N. 691 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 settembre 1991

                                N. 691
    Ordinanza emessa il 25 settembre 1991 dalla Corte di cassazione
 sul  ricorso  proposto  dal  procuratore  generale  presso  la  corte
 d'appello di Firenze contro Cascio Riccardo
 Reati tributari - Evasioni in materia di imposte sui redditi e del
    valore aggiunto - Omessa  annotazione  sul  libro  giornale  della
    cessione  di  beni - Non prevista applicabilita' a tale ipotesi di
    reato di beneficio  dell'oblazione  consentita  invece  per  altri
    reati   (ritenuti)  piu'  gravi  -  Ingiustificata  disparita'  di
    trattamento.
 (Legge 16 maggio 1991, n. 154, art. 7).
 (Cost., art. 3).
(GU n.46 del 20-11-1991 )
                        LA CORTE DI CASSAZIONE
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  proposto  dal
 procuratore  generale  presso  la  corte di appello di Firenze contro
 Cascio Riccardo, nato a Montecatini  Terme  l'11  febbraio  1943,  ed
 avverso  la sentenza del tribunale di Firenze in data 21 gennaio 1991
 con la quale questi veniva assolto  dal  reato  ex  art.  1,  secondo
 comma, della legge n. 516/1982 perche' il fatto non sussiste;
    Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
    Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott.
 Marchesiello;
    Udito  il  pubblico ministero in persona del sostituto procuratore
 generale dott. Aloisi che ha concluso per l'annullamento senza rinvio
 perche' estinto il reato per oblazione;
    Udito il difensore, avv. Alessandro Traversi del foro di  Firenze,
 che  esibisce  istanza  di  sanatoria  e  ne  chiede  l'applicazione,
 riportandosi alle conclusioni del p.g.;
    In subordine,  chiede  che  qualificato  il  reato,  come  ipotesi
 prevista  dall'art.  1,  sesto  comma,  della  legge n. 516/1982, sia
 dichiarato estinto ai sensi degli articoli  7  e  8  della  legge  n.
 154/1991;
    In   alternativa   ritenersi  che  la  "memorizzazione"  dei  dati
 equivalga a stampa dei medesimi per supporto  cartaceo,  annullandosi
 senza rinvio la sentenza;
    In   ipotesi   subordinata   la   Corte   voglia   dichiarare  non
 manifestamente   infondata    la    eccezione    di    illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  7  della  legge  n.  154/1991 in relazione
 all'art. 3 della Costituzione;
                    RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
    Il ricorrente p.g. deduce la nullita' della impugnata sentenza  in
 quanto, nella specie, trattandosi del reato ex art. 1, comma secondo,
 della  legge  n.  516/1982  per  cessione di beni senza la prescritta
 annotazione nel termine di  legge  sul  libro  giornale,  non  poteva
 considerarsi  operativa,  ostandovi il princio ex art. 20 della legge
 n.  4/1929,  la  normativa  di  cui  al   decreto-legge   n.   7/1991
 (attualmente  riprodotta  dalla  legge  15  maggio  1991, n. 154) che
 prevede eccezioni a tale principio esclusivamente per  altre  ipotesi
 di violazioni finanziarie.
    Tale censura e' da considerare giuridicamente fondata.
    Infatti,  era  stato  contestato  all'attuale  imputato, ancorche'
 avesse provveduto ad effettuare la relativa annotazione nei  registri
 Iva,  versando  poi  la  relativa imposta, una ipotesi ben diversa da
 quelle indicate dal citato art. 7 del  decreto-legge  n.  7/1991  che
 consentiva la deroga all'art. 20 della legge n. 4/1929 esclusivamente
 per  le  disposizioni  di cui agli articoli 4 e 5 ed agli articoli 1,
 ultimo comma, 2, secondo e terzo comma, del  d.-l.  10  luglio  1982,
 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.
    Ne',  peraltro,  e'  possibile, ad onta della richiesta difensiva,
 ravvisare nella specie la ipotesi di reato di cui all'art. 1,  ultimo
 comma,   della   citata   legge  n.  516/1982  (compresa  tra  quelle
 assoggettate  alla  deroga)  poiche'  il   suo   elemento   materiale
 (irregolare  tenuta di taluna delle scritture contabili obbligatorie)
 e' sostanzialmente diverso da quello posto in essere  dalla  condotta
 antigiuridica  dell'imputato,  consistente  in  una  vera  e  propria
 omissione tale da configurare compiutamente il reato contestato.
    Ne' puo' validamente sostenersi che la effettuata "memorizzazione"
 dei dati supplisca nel caso  in  esame  alla  richiesta  annotazione,
 dovendo  questa  essere  compiuta  direttamente e tempestivamente nel
 libro  giornale  che  rappresenta  un   documento   fondamentale   ed
 insostituibile    nella    progressiva    evoluzione   dell'attivita'
 dell'impresa.
    Cio' premesso, tuttavia, non appare  manifestamente  infondata  la
 eccezione  d'illegittimita'  costituzionale della norma citata, cosi'
 come sollevata dalla difesa.
    Infatti, la esclusione della  contestata  violazione,  consistente
 nell'omessa  annotazione  nel  solo  libro  giornale, dalla sanatoria
 concessa in deroga al principio enunciato dall'art. 20 della legge n.
 4/1929 vulnera incisivamente quello generale della par condicio posto
 dall'art. 3 della Costituzione.
    E cio' perche', anche sul piano etico-giuridico, si tratta  di  un
 mero  comportamento  omissivo  limitato, nel caso in esame, alla sola
 tenuta del libro giornale e senza evasione.
    La relativa ipotesi, pertanto, pur concretando un illecito penale,
 resta di gran lunga meno  allarmante  ed  antisociale  rispetto  alle
 altre  violazioni  assoggettate  all'indicata deroga e previste dalla
 stessa normativa (utilizzazione di documenti alterati e  contraffatti
 oppure per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele di redditi,
 indicazioni  da  parte del sostituto d'imposta di ritenute operate in
 misura inferiore etc.), quasi tutte anche per la intensita' del  dolo
 e per il danno sociale piu' gravi rispetto a quella contestata.
                               P. Q. M.
    Dichiara     non    manifestamente    infondata    la    questione
 d'illegittimita' costituzionale dell'art. 7  della  legge  16  maggio
 1991, n. 154, nella parte in cui esclude dal beneficio dell'oblazione
 l'ipotesi  di  reato prevista dall'art. 1, secondo comma, n. 1, della
 legge n. 516/1982 con riferimento all'art. 3 della Costituzione;
    Sospende il giudizio ed invia gli atti alla Corte costituzionale;
    Manda alla cancelleria di notificare la  presente  ordinanza  alla
 Presidenza  del  Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti della Camera
 dei deputati e del Senato della Repubblica.
    Cosi' deciso in camera di consiglio il 25 settembre 1991.
                       Il presidente: BATTIMELLI
    Depositata in cancelleria il 2 ottobre 1991.
         Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)

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