N. 405 ORDINANZA 4 - 12 novembre 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo   civile   -   Crediti   per   prestazioni  previdenziali  -
 Applicabilita' dell'art. 429, terzo comma, del c.p.c. - Esclusione  -
 Questione  gia' decisa con declaratoria di inammissibilita' (sentenze
 nn. 350 e 585 del 1990) - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.C., art. 429, terzo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 36 e 38).
 
(GU n.46 del 20-11-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio  BALDASSARRE,
    prof.  Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,
    prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  429,  comma
 terzo,  del  codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa
 il 14 febbraio 1991 dal Tribunale di Viterbo nel procedimento  civile
 vertente  tra  I.N.P.S.  e  Gasbarri Gabriella iscritta al n. 317 del
 registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  9  ottobre  1991  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto  che,  nel  corso  del  giudizio  di  appello  instaurato
 dall'INPS avverso la sentenza del Pretore di  Viterbo  n.  98  del  9
 gennaio  1990, il Tribunale di Viterbo, con ordinanza del 14 febbraio
 1991, ha sollevato, in riferimento  agli  artt.  3,  36  e  38  della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 429,
 terzo  comma,  cod.  proc.  civ.,  "nella parte in cui esclude la sua
 applicazione ai crediti per prestazioni previdenziali";
      che  nel  giudizio  davanti   alla   Corte   costituzionale   e'
 intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
 dall'Avvocatura  dello  Stato,  chiedendo  che   la   questione   sia
 dichiarata inammissibile;
    Considerato che la questione e' gia' stata piu' volte esaminata da
 questa  Corte,  che l'ha dichiarata inammissibile con le sentenze nn.
 350 e 585 del 1990;
      che nessun argomento e'  addotto  dal  giudice  a  quo,  la  cui
 ordinanza  e' motivata esclusivamente per relationem all'ordinanza n.
 74 del 1990 della Corte di cassazione, che ha  sollevato  l'incidente
 di  costituzionalita'  deciso  dalla prima delle due sentenze citate,
 depositata in data 20 luglio 1990;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 429, terzo  comma,  cod.  proc.
 civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 dal Tribunale di
 Viterbo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C1202