N. 394 ORDINANZA 15 - 31 ottobre 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e  assistenza  -  Invalidi  civili  -  Ratei  di  pensione
 d'inabilita'  spettante  al deceduto non sottoposto a visita medica -
 Eredi -  Ritardo  frapposto  dall'amministrazione  -  Questione  gia'
 dichiarata manifestamente infondata (ordinanze nn. 475 e 486 del 1989
 e 391/1980) - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 12).
 
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.45 del 13-11-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato GRANATA; prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge
 30 marzo 1971 n. 118  (Conversione  in  legge  del  decreto-legge  30
 gennaio  1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi
 civili), promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1991  dal  Pretore
 di  Forli' sul ricorso proposto da Casadei Ersilia ed altri, eredi di
 Novaga Ettore c/ Ministero degli Interni,  iscritta  al  n.  304  del
 registro  ordinanze  1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 10 luglio 1991 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che il Pretore di Forli' con ordinanza del 12 marzo  1991
 (R.O.  n.  304  del  1991),  emessa  nel giudizio promosso da Casadei
 Ersilia ed altri, quali eredi  di  Novaga  Ettore,  invalido  civile,
 contro  il  Ministero degli Interni, diretto ad ottenere il pagamento
 dei ratei di pensione d'inabilita' di cui all'art. 12, legge 30 marzo
 1971, n. 118, spettante al loro de cuius che ne aveva  fatto  domanda
 (il 21 giugno 1986) ma che era deceduto (l'8 marzo 1988) senza essere
 sottoposto  a  visita  medica, ha sollevato questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 12 della legge 30 marzo  1971,  n.  118,  in
 quanto  non  prevede  la  possibilita'  di  una  valutazione  e di un
 accertamento dello stato  d'inabilita'  sulla  base  di  elementi  di
 natura   storica,   documentale  e  certificativa  nel  caso  in  cui
 l'assicurato abbia inoltrato domanda e sia deceduto prima  di  essere
 sottoposto    a    visita    medica    per   il   ritardo   frapposto
 dall'amministrazione;
      che, a parere del remittente, sarebbero violati:
        a)  l'art.  3  della  Costituzione,  per  la   disparita'   di
 trattamento  tra  colui  che  sia  stato sottoposto tempestivamente a
 visita medica e colui che invece non lo sia stato prima del decesso;
        b) l'art. 97 della Costituzione, in quanto non essendo fissato
 un   termine   a   carico   dell'amministrazione   perche'   effettui
 l'accertamento   medico,   risulta   turbato   il   buon    andamento
 dell'amministrazione;
      che  nel  giudizio  e'  intervenuta  l'Avvocatura Generale dello
 Stato in rappresentanza del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
 che  ha  concluso  per  la  manifesta inammissibilita' o infondatezza
 della questione;
    Considerato che, la questione e'  stata  ripetutamente  dichiarata
 manifestamente  infondata (da ultimo ord. n. 475 e 486 del 1989 e 391
 del 1990) che il motivo nuovo ora dedotto della mancata fissazione di
 un  termine  a  carico   dell'amministrazione   per   il   tempestivo
 adempimento  non  puo'  condurre  a  una  diversa decisione in quanto
 nell'ordinamento sono apprestati gia' i rimedi per  mettere  in  mora
 l'amministrazione e indurla a provvedere;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte Costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  12,  della  legge  30  marzo  1971, n. 118
 (Conversione in legge del decreto-legge 30  gennaio  1971,  n.  5,  e
 nuove   norme   in  favore  dei  mutilati  ed  invalidi  civili),  in
 riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata dal  Pre-
 tore di Forli' con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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