N. 49 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 novembre 1991
N. 49 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 13 novembre 1991 (delle provincia autonoma di Bolzano) Industria e commercio - Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese - Promovimento dello sviluppo, innovazione e competitivita' delle piccole imprese, con particolare riguardo allo sviluppo e diffusione di nuove tecnologie e allo sviluppo di organizzazioni consortili e cooperative tra piccole imprese, di nuove strutture e strumenti finanziari aventi per scopo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di societa' di capitali - Agevolazioni finanziarie per investimenti produttivi costituite da crediti di imposta in misura percentuale al costo dell'investimento - Concessioni di finanziamenti agevolati ed erogazione di contributi - Asserita violazione della sfera di competenza provinciale in materia di industria, commercio e turismo ed industria alberghiera. (Legge 5 ottobre 1991, n. 317, artt. da 1 a 24, da 27 a 34, 36 e 43). (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, nn. 9 e 20; 9, primo comma, nn. 3 e 8; 15; 16, primo comma, e titolo VI).(GU n.47 del 27-11-1991 )
Ricorso della provincia autonoma di Bolzano in persona del presidente della giunta provinciale pro-tempore dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta n. 6545 del 4 novembre 1991, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale del 4 novembre 1991, rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, segretario della giunta provinciale (rep. n. 16236) - dagli avv.ti proff.ri Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalita' degli articoli da 1 a 24, da 27 a 34, 36 e 43 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese". F A T T O 1. - La provincia autonoma di Bolzano e' titolare - in base allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) ed alle relative norme di attuazione - di ampie ed incisive competenze (ben piu' ampie ed incisive di quelle spettanti alle regioni ad autonomia ordinaria in base all'art. 117 della Costituzione) per cio' che concerne la disciplina delle attivita' imprenditoriali che si svolgono nel proprio territorio. Infatti la provincia autonoma ricorrente e' titolare, in base agli artt. 8, n. 9 e n. 20, e 16 dello statuto, di competenze legislative ed amministrative di rango esclusivo in materia di "artigianato" e di "turismo ed industria alberghiera"; inoltre, in virtu' degli artt. 9, n. 3 n. 8, e 16 dello statuto, e' titolare di competenze legislative ed amministrative concorrenti in materia di "commercio" e di "incremento della produzione industriale" (per quest'ultima competenza v. anche art. 15 dello statuto). Le suddette competenze legislative ed amministrative sono nella piena disponibilita' della provincia ricorrente, anche in virtu' della intevenuta emanazione delle norme di attuazione delle suddette disposizioni statutarie, contenute in particolare nei decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 278; 31 luglio 1978, n. 1017; 24 marzo 1981, n. 228; 19 novembre 1987, n. 526. Nell'esercizio delle suddette competenze, la provincia autonoma di Bolzano ha ripetutamente ed ampiamente legiferato in materia. Essa ha emanato diverse leggi dirette ad incentivare le attivita' delle imprese ricadenti nelle competenze provinciali, ed in particolare per favorirne l'innovazione tecnologica e l'aumento della produttivita'. A questo proposito si possono ricordare, in particolare, le leggi provinciali 14 dicembre 1974, n. 34 (Spese contributi e sussidi a favore dell'attivita' commerciale); 7 gennaio 1977, n. 6 (Concessione di contributi alla "Cooperativa di garanzia per i commercianti e pubblici esercenti della provincia di Bolzano"); 13 novembre 1986, n. 27 (Credito al Commercio); 12 agosto 1951, n. 1 (Assistenza creditizia all'artigianato); 13 agosto 1964, n. 11 (Concessione di contributi alla "Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Bolzano"); 25 luglio 1975, n. 36 (Proroga ed aumento degli interventi a favore della Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Bolzano); 26 marzo 1982, n. 11 (Nuovi incentivi per l'incremento dell'artigianato in provincia di Bolzano); 8 settembre 1981, n. 25 (Interventi finanziari della provincia autonoma di Bolzano nel settore industriale); 24 marzo 1982, n. 9 (Anticipazione finanziaria per mutui agevolati al settore industriale); 11 marzo 1986, n. 13 (Interventi della provincia autonoma di Bolzano in favore della ricerca e dello sviluppo nel settore industriale); 22 agosto 1973, n. 23 (Provvidenze per la ricettivita' alberghiera); 13 agosto 1986, n. 25 (Interventi per la qualificazione della ricettivita' alberghiera); 25 novembre 1982, n. 38 (Rifinanziamento e ulteriori modifiche alla legge prov. 22 agosto 1973, n. 23). 2.1. - Nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 9 ottobre 1991 e' stata pubblicata la legge 5 ottobre 1991, n. 317, dal titolo "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese". Come si legge nel primo comma dell'art. 1, finalita' della legge n. 317/1991 e' quella di promuovere lo sviluppo, l'innovazione e la competitivita' delle piccole imprese (praticamente di tutte le piccole imprese escluse quelle agricole, come si desume dal secondo comma dell'art. 1), con "particolare" (ma non esclusivo) riguardo ad aspetti quali: la diffusione e lo sviluppo di nuove tecnologie, lo sviluppo di organizzazione consortili le cooperative fra piccole imprese, la diffusione e lo sviluppo di nuove strutture e strumenti finanziari per l'innovazione e lo sviluppo delle imprese, ecc. (art. 1, primo comma, lettere da a) ad e)). La legge, che si compone di 43 articoli, si suddivide in 8 capi, il primo dei quali si intitola "Finalita' e campo di applicazione". Oltre all'art. 1 gia' ricordato, tale capo contiene gli artt. 2 e 3 che disciplinano la costituzione di societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo aventi per scopo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di societa' di capitali (tali societa' finanziarie - ai sensi dell'art. 1, quarto comma - sono destinatarie delle agevolazioni previste dall'art. 9 della legge: cioe' di un credito di imposta). Il capo primo contiene anche un art. 4 che affida al Ministero dell'industria i controlli sulle dichiarazioni inviate dalle imprese per ottenere i benefici di cui ai successivi artt. 6, 7, 8 e 9 (crediti di imposta) e 12 (contributi in conto capitale); ed inoltre (commi 3 e segg.) gli affida i compiti di rilevazione ed analisi dello sviluppo economico, finanziario e produttivo delle piccole imprese. 2.2. - Il capo II della legge (artt. 5 e 14) si intitola "Interventi per la diffusione dell'innovazione". L'art. 5 individua tassativamente ed analiticamente quali siano gli investimenti innovativi ammessi alle agevolazioni previste dagli artt. 6 e 12. L'art. 6 stabilisce appunto una agevolazione per gli investimenti innovativi - costituita da un credito di imposta in misura percentuale del costo dell'investimento - che fra l'altro (in base al terzo comma) non e' cumulabile con altre agevolazioni previste dalla stessa legge o da altre norme, ivi comprese quelle stabilite dalle province autonome di Trento e Bolzano. A loro volta, ulteriori agevolazioni, anch'esse costituite da crediti di imposta in vario modo commisurati, sono stabilite dai successivi artt. 7 (credito di imposta relativo ai costi di acquisizione di "servizi reali"), 8 (credito di imposta relativo agli utili reinvestiti in spese di ricerca) 9 (credito di imposta relativo all'incremento delle partecipazioni assunte dalle gia' ricordate societa' finanziarie di cui all'art. 2). L'art. 10, anch'esso gia' ricordato, disciplina la presentazione al Ministero dell'industria delle dichiarazioni delle imprese ai fini della concessione del credito di imposta, la concessione del beneficio da parte del Ministero, ecc.; in particolare (decimo comma) vi si prevede l'emanazione da parte del Ministero di norme d'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 10. L'art. 11 contiene disposizioni relative alla configurazione ed al regime dei suddetti crediti di imposta ai fini della formazione del reddito di impresa, ed in genere ai fini tributari. L'art. 12 prevede e disciplina dei contributi in conto capitale che - su richesta delle imprese interessate - possono essere concessi, sempre dal Ministero dell'industria, invece dei crediti di imposta di cui gi artt. 6 e 7. L'art. 13 disciplina a sua volta il potere di revoca delle agevolazioni da parte del Ministro ove non sussitano le condizioni previste dagli artt. 3, 5, 7, 8, 9 e 12. Infine l'art. 14 disciplina varie forme di "agevolazioni per la diffusione commerciale", specie all'estero. 2.3. - Il capo III della legge (Partecipazione ad azioni comunitarie e disposizioni per le aree territoriali svantaggiate) si compone di due soli articoli. L'art. 15 disciplina la concessione di contributi per investimenti in zone fatte oggetto di azioni comunitarie cofinanziate (come defi- nite dal primo comma). In particolare il terzo comma stabilisce (analogamente al gia' ricordato terzo comma dell'art. 6) che tali contributi non sono comulabili con quelli previsti dalle leggi delle province autonome di Trento e Bolzano. Il successivo art. 16 contiene disposizioni a favore delle imprese situate in aree territoriali svantaggiate, ed in particolare stabilisce a loro favore un aumento del cinquanta per cento delle agevolazioni di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 12 della legge in questione. 2.4. - Il successivo capo IV della legge si intitola "Consorzi e societa' consortili tra piccole imprese". Di esso vengono in evidenza, ai fini del presente ricorso, specialmente gli articoli da 17 a 24 e da 27 a 28. In particolare l'art. 17 prevede la costituzione di consorzi e di societa' consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra piccole imprese aventi lo scopo di "fornire esse servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la razionalizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate", i quali sono ammessi a godere dei benefici dei successivi artt. 20 e 24. Il successivo art. 18 disciplina poi la composizione dei consorzi e delle societa' consortili, e l'art. 19 ne disciplina in modo analitico l'oggetto delle attivita' da svolgersi nell'interesse delle imprese consorziate. A sua volta l'art. 20 disciplina l'erogazione di contributi in conto capitale ai suddetti consorzi e societa' consortili, per il finanziamento di programmi volti a promuovere le attivita' di cui all'art. 19. L'art. 20 disciplina in modo estremamente dettagliato l'erogazione dei contribti che viene fatta formalmente "dalle regioni", ma a seguito di una approvazione delle richieste di finanziamento che e' riservata dalla legge (artt. 21, quarto comma) al Ministro dell'industria. L'art. 22 determina l'ammontare del contributo di cui all'art. 20, e le modalita' di liquidazione; ne stabilisce la cumulabilita' con i benefici previsti anche dalle leggi delle province autonome (terzo comma); e prevede inoltre l'emanazione da parte del Ministro dell'industria, di concerto col Ministro del tesoro, di norme di attuazione degli artt. 19, 20, 21 e 22 (quinto comma). L'art. 23 estende inoltre i benefici ex art. 20 anche ai soggetti (diversi dai consorzi di cui agli artt. 17 e 18 della stessa legge n. 317/1991) previsti dall'art. 1, primo comma, della legge 21 maggio 1981, n. 240 (Provvidenza a favore dei consorzi e delle societa' consortili fra piccole e medie imprese nonche' delle societa' consortili miste). Infine l'att. 24 stabilisce che gli istituti di credito di cui all'art. 19 della legge n. 949/1952 possono concedere finanziamenti agevolati per la promozione delle attivita' di cui al suddetto art. 19, e disciplina inoltre il limite di tali finanziamenti, il loro concorso con i contributi in conto capitale ex art. 22, e le modalita' di concessione. L'art. 27 della legge n. 317/1991 stabilisce che i contributi di cui ai suddetti artt. 20 e 22 possono essere concessi (per le attivita' analiticamente indicate dal settimo comma dell'art. 27) anche a societa' consortili a capitale pubblico e privato aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale ed organizzativa alle piccole imprese. Per l'istruttoria, la concessione e l'erogazione dei contributi si applicano le medesime disposizioni di cui agli artt. 20 e 21 (art. 27, nono comma); si prevedono anche qui un regolamento ministeriale contenente norme di attuazione dell'art. 27 (undicesimo comma); in- fine (tredicesimo comma) anche qui si stabilisce la cumulabilita' dei contributi con le agevolazioni finanziarie disposte anche dalle leggi delle province autonome di Trento e Bolzano. Sia per quanto riguarda le agevolazioni ex art. 20, sia per quelle ex art. 27, il successivo art. 28 della legge n. 317/1991 ne prevede e disciplina la revoca nel caso che i programmi incentivati nonsiano stati attuati entro tre anni. 2.5. - Il capo V della legge n. 317 (artt. 29 e 35) si intitola "Consorzi di garanzia collettiva fidi". Vi si prevede, all'art. 31, il reintegro da parte dello Stato di una quota delle perdite subite a causa di interventi dei fondi di garanzia monetari costituiti da consorzi, societa' consortili e cooperative di garanzia collettiva fidi, costituiti da piccole imprese di cui all'art. 30. L'art. 29 definisce quali debbono essere gli scopi sociali di tali organismi (prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti; attivita' di informazione, consulenza ed assistena alle imprese per il reperimento di finanziamenti, ecc.). Anche il terzo comma dell'art. 31 prevede la cumulabilita' di tali banefici con quelli previsti allo stesso titolo dalle leggi delle province autonome di Tento e Bolzano. L'art. 32 disciplina la concessione dei suddetti contributi, che e' riservata alla competenza del Ministro del tesoro (il quale ha anche il potere di stabilire con propri decreti la ulteriore disciplina). L'art. 33, a sua volta, disciplina i contributi per i consorzi, societa' consortili e cooperative di garanzia collettiva fidi ex artt. 29 e 30, che concorrono alla formazione di fondi interconsortili di secondo grado. Essi possono beneficiare di un contributo dello Stato nella misura minima del ciquanta per cento delle quote rispettivamente apportate al fondo interconsortile (art. 33, primo comma). Lo stesso art. 33 prevede poi, al quarto comma, l'emanazione da parte del Ministro del tesoro di un decreto per disciplinare ulteriormente le modalita' per la concessione ed erogazione dei contributi; ed al sesto comma stabilisce una particolare disciplina per i consorzi di garanzia collettiva fidi di secondo grado costituiti da cooperative artigiane. Infine l'art. 34 ammette ai contributi in conto capitale di cui al gia' esaminato art. 22, primo e secondo comma (contributi per il sostegno dei consorzi di servizi) anche i centri di innovazione imprenditoriale promossi dalla CEE, ed i centri per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale costituiti da societa' di promozione imprenditoriale. 2.6. - Il capo VII della legge n. 317/1991 si intitola Disposizione varie. Di esso viene in evidenza, ai fini del presente ricorso, l'art. 26 (Distretti industriali di piccole imprese e consorzi di sviluppo industriale). Tale articolo stabilisce, al secondo comma, che le regioni (e quindi anche la provincia autonoma ricorrente) debbono individuare le aree dei "distretti industriali" (come definiti dal primo comma) sulla base di un decreto del Ministro dell'industria che fissa gli indirizzi ed i parametri di riferimento. Per le aree cosi' individuate il terzo comma dell'art. 36 consente il finanziamento da parte delle regioni di progetti innovativi concernenti piu' imprese, in base ad un contratto di programma stipulato fra le regioni ed i consorzi di sviluppo industriale operanti in tali aree. I successivi quarto e quinto comma dell'art. 36 stabiliscono, rispettivamente, la natura di enti pubblici economici dei consorzi di sviluppo industriale, e quali sono le loro specifiche funzioni. 2.7. - Viene infine in evidenza ai fini del presente ricorso il capo VIII della legge n. 317/1991 (Copertura finanziaria), che e' costituito dal solo art. 43. In esso si stabilisce (in particolare commi da 1 a 5) che gli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 6, 7, 8, 9, 12, 22, 23, primo comma, 27 e 33 gravano sul "fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; ed inoltre (terzo e sesto comma) che spetta al Ministro dell'industria di ripartire le somme fra gli interventi previsti dalla legge. 3. - La surriferita disciplina contenuta nella legge n. 317/1991 incide evidentemente nelle competenze statuariamente riservate alla provincia autonoma di Bolzano in materia di artigianato, di turismo ed industria alberghiera (osserviamo fin d'ora, a questo proposito, che l'industria turistica rientra indubbiamente nelle imprese commerciali e di servizi di cui all'art. 1, secondo comma, lett. b), della legge n. 317/1991, come risulta chiaramente anche dalla classificazione delle imprese di recente stabilita dall'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88); ed inoltre in materia di commercio ed incremento della produzione industriale. Se si potesse sostenere l'inapplicabilita' della legge n. 317/1991 nei suoi confronti, in tal caso la provincia autonoma di Bolzano non avrebbe, evidentemente, alcun motivo di lamentare una lesione delle proprie competenze. Ma non sembra che cio' possa sostenersi, atteso che, come si e' visto, numerose disposizioni della legge n. 317/1991 (in particolare artt. 6, terzo comma; 15, terzo comma; 22, terzo comma; 27, tredicesimo comma; 31, terzo comma) dispongono in ordine alla cumulabilita' o meno delle agevolazioni e contributi disciplinati dalla stessa legge n. 317/1991 con quelli analoghi disciplinati dalle leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano. Motivo per cui, dovendosi ritenere che la legge in questione sia applicabile anche alla provincia autonoma di Bolzano, questa ne impugna gli articoli e le disposizioni dianzi richiamate, per i seguenti motivi di D I R I T T O 1. - Violazione delle competenze provinciali di cui agli artt. 8, primo comma, nn. 9 e 20; 9, primo comma, nn. 3 ed 8; 15; 16, primo comma, dello statuto speciale T.-A.A. (d.P.R. n. 670/1972) e relative norme d'attuazione di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 278; 31 luglio 1978, n. 1017; 24 marzo 1981, n. 228; 19 novembre 1987, n. 526 (anche in relazione all'art. 65 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616); nonche' violazione dei principi sull'autonomia finanziaria provinciale stabiliti, oltre che dall'art. 15, dal titolo VI dello statuto T.-A.A. (spec. artt. 75 e 78) come modificati ed integrati dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (spec. art. 5). 1. 1. - Come si e' visto, la finalita' della legge n. 317/1991 e' quella di promuovere lo sviluppo e l'innovazione delle piccole imprese, industriali, artigiane, commerciali, turistiche e di servizi, mediante la concessione di contributi ed agevolazioni, anche fiscali, a carico di un fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica. Tale legge, ed in particolare le norme di essa gia' precedentemente indicate, incidono dunque sulle competenze provinciali in materia di artigianato, turismo ed industria alberghiera, commercio ed incremento della produzione industriale; nonche', come ora si vedra', sulla autonomia finanziaria della provincia autonoma ricorrente. La lesione delle competenze provinciali in materia (esclusive e concorrenti) operata dalla disciplina legislativa impuganta rileva sotto diversi e concorrenti profili. In primo luogo la provincia ricorrente deve censurare il fatto stesso che la legge impugnata (spec. artt. 1-10, 12, 14-24, 27, 29-31, 33-34, 36) stabilisce e disciplina essa stessa nel dettaglio i requisiti di ammissibilita' delle piccole imprese alle agevolazioni, ed i settori di attivita' finanziabili, senza lasciare spazio alcuno alla provincia per valutare autonomamente quali siano le effettive esigenze economico-sociali nel territorio provinciale. La qual cosa, evidentemente e' incompatibile con la titolarita' da parte della provincia non solo di competenze esclusive per cio' che riguarda le piccole imprese artigianali, turistiche ed alberghiere, ma anche con la titolarita' di competenze concorrenti per quanto riguarda le altre piccole imprese commerciali ed industriali, e per quanto riguarda la disciplina dei consorzi di sviluppo industriale (competenza, quest'ultima, che si fonda anche sull'art. 65 del d.P.R. n. 616/1977, e che risulta violata in particolare dall'art. 36 della legge impugnata). Tanto piu' evidente e grave, poi, risulta la violazione delle competenze provinciali per il fatto che - come si e' visto in precedenza - la provincia ha gia' legiferato in materia, stabilendo una disciplina rispetto alla quale si sovrappone in modo incompatibile quella della legge statale impugnata (solo per fare un esempio, e riservandoci di farne altri in una successiva memoria, si confronti la disciplina delle agevolazioni stabilita dagli artt. 5 e 8 con quella della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 13, sugli interventi provinciali "in favore della ricerca e dello sviluppo nel settore industriale"). Inoltre per il fatto che in vari casi la disciplina legislativa statale impugnata stabilisce la incompatibilita' fra le agevolazioni ivi previste e quelle stabilite dalla normativa provinciale, ovvero ne limita in vario modo la cumulabilita' (v. artt. 6, terzo comma; 15, terzo comma; 22, terzo comma; 27, tredicesimo comma; 31, terzo comma; della legge impugnata). 1.2. - Sotto un ulteriore e concorrente profilo la disciplina impugnata viola palesemente le suddette competenze provinciali (anche quelle concorrenti) per il fatto che essa non si limita a disciplinare dettagliatamente i vari aspetti della materia in questione, ma per di piu' riserva ad autorita' centrali di Governo ogni potesta' concernente gli interventi da essa legge contemplati. La disciplina legislativa impugnata, infatti, oltre a riservare ad organi dello Stato la modifica e l'aggiornamento dei requisiti di ammissibilita' delle piccole imprese alle agevolazioni come pure dei limiti delle agevolazioni e dei contributi, cosi' pure riserva allo Stato praticamente tutte le attivita' istruttorie e di verifica sulle domande di concessione, la adozione dei provvedimenti di autorizzazione e concessione di benefici, il potere di revoca degli stessi, ecc .. A questo riguardo vengono in particolare evidenza specialmente gli artt. 1, sesto comma; 7, secondo comma; 8, secondo e quinto comma; 10, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 24, 27, 28, 31, 32, della legge n. 317/1991. 1.3. - Anche la emanazione della normativa di ulteriore dettaglio e di attuazione della disciplina stabilita dalla legge n. 317/1991 e' riservata, come si e' visto, a regolamenti ministeriali (v. spec. artt. 10, decimo comma; 21, settimo comma; 22, quinto comma; 27, undicesimo comma; 33, quarto comma). Cosa, questa, del tutto incompatibile con i principi costituzionali relativi al riparto delle competenze normative fra Stato e regioni e province autonome, principi che precludono la emanazione di regolamenti governativi, e meno che mai ministeriali, nelle materie di competenza regionale o provinciale (cfr. anche art. 17, primo comma, lett. b), della legge n. 400 del 23 agosto 1988). 1.4. - La disciplina legislativa impugnata (spec. articoli da 6 a 11), come gia' si e' visto in precedenza, stabilisce delle agevolazioni per le piccole imprese sotto forma di crediti di imposta, rilevanti ai fini I.R.P.E.F., I.R.PE.G., I.L.O.R. ed I.V.A. In tal modo la disciplina legislativa impugnata incide negativamente sui flussi tributari assegnati dallo statuto alla provincia autonoma ricorrente, per il finanziamento delle attivita' di propria competenza. Risultano dunque violati da tale disciplina legislativa, in particolare, gli artt. 75 e 78 dello statuto (che garantiscono alla provincia una quota percentuale del gettito delle suddette imposte riscosse nel territorio provinciale), e piu' in generale i principi di autonomia finanziaria della provincia stabiliti (oltreche' dall'art. 119 della Costituzione dal titolo VI dello statuto T.-A.A., come modificato ed integrato dalla legge n. 386/1989. 1.5. - Si e' visto come l'art. 43 della legge impugnata faccia gravare gli oneri derivanti dai vari interventi previsti dalla legge sul "fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'art. 14 della legge n. 46/1982. L'art. 43 non stabilisce criteri e modalita' per la ripartizione del fondo e per l'assegnazione di una quota a favore della provincia ricorrente. Viceversa, proprio perche' gli interventi fizanziati dall'art. 43 attraverso il suddetto fondo speciale sono tutti di competenza provinciale, il rispetto della autonomia finanziaria della provincia ricorrente e dei relativi principi statutari, imponevano che una quota del fondo venisse trasferita alla provincia stessa, peche' la medesima ne potesse disporre al fine di potere essa stessa adottare gli interventi in questione. In particolare risultano violati dall'art. 43 della legge impugnata i principi stabiliti dall'art. 5 della citata legge n. 386/1989, in base ai quali, appunto, le prov- ince autonome "partecipano alla ripartizione di fondi speciali per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale" (art. 5, primo comma). 1.6. - Infine, un ulteriore vizio di incostituzionalita' della disciplina legislativa impugnata (in particolare ancora dell'art. 43 della legge n. 317/1991) discende dalla violazione dell'art. 15 dello statuto T.-A.A. Infatti l'art. 15, primo comma, dello statuto stabilisce che il Ministero dell'industria deve assegnare alle province autonome di Trento e di Bolzano "quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per la attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attivita' industriali. Le quote sono determinate sentito il parere della provincia e tenuto conto delle somme stanziate nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della provincia stessa. Le somme assegnate sono utilizzate d'intese tra lo Stato e la provincia". Non vi e' dubbio che la legge n. 317/1991 sia diretta ad incrementare (anche) le piccole imprese industriali: basta considerare, per tutti, l'art. 1, primo comma, lett. b), e secondo comma, lett. a). Pertanto tale legge rientra certamente nella ipotesi dell'art. 15 dello statuto. Ma la legge n. 317/1991 non prevede l'assegnazione alla provincia ricorrente (d'intesa con la stessa) di alcuna quota degli stanziamenti da essa previsti per gli interventi finanziari diretti a favorire l'incremento delle piccole imprese industriali. Essa pertanto (spec. l'art. 43) e' comunque incostituzionale per violazione dell'art. 15 dello statuto, nonche' dei principi statutari relativi all'autonomia finanziaria provinciale indicati in rubrica.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte dichiarare l'incostituzionalita' in parte qua, delle impugnate disposizioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Roma, addi' 8 novembre 1991 Avv. prof. Sergio PANUNZIO - Prof. avv. Roland RIZ 91C1220