N. 405 ORDINANZA 4 - 12 novembre 1991
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo civile - Crediti per prestazioni previdenziali - Applicabilita' dell'art. 429, terzo comma, del c.p.c. - Esclusione - Questione gia' decisa con declaratoria di inammissibilita' (sentenze nn. 350 e 585 del 1990) - Manifesta inammissibilita'. (C.P.C., art. 429, terzo comma). (Cost., artt. 3, 36 e 38).(GU n.46 del 20-11-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 429, comma terzo, del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1991 dal Tribunale di Viterbo nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Gasbarri Gabriella iscritta al n. 317 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Ritenuto che, nel corso del giudizio di appello instaurato dall'INPS avverso la sentenza del Pretore di Viterbo n. 98 del 9 gennaio 1990, il Tribunale di Viterbo, con ordinanza del 14 febbraio 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., "nella parte in cui esclude la sua applicazione ai crediti per prestazioni previdenziali"; che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile; Considerato che la questione e' gia' stata piu' volte esaminata da questa Corte, che l'ha dichiarata inammissibile con le sentenze nn. 350 e 585 del 1990; che nessun argomento e' addotto dal giudice a quo, la cui ordinanza e' motivata esclusivamente per relationem all'ordinanza n. 74 del 1990 della Corte di cassazione, che ha sollevato l'incidente di costituzionalita' deciso dalla prima delle due sentenze citate, depositata in data 20 luglio 1990; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 dal Tribunale di Viterbo con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C1202