N. 408 ORDINANZA 4 - 12 novembre 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo civile - Non consentita notificazione dell'atto di citazione
 in  giudizio  a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento
 tramite il servizio postale -  Richiamo  alla  sentenza  n.  213/1976
 della  Corte  - Diversita' di interessi nel procedimento penale ed in
 quello civile - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.C., art. 137; c.p.p., artt. 78, n. 2, e 152).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
 
(GU n.46 del 20-11-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio  BALDASSARRE,
    prof.  Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,
    prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  del  combinato  disposto
 degli  artt.  137  del codice di procedura civile; 78, n. 2 e 152 del
 codice di procedura  penale  promosso  con  ordinanza  emessa  il  14
 febbraio  1991  dal  Giudice  conciliatore di Torino nel procedimento
 civile vertente tra Tagliapietra Maria Luisa e Sibona Nella  iscritta
 al  n.  316  del  registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 20,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  9  ottobre  1991  il  Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto  che  con  ordinanza  del  14  febbraio  1991  il giudice
 conciliatore  di  Torino  ha  sollevato  questione  di   legittimita'
 costituzionale  in  via incidentale degli artt. 137 cod. proc. civ. e
 78, n. 2, e 152 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentono nel
 processo civile la notificazione dell'atto di citazione in giudizio a
 mezzo di  spedizione  di  plico  in  raccomandazione  con  avviso  di
 ricevimento tramite il servizio postale, in luogo della notificazione
 a  mezzo  di  ufficiale  giudiziario,  per sospetto contrasto con gli
 artt. 3 e 24 della Costituzione in ragione della ritenuta  disparita'
 di  trattamento  rispetto alla parte privata nel processo penale, che
 puo' ricorrere al servizio postale per la notificazione dell'atto  di
 costituzione di parte civile;
      che   e'   intervenuta  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  in
 rappresentanza del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ed  ha
 concluso  per  la  non  fondatezza della questione, sostenendo che la
 diversita' del processo penale (in cui l'azione civile  e'  meramente
 accessoria  in  un  procedimento  gia'  ritualmente instaurato) rende
 giustificata ragione  della  differenza  di  disciplina  rispetto  al
 processo  civile,  avendo  il  legislatore  ritenuto - nell'esercizio
 della  sua  discrezionalita'  -  di  privilegiare  le   esigenze   di
 snellimento   della   procedura   rispetto  alla  ritualita'  formale
 dell'intervento dell'ufficiale giudiziario;
    Considerato che -  come  questa  Corte  ha  gia'  affermato  nella
 sentenza  n.  213  del  1975  -  non  esistono  impedimenti di ordine
 costituzionale a che, nel  rispetto  del  diritto  di  difesa  e  del
 principio  di  ragionevolezza,  le  modalita'  delle  notifiche siano
 diversamente disciplinate in relazione ai singoli procedimenti e agli
 interessi  che  attraverso essi debbono trovare tutela, interessi che
 sono diversi nel procedimento penale ed in quello civile;
      che la speciale prescrizione dettata dall'art.  152  cod.  proc.
 pen.  sulla  facolta' di sostituire la notificazione richiesta da una
 parte  privata  nel  procedimento  penale   con   l'invio   dell'atto
 effettuata  dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di
 ricevimento  risponde  alle  peculiari  esigenze  di  celerita'   del
 medesimo procedimento;
      che  non  e' irragionevole - perche' manca la connessione con un
 procedimento penale rispetto al  quale  si  pongano  le  sottolineate
 esigenze di celerita' - ne' e' lesiva del diritto di difesa - perche'
 di   questo   e'   soltanto   disciplinato  differentemente,  ma  non
 inadeguatamente, il  modo  di  esercizio  -  la  diversa  valutazione
 operata,  con  riferimento  al processo civile, dal legislatore che -
 anche nella recente legge 26  novembre  1990  n.  353  (Provvedimenti
 urgenti  per  il  processo  civile)  - non ha introdotto un'analoga e
 parallela deroga al principio posto dall'art. 137  cod.  proc.  civ.,
 secondo cui le notificazioni, quando non e' disposto altrimenti, sono
 eseguite dall'ufficiale giudiziario;
      che  la  questione  di  costituzionalita'  sollevata dal giudice
 rimettente e' quindi manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e 9, secondo comma, delle norme integrative  per  i  giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 137 del codice di procedura civile  e  78,
 n.  2,  e  152 del codice di procedura penale sollevata, in relazione
 agli artt. 3 e 24 della Costituzione,  dal  giudice  conciliatore  di
 Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                         Il redattore: GRANATA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C1205