Adeguamento delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, che disciplina il collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti.(GU n.256 del 31-10-1991)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1985, n. 113, il quale stabilisce che: "gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono adeguati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica"; Vista la comunicazione dell'Istituto centrale di statistica da cui risulta che la suddetta variazione e' stata pari a + 20,5%; Decreta: 1. Gli importi stabiliti nel primo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono aumentati rispettivamente da L. 116.300 a L. 140.140 e da L. 2.326.000 a L. 2.802.830. 2. Gli importi stabiliti nel secondo comma sono aumentati rispettivamente da L. 23.260 a L. 28.020 e da L. 93.040 a L. 112.110. 3. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 luglio 1991 Il Ministro: MARINI