Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.256 del 31-10-1991)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Viste le deliberazioni della facolta' di medicina e chirurgia, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 21 giugno, del 1 e del 2 luglio 1991, concernenti la richiesta di modifica al vigente statuto per l'aumento del numero degli specializzandi da ammettere alla scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 24 settembre 1991, prot. n. 4131 con allegato il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 17 settembre 1991; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica proposta dalle autorita' accademiche in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nella deliberazione degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere; Decreta: Lo statuto dell'universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Il terzo comma dell'art. 424 (ex 258) dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva che recita: "In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi"; e' sostituito da: "In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi". Il presente decreto sara' inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Catania, 17 ottobre 1991 Il rettore: RODOLICO