. Solleva questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 566, nono comma, del codice di procedura penale (secondo cui "fuori dei casi previsti dai commi precedenti, il pubblico ministero procede a norma del titolo secondo del presente libro") in quanto esclude l'applicabilita' al procedimento pretorile della disciplina del rito direttissimo di cui all'art. 449 del codice di procedura penale, con particolare riferimento all'ipotesi di cui al quarto comma di quest'ultimo articolo (presentazione dell'imputato all'udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto dopo la convalida di arresto in flagranza); Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina la sospensione del procedimento; Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Manduria, addi' 26 giugno 1991 Il pretore: (firma illeggibile) 91C1922