N. 392 SENTENZA 15 - 31 ottobre 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Demanio  - Regione Friuli-Venezia Giulia - Beni immobili patrimoniali
 disponibili - Trasferimento alla regione - Modalita' non in contrasto
 con lo statuto speciale - Non fondatezza.
 
 (D.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401, art. 1, primo comma, lett.  b).
 
 (Statuto speciale regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 56, 57 e 65).
(GU n.45 del 13-11-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  prof.
    Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma,
 lett.  b),  del  d.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401 (Norme di attuazione
 dello Statuto speciale della Regione  Friuli-Venezia  Giulia  per  il
 trasferimento    alla   Regione   di   beni   immobili   patrimoniali
 disponibili), promosso con ordinanza emessa il 19 giugno  1990  dalla
 Corte  di  Cassazione  sui  ricorsi  riuniti  proposti  dalla Regione
 Friuli-Venezia Giulia contro il Ministero delle Finanze  ed  altri  e
 dall'Ente  Ferrovie dello Stato contro Regione Friuli-Venezia Giulia,
 iscritta al n. 307 del registro ordinanze  1991  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  18, prima serie speciale,
 dell'anno 1991;
    Visti gli atti di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia
 e dell'Ente Ferrovie dello Stato;
    Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1991 il Giudice  relatore
 Francesco Greco;
    Uditi  gli  avvocati  Gaspare  Pacia per la Regione Friuli-Venezia
 Giulia e l'avvocato dello Stato Franco  Favara  per  l'Ente  Ferrovie
 dello Stato;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  La  Regione  Friuli-Venezia Giulia chiedeva al Tribunale di
 Trieste di accertare l'appartenenza al patrimonio  disponibile  dello
 Stato,  alla  data  del 16 febbraio 1963, dei beni immobili destinati
 all'esercizio della soppressa strada ferrata Trieste-Campo  Marzio-S.
 Elia-Confine  affinche'  potessero essere ritenuti trasferiti ad essa
 istante dal 1› gennaio 1965 (ai sensi dell'art. 1, primo  comma,  del
 d.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401).
    Il  Tribunale  accoglieva  la  domanda,  ma  la Corte d'Appello di
 Trieste, su impugnazione dell'Ente Ferrovie, la rigettava.
    La Regione ricorreva per cassazione.
    L'Ente Ferrovie proponeva ricorso incidentale, sostenendo  che  la
 determinazione  dei  beni trasferiti alla Regione doveva avvenire per
 atto legislativo.
    Con ordinanza del 19 giugno  1990,  pervenuta  alla  Corte  il  20
 aprile  1991  (R.O.  307  del  1991) la Corte di Cassazione sollevava
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1  del  d.P.R.  31
 ottobre  1967,  n.  1401, nella parte in cui prevede il trasferimento
 alla Regione Friuli-Venezia Giulia di tutti i beni immobili,  situati
 nel  territorio  regionale,  l'appartenenza  dei  quali al patrimonio
 disponibile  dello  Stato,  con riferimento alla data del 16 febbraio
 1963, venga accertata con provvedimento giurisdizionale.
    A  parere  del  collegio  remittente,   la   disposizione   citata
 violerebbe gli artt. 56, 57 e 65 dello Statuto speciale della Regione
 attribuendo  al  giudice,  ovvero  all'autorita'  amministrativa,  un
 potere  sostitutivo  di  quello  legislativo,  imposto  dalle   norme
 costituzionali  (Norme  di  attuazione  dello  Statuto,  indicate  in
 decreti legislativi dall'art. 65 citato).
    2. - Nel giudizio e' intervenuta la Regione Friuli-Venezia Giulia,
 la quale ha osservato che l'art. 57 dello  Statuto  e'  compreso  tra
 quelle  disposizioni che, in forza dell'art. 63 dello stesso Statuto,
 possono essere modificate  con  legge  ordinaria;  che  le  norme  di
 attuazione  dello  Statuto, essendo norme contrattate per il previsto
 intervento di una Commissione paritetica (Governo statale e Regione),
 dovrebbero   essere   ritenute    accettate    se    non    impugnate
 tempestivamente.
    Nel  merito ha sostenuto che l'art. 57 dello Statuto non contrasta
 con l'art. 1 del d.P.R. 1401 del 1967  perche'  non  prevede  che  le
 norme  di  attuazione  provvedano  alla  determinazione  dei  beni da
 trasferirsi  alla  Regione  con  immediatezza  e  con  specificazione
 puntuale  di ogni singolo bene; e, peraltro, la determinazione e' pur
 sempre atto del legislatore di attuazione, anche se fatta  discendere
 da  un  elemento  obiettivo di identificazione, indicato dallo stesso
 legislatore.
    La eventuale divergenza della norma denunciata  rispetto  all'art.
 57  dello  Statuto  si  collocherebbe  nell'area praeter legem che e'
 possibile attribuire alle norme di attuazione.
    3.  -  L'Avvocatura   Generale   dello   Stato,   intervenuta   in
 rappresentanza  dell'Ente Ferrovie, nella memoria successiva all'atto
 di costituzione ha contestato la qualificazione operata dalla  difesa
 della  Regione,  delle norme di attuazione come norme "contrattate" e
 l'ipotesi della loro accettazione in caso di mancata impugnazione; ha
 poi  insistito  nell'affermazione  che  la  determinazione  dei  beni
 trasferiti  alla Regione ai sensi dell'art. 57 dello Statuto speciale
 debba essere effettuata con legge.
                        Considerato in diritto
    1. - La Corte e' chiamata a verificare se l'art. 1,  primo  comma,
 lett.  b),  del  d.P.R.  31  ottobre 1967, n. 1401, recante "norme di
 attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia
 per il trasferimento  alla  Regione  di  beni  immobili  patrimoniali
 disponibili",  nella parte in cui stabilisce che sono trasferiti alla
 Regione Friuli-Venezia Giulia i beni immobili situati nel  territorio
 regionale,  l'appartenenza  dei quali al patrimonio disponibile dello
 Stato,  con  riferimento  alla  data  del  16  febbraio  1963,  venga
 accertata con provvedimento giurisdizionale, violi gli artt. 56, 57 e
 65  dello  Statuto  speciale  della  Regione Friuli-Venezia Giulia, i
 quali  demandano  a  norme  di  attuazione  dello   stesso   Statuto,
 individuate,  in via generale ed esclusiva, in decreti legislativi da
 emettere dopo che  sia  stata  sentita  una  commissione  paritetica,
 l'indicazione  dei  beni  da trasferire dallo Stato alla Regione e le
 modalita' per la consegna degli stessi.
    2. - La questione non e' fondata.
    L'art.  56  dello  Statuto  speciale  della Regione Friuli-Venezia
 Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,  ha
 disposto il trasferimento alla Regione dei beni immobili patrimoniali
 dello  Stato, siti nel territorio regionale, da ritenersi disponibili
 alla data della sua entrata in vigore (16 febbraio 1963).
    L'art. 65 dello stesso Statuto ha previsto  che  l'attuazione  del
 trasferimento   avvenga   con   decreti   legislativi,   sentita  una
 Commissione paritetica di sei  membri,  di  cui  tre  di  nomina  del
 Governo e tre del Consiglio Regionale.
    L'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica del 31
 ottobre 1967, n. 1401, emanato ai sensi e nelle  forme  del  suddetto
 art.  65  dello  Statuto  speciale  in  attuazione dell'art. 57 dello
 stesso Statuto speciale, ha determinato i beni immobili  patrimoniali
 dello  Stato  che  si  trovavano  nel  territorio  regionale ed erano
 disponibili alla data di entrata in vigore dello Statuto (16 febbraio
 1963). E li ha indicati anzitutto (lett. a) in  uno  apposito  elenco
 annesso al decreto.
    A  detti  beni  (lett.  b)  ha  aggiunto  quelli che, sia pure con
 riferimento alla data  del  16  febbraio  1963,  sarebbero  risultati
 appartenenti   allo   Stato   successivamente   o  con  provvedimento
 giurisdizionale o con provvedimento amministrativo.
    Anzitutto e' da escludere che i beni immobili  patrimoniali  dello
 Stato da ritenersi disponibili siano solo quelli indicati nell'elenco
 annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 1401 del 1967 e
 che  sia  del  tutto  preclusa  l'eventuale esistenza, nel territorio
 regionale, di altri beni patrimoniali disponibili dello Stato  omessi
 dall'elenco  suddetto  perche' al momento della sua redazione di essi
 era incerta l'appartenenza allo Stato o il  loro  carattere  di  beni
 disponibili.
    La disposizione non e' in contrasto con lo statuto speciale.
    Inoltre,  il  provvedimento  giurisdizionale,  alla pari di quello
 amministrativo, ha solo la funzione di accertare l'appartenenza  allo
 Stato  del  bene e la sua natura di "disponibile", ma non di attuarne
 il   trasferimento   alla   Regione,   che,   invece,   si   verifica
 esclusivamente  in base e per effetto della norma di attuazione dello
 Statuto.
    Altro  e'  l'accertamento  dell'appartenenza  allo  Stato,   della
 cessazione  della  demanialita'  o  dell'indisponibilita'  del bene e
 altro e' il trasferimento del bene alla Regione.
    Peraltro, non viene nemmeno in discussione la natura  dei  decreti
 di  attuazione  dei  quali questa Corte ha ritenuto il carattere e la
 veste legislativa (sent. 20 del 1956).
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  1,  primo  comma, lett. b), del d.P.R. 31 ottobre 1967, n.
 1401 (Norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale  della  Regione
 Friuli-Venezia  Giulia  per  il  trasferimento  alla  Regione di beni
 immobili patrimoniali disponibili), sollevata,  in  riferimento  agli
 artt.  56, 57, 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
 Giulia, dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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