N. 682 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 luglio 1991

                                N. 682
  Ordinanza emessa il 20 luglio 1991 della pretura di Siena, sezione
                       distaccata di Poggibonsi,
         nel procedimento penale a carico di Bontempo Giuseppe
 Processo penale - Sentenza di condanna - Appello del p.g. - Notifica
    al  difensore  dell'imputato  -  Omessa  previsione  - Conseguente
    impossibilita' per lo stesso di promuovere autonomamente l'appello
    incidentale - Ingiustificata  disparita'  di  trattamento  tra  le
    parti - Compressione del diritto alla difesa tecnica.
 (C.P.P. 1988, art. 584).
 (Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).
(GU n.45 del 13-11-1991 )
                              IL PRETORE
    Ritenuto  che  il procuratore generale della Repubblica di Firenze
 ha  proposto  appello  avverso  la  sentenza   di   questo   pretore,
 pronunciata  in data 2 aprile 1991 nei confronti di Bontempo Giuseppe
 nato a Balestrate il 13 ottobre 1956 attualmente detenuto  presso  la
 casa  di  reclusione di San Gimignano con riferimento al reato di cui
 all'art. 341, primo e quarto comma, del  c.p.  con  la  quale  veniva
 assolto    perche'   il   fatto   non   costituisce   reato   e   che
 conseguenzialmente la cancelleria di questo ufficio,  in  ossequio  a
 quanto  previsto dall'art. 584 del c.p.p., ha provveduto a notificare
 l'impugnazione del p.g. al solo  imputato  Bontempo  Giuseppe  e  non
 anche  al  suo  difensore  di fiducia avv. A. Cipriani di Poggibonsi,
 quale unica parte privata interessata alla notifica;
    Rilevato che la disposizione  di  cui  all'art.  584  del  c.p.p.,
 omettendo  essa  per  il  difensore  dell'imputato  la previsione del
 diritto  processuale  a  ricevere  legale  ed  immediata   conoscenza
 dell'atto   d'impugnazione  del  p.m.  (nella  specie  della  procura
 generale) puo' porsi in contrasto con i due  principi  costituzionali
 previsti  rispettivamente  dagli  artt.  3 e 24, secondo comma, della
 Costituzione per le seguenti considerazioni ed osservazioni:
       a) anche il difensore tecnico dell'imputato, il quale ha invece
 diritto a proporre impugnazione, anche in modo autonomo rispetto alla
 stessa  parte  privata  difesa,  per   l'evidente   ragione   che   a
 quest'ultimo  sfuggono  o  possono  comunque  sfuggire  i motivi e le
 ragioni  di   opportunita'   tecnico-processuale   correttamente   ed
 esaurientemente  valutabili  ed  apprezzabili  soltanto dal difensore
 tecnico (e fatta sempre salva la facolta' per la parte  rappresentata
 nel processo a togliere effetto a tale impugnazione del difensore (v.
 art.  571  del  c.p.p.)  ed  al  quale  spetta altresi', con perfetta
 conseguenzialita' logica,  il  diritto  strumentale  di  ricevere  la
 notifica  dell'avviso di deposito della sentenza a fini evidentemente
 dell'esercizio in concreto di tale facolta'  autonoma  e  sussidiaria
 d'impugnazione   nell'interesse   della   parte   rappresentata,   e'
 indubbiamente un soggetto processuale, per  il  ruolo  insostituibile
 svolto e/o da svolgere nell'interesse della parte privata, sommamente
 interessato  a  ricevere  cognizione diretta dell'atto d'impugnazione
 della controparte pubblica;
       b) in modo specifico, va rilevato, che tale interesse, che deve
 ricevere adeguata tutela nelle norme processuali,  si  esprime  nella
 facolta'  espressamente  riconosciuta  dalle  altre  disposizioni del
 c.p.p. (v. artt. 571  e  595  del  c.p.p.)  di  proposizione  diretta
 dell'appello  incidentale,  resa  concretamente  esercitabile proprio
 entro il termine perentorio di giorni quindici dalla ricezione  della
 notificazione (che a lui stesso mai potra' pervenire) di cui all'art.
 584  del  c.p.p.  in discussione. Ne' vale, a giudizio di questo pre-
 tore, obiettare che il difensore, non messo legalmente  in  grado  di
 conoscere l'impugnazione della controparte pubblica sara' di fatto ed
 effettivamente   informato   dal   suo  assistito,  costituendo  tale
 argomentazione una mera eventualita', incapace  di  supplire  ad  una
 grave   omissione   di  roconoscimento  di  un  suo  diritto  proprio
 strumentale da parte del legislatore ordinario;
       c) l'omessa previsione del diritto  processuale  del  difensore
 (almeno  di  quello  risultante  dagli atti al momento della sentenza
 impugnata) di ricevere direttamente (diversamente da quanto stabilito
 invece dall'art. 548 del codice di procedura penale a proposito della
 notifica, ai fini della sua decisione propria d'impugnazione o  meno,
 dell'avviso   di  deposito  della  sentenza)  la  notifica  dell'atto
 d'impugnazione (almeno dell'appello del p.m.) introduce, ad avviso di
 questo pretore, una grave forma  di  disparita'  di  trattamento  tra
 parte  processuale  pubblica da una parte e parte privata dall'altra,
 del tutto ingiustificata ed oltretutto illogica, sia se valutata alla
 luce del diritto d'impugnazione primario che spetta  al  difensore  e
 sia  se valutata alla luce del suo diritto di proposizione di appello
 incidentale, facolta' esercitabile in modo concreto in assenza  della
 notifica anche a suo favore dell'atto di appello del p.m.;
       d)  in  considerazione delle osservazioni svolte puo' ritenersi
 non  manifestamente  infondata   la   questione   di   illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  584  del  c.p.p.  cosi' come formulata con
 riferimento all'art. 3 della Costituzione il  quale  postula  che  il
 legislatore   ordinario   non  introduca  di  fatto  delle  forme  di
 disparita' di trattamento  di  situazioni  giuridicamente  rilevanti,
 meritevoli  invece,  secondo  le  stesse  norme della stessa materia,
 ovvero secondo i principi di  logica  e  di  correttezza  comuni,  di
 trattamento  non  disuguale (e non v'e' dubbio che il principio della
 parita', compatibile con il diverso ruolo  istituzionale  svolto  dal
 p.m.  parte  pubblica,  rispetto  a  quella  privata,  tra  le  parti
 processuali nel nuovo c.p.p. costituisce uno dei principi basilari  e
 caratterizzanti il nuovo modello processuale) ed anche con l'art. 24,
 secondo  comma,  della Costituzione nella misura in cui tale forma di
 disparita'   ingiustificata   si   ripercuote   necessariamente    ed
 inevitabilmente  in  una lesione del diritto di garanzia della difesa
 tecnica,  almeno  dell'imputato,  in  qualsiasi  stato  e  grado  del
 procedimento  penale  e  quindi anche nella fase, concretamente assai
 rilevante, tra la impugnazione del p.m. e la proposizione (o  rectius
 proponibilita')  della  contro-impugnazione,  sotto  forma di appello
 incidentale;
       e) oltreche' non manifestamente infondata, la  questione  cosi'
 come  sollevata  d'ufficio  da  questo pretore e' anche rilevante nel
 presente procedimento avendo  la  cancelleria  omesso  di  notificare
 l'atto   di   appello   del   procuratore   generale   al   difensore
 dell'imputato, non avendo l'imputato personalmente, entro i  quindici
 giorni  dalla  notifica ricevuta dell'avviso di tale atto di appello,
 proposto  incidentalmente  e  potendo  quindi,   qualora   dichiarata
 incostituzionale, nel senso indicato, la disposizione di cui all'art.
 584  del  c.p.  il  difensore  tutt'ora  proporre  lui stesso, in via
 esclusiva, tale appello incidentale;
    Ritenuto  quindi  che  la  questione  sollevata  va  rimessa  alla
 decisione  della Corte costituzionale con conseguente sospensione del
 giudizio in corso;
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva d'ufficio, dichiarando  la  questione  non  manifestamente
 infondata    e    rilevante    nel   presente   giudizio,   eccezione
 d'illegittimita' costituzionale dell'art. 584 del c.p.p. nella misura
 in cui non prevede il diritto processuale del difensore dell'imputato
 (almeno di quello risultante dagli atti al momento della sentenza) di
 ricevere, indipendentemente ed  autonomamente  rispetto  all'imputato
 stesso  quale  parte  privata,  dalla  cancelleria  del  giudice  del
 provvedimento impugnato dal p.m. la notifica  di  tale  impugnazione,
 per  violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione
 nel  senso  di  cui  alle  premesse  motivazionali   della   presente
 ordinanza;
    Sospende il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  al
 Presidente  della  Camera  dei  deputati  ed al Presidente del Senato
 della Repubblica.
    Cosi' deciso in Poggibonsi il 20 luglio 1991.
                          Il pretore: SUCHAN
                                   Il cancelliere: (firma illeggibile)
 91C1194