N. 399 ORDINANZA 15 - 31 ottobre 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza  e assistenza sociale - Matrimonio durato meno di due anni
 - Pensione di  reversibilita'  -  Mancata  previsione  -  Norma  gia'
 dichiarata  costituzionalmente  illegittima (sentenza n.  189/1991) -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 24).
 
 (Cost., artt. 3, 29 e 31).
(GU n.45 del 13-11-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio  BALDASSARRE,
    prof.  Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,
    prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 24 n.  2  della
 legge   30   aprile   1969   n.   153  (Revisione  degli  ordinamenti
 pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale)  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  20  febbraio  1991  dal  Pretore di Biella nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Florinda  Varacalli  e  I.N.P.S.
 iscritta  al  n.  231  del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  16,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1991;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 9 ottobre 1991 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 febbraio 1991  il  Pretore
 di  Biella, nel procedimento civile vertente tra Florinda Varacalli e
 I.N.P.S. (Reg. ord. n. 231/1991), ha sollevato, in  riferimento  agli
 artt.  3,  29  e  31  della  Costituzione,  questione di legittimita'
 costituzionale "dell'art. 24  della  legge  30  aprile  1969  n.  153
 (Revisione  degli  ordinamenti  pensionistici  e  norme in materia di
 sicurezza sociale) che ha sostituito l'art. 7 della legge  12  agosto
 1962  n.  1338,  cosi'  come  modificato  dall'art. 24 della legge 21
 luglio 1965 n. 903, e cio' limitatamente al punto 2) la' ove  non  e'
 previsto  il  diritto  alla  pensione  di  reversibilita'  in capo al
 coniuge superstite, qualora il matrimonio  sia  durato  meno  di  due
 anni";
    Considerato  che,  con  sentenza  n. 189 del 1991, questa Corte ha
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, primo  comma,
 n.  2  della  legge  12  agosto  1962,  n.  1338 (Disposizioni per il
 miglioramento  dei   trattamenti   di   pensione   dell'assicurazione
 obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e i superstiti) nel
 testo sostituito con l'art. 24 della legge 30  aprile  1969,  n.  153
 (Revisione  degli  ordinamenti  pensionistici  e  norme in materia di
 sicurezza sociale);
      che,   pertanto,   deve   essere   dichiarata    la    manifesta
 inammissibita' della questione proposta;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969
 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in  materia
 di  sicurezza  sociale)  che  ha  sostituito  l'art. 7 della legge 12
 agosto  1962  n. 1338, cosi' come modificato dall'art. 24 della legge
 21 luglio 1965 n. 903, in riferimento agli artt. 3,  29  e  31  della
 Costituzione,  sollevata  dal  Pretore  di  Biella con l'ordinanza in
 epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                       Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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