N. 684 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 luglio 1991
N. 684 Ordinanza emessa il 15 luglio 1991 della pretura di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, nel procedimento penale a carico di Salvador Orfeo ed altro Processo penale - Sentenza di condanna - Appello del p.g. - Notifica al difensore dell'imputato - Omessa previsione - Conseguente impossibilita' per lo stesso di promuovere autonomamente l'appello incidentale - Ingiustificata disparita' di trattamento tra le parti - Compressione del diritto alla difesa tecnica. (C.P.P. 1988, art. 584). (Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).(GU n.45 del 13-11-1991 )
IL PRETORE Ritenuto che il procuratore generale della Repubblica di Firenze ha proposto appello avverso la sentenza di questo pretore, pronunciata in data 3 maggio 1991, nei confronti di Salvador Orfeo nato a Pulfero il 12 febbraio 1928 res. Cervignano del Friuli, via Risorgimento, 13, e di Amaddii Adelfo nato a Bucine il 12 dicembre 1934 e res. Sovicille, frazione S. Rocco a Pilli, via Grossetana, 77, con riferimento al reato di cui all'art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985, 110 e 81 del c.p. e 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, con la quale veniva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati Salvador Orfeo e Amaddii Adelfo previo assorbimento nell'unica ipotesi di reato di cui all'art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985 della fattispecie autonomamente contestata dal p.m. di cui all'art. 1-sexies della legge n. 431/1985 per essere tale reato estinto per intervenuto rilascio della concessione edilizia in sanatoria e che conseguenzialmente la cancelleria di questo ufficio, in ossequio a quanto previsto dall'art. 584 del c.p.p. ha provveduto a notificare l'impugnazione del p.g. ai soli imputati Salvador ed Amaddii, e non anche ai loro difensori avv. Bosi di Siena ed avv. Pletto di Siena, quali uniche parti private interessate alla notifica; Rilevato che la disposizione di cui all'art. 584 del c.p.p., omettendo essa per il difensore dell'imputato la previsione del diritto processuale a ricevere legale ed immediata conoscenza dell'atto d'impugnazione del p.m. (nella specie della procura della Repubblica) puo' porsi in contrasto con i due principi costituzionali previsti rispettivamente dagli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione per le seguenti considerazioni ed osservazioni:
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 682/1991). 91C1196