MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 luglio 1991 

  Adeguamento  delle  sanzioni  amministrative  previste dall'art. 10
della legge 29 marzo 1985, n. 113, che disciplina il collocamento dei
centralinisti telefonici non vedenti.
(GU n.256 del 31-10-1991)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1985,  n.  113,
il  quale  stabilisce che: "gli importi delle sanzioni amministrative
previste dal presente articolo  sono  adeguati  ogni  tre  anni,  con
decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base
alla  variazione  dell'indice  del   costo   della   vita   calcolato
dall'Istituto centrale di statistica";
  Vista  la comunicazione dell'Istituto centrale di statistica da cui
risulta che la suddetta variazione e' stata pari a + 20,5%;
                              Decreta:
  1. Gli importi stabiliti nel primo comma dell'art. 10  della  legge
29 marzo 1985, n. 113, sono aumentati rispettivamente da L. 116.300 a
L. 140.140 e da L. 2.326.000 a L. 2.802.830.
  2.   Gli   importi  stabiliti  nel  secondo  comma  sono  aumentati
rispettivamente da L. 23.260 a L. 28.020 e da L. 93.040 a L. 112.110.
  3. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo  a  quello  della  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 24 luglio 1991
                                                  Il Ministro: MARINI