N. 399 ORDINANZA 15 - 31 ottobre 1991
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza sociale - Matrimonio durato meno di due anni - Pensione di reversibilita' - Mancata previsione - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 189/1991) - Manifesta inammissibilita'. (Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 24). (Cost., artt. 3, 29 e 31).(GU n.45 del 13-11-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 24 n. 2 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1991 dal Pretore di Biella nel procedimento civile vertente tra Florinda Varacalli e I.N.P.S. iscritta al n. 231 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991; Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 febbraio 1991 il Pretore di Biella, nel procedimento civile vertente tra Florinda Varacalli e I.N.P.S. (Reg. ord. n. 231/1991), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale "dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) che ha sostituito l'art. 7 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, cosi' come modificato dall'art. 24 della legge 21 luglio 1965 n. 903, e cio' limitatamente al punto 2) la' ove non e' previsto il diritto alla pensione di reversibilita' in capo al coniuge superstite, qualora il matrimonio sia durato meno di due anni"; Considerato che, con sentenza n. 189 del 1991, questa Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti) nel testo sostituito con l'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale); che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta inammissibita' della questione proposta; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) che ha sostituito l'art. 7 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, cosi' come modificato dall'art. 24 della legge 21 luglio 1965 n. 903, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Biella con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C1188