UNIVERSITA' DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 17 ottobre 1991 

  Modificazione allo statuto dell'Universita'.
(GU n.256 del 31-10-1991)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato
con  regio  decreto  20  aprile  1939,  n. 1073, modificato con regio
decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione   superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella
legge 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982,
n. 162;
  Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Viste le deliberazioni della facolta' di medicina e chirurgia,  del
senato  accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente
del 21 giugno, del 1› e del 2 luglio 1991, concernenti  la  richiesta
di  modifica  al  vigente  statuto  per  l'aumento  del  numero degli
specializzandi  da  ammettere  alla  scuola  di  specializzazione  in
chirurgia plastica e ricostruttiva;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica del 24 settembre 1991, prot.   n. 4131  con
allegato  il  parere  favorevole espresso dal Consiglio universitario
nazionale nella sua riunione del 17 settembre 1991;
  Riconosciuta la particolare necessita'  di  apportare  la  modifica
proposta  dalle  autorita' accademiche in deroga al termine triennale
di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto  1933,
n.  1592,  per  i  motivi  esposti  nella  deliberazione degli organi
accademici  di  questo  Ateneo  e  ritenuti  validi   dal   Consiglio
universitario nazionale nel predetto parere;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'universita'  degli  studi di Catania, approvato e
modificato  con  i  decreti  indicati  nelle  premesse  e  successive
modificazioni, e' ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Il  terzo  comma  dell'art. 424 (ex 258) dell'ordinamento didattico
della  scuola   di   specializzazione   in   chirurgia   plastica   e
ricostruttiva che recita:
  "In  base  alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e'
in grado di accettare il numero massimo di  iscritti  determinato  in
tre   per   ciascun   anno  di  corso,  per  un  totale  di  quindici
specializzandi";
e' sostituito da:
  "In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la  scuola  e'
in  grado  di  accettare il numero massimo di iscritti determinato in
cinque per ciascun anno  di  corso,  per  un  totale  di  venticinque
specializzandi".
  Il  presente  decreto sara' inviato al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica per  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Catania, 17 ottobre 1991
                                                 Il rettore: RODOLICO