N. 410 ORDINANZA 4 - 12 novembre 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Casellario   giudiziale   -   Certificato  generale  -  Fallimento  -
 Provvedimenti concernenti la procedura qualora il fallito  sia  stato
 riabilitato  con  sentenza  definitiva - Mancata previsione della non
 menzione -   Ius superveniens:  d.lgs.  14  gennaio  1991,  n.  12  -
 Abrogazione  della  norma  impugnata - Necessita' di un riesame della
 rilevanza della questione - Restituzione degli atti  al  giudice    a
 quo.
 
 (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 198).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.46 del 20-11-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE,
    prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi  MENGONI,
    prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 198 d.lgs. 28
 luglio  1989,  n.  271  (Norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e
 transitorie  del  codice  di procedura penale) promosso con ordinanza
 emessa il 5 dicembre 1990  dalla  Corte  di  Cassazione  sul  ricorso
 proposto  da  De  Angelis  Guerrino  iscritta  al n. 331 del registro
 ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 9 ottobre 1991 il Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto che con  ordinanza  del  5  dicembre  1990  la  Corte  di
 cassazione  ha  sollevato questione di legittimita' costituzionale in
 via incidentale dell'art. 198 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271 (Norme  di
 attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di procedura
 penale) nella parte in cui non prevede che nel  certificato  generale
 del  casellario richiesto dall'interessato non si faccia menzione dei
 provvedimenti concernenti il fallimento quando il fallito  sia  stato
 riabilitato  con  sentenza definitiva in riferimento all'art. 3 Cost.
 per  disparita'  di  trattamento rispetto alla prevista non menzione,
 nel certificato suddetto, delle sentenze  penali  per  le  quali  sia
 intervenuta   la   riabilitazione   e   della   stessa   sentenza  di
 riabilitazione;
      che  e'  intervenuta  l'Avvocatura  generale  dello   Stato   in
 rappresentanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ed ha
 concluso per la restituzione degli atti  alla  Corte  rimettente  per
 nuovo esame della questione di costituzionalita' in ragione del fatto
 che  nelle  more e' entrato in vigore il d.lgs. 14 gennaio 1991 n. 12
 che, abrogando l'art. 198 e riformulando l'art. 689  (rispettivamente
 con  gli  artt.  34  e  33),  esclude  dal certificato generale e dal
 certificato  civile  richiesti  dall'interessato  la   menzione   dei
 provvedimenti  concernenti  il fallimento quando il fallito sia stato
 riabilitato con sentenza definitiva;
    Considerato che successivamente all'ordinanza che ha sollevato  la
 questione  di  costituzionalita'  e'  entrato  in vigore il d.lgs. 14
 gennaio 1991  n.  12  che  ha  abrogato  la  norma  impugnata  ed  ha
 riformulato  l'art.  689  cod. proc. pen.; che pertanto e' necessario
 restituire gli atti al  giudice  rimettente  per  nuovo  esame  della
 questione alla luce del citato jus superveniens;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti alla Corte Suprema di cassazione.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                         Il redattore: GRANATA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C1207