N. 49 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 novembre 1991

                                 N. 49
 Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 13 novembre 1991 (delle provincia autonoma di Bolzano)
 Industria e commercio - Interventi per l'innovazione e lo sviluppo
    delle piccole imprese - Promovimento dello sviluppo, innovazione e
    competitivita' delle piccole  imprese,  con  particolare  riguardo
    allo  sviluppo e diffusione di nuove tecnologie e allo sviluppo di
    organizzazioni consortili e cooperative tra  piccole  imprese,  di
    nuove   strutture   e   strumenti   finanziari  aventi  per  scopo
    l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale  di  rischio
    di  piccole  imprese costituite in forma di societa' di capitali -
    Agevolazioni finanziarie per investimenti produttivi costituite da
    crediti   di   imposta   in   misura    percentuale    al    costo
    dell'investimento  -  Concessioni  di  finanziamenti  agevolati ed
    erogazione di contributi -  Asserita  violazione  della  sfera  di
    competenza  provinciale  in  materia  di  industria,  commercio  e
    turismo ed industria alberghiera.
 (Legge 5 ottobre 1991, n. 317, artt. da 1 a 24, da 27 a 34, 36 e 43).
 (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, nn. 9 e 20; 9,
    primo comma, nn. 3 e 8; 15; 16, primo comma, e titolo VI).
(GU n.47 del 27-11-1991 )
   Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano  in  persona   del
 presidente   della   giunta   provinciale   pro-tempore   dott.  Luis
 Durnwalder, giusta deliberazione della giunta n. 6545 del 4  novembre
 1991,  rappresentata  e  difesa - in virtu' di procura speciale del 4
 novembre 1991, rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, segretario
 della giunta provinciale (rep. n.  16236)  -  dagli  avv.ti  proff.ri
 Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente
 domiciliata  in  Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del
 Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente  del  Consiglio  in
 carica, per la dichiarazione di incostituzionalita' degli articoli da
 1  a  24,  da  27  a  34, 36 e 43 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
 recante "Interventi per l'innovazione e  lo  sviluppo  delle  piccole
 imprese".
                               F A T T O
    1.  -  La provincia autonoma di Bolzano e' titolare - in base allo
 statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31  agosto  1972,
 n.  670)  ed alle relative norme di attuazione - di ampie ed incisive
 competenze (ben piu' ampie  ed  incisive  di  quelle  spettanti  alle
 regioni   ad   autonomia   ordinaria   in  base  all'art.  117  della
 Costituzione) per cio' che concerne  la  disciplina  delle  attivita'
 imprenditoriali che si svolgono nel proprio territorio.
    Infatti la provincia autonoma ricorrente e' titolare, in base agli
 artt.  8, n. 9 e n. 20, e 16 dello statuto, di competenze legislative
 ed amministrative di rango esclusivo in materia di "artigianato" e di
 "turismo ed industria alberghiera"; inoltre, in virtu' degli artt. 9,
 n. 3 n. 8, e 16 dello statuto, e' titolare di competenze  legislative
 ed   amministrative  concorrenti  in  materia  di  "commercio"  e  di
 "incremento   della   produzione   industriale"   (per   quest'ultima
 competenza v. anche art. 15 dello statuto).
    Le  suddette  competenze  legislative ed amministrative sono nella
 piena disponibilita' della  provincia  ricorrente,  anche  in  virtu'
 della  intevenuta emanazione delle norme di attuazione delle suddette
 disposizioni statutarie, contenute in  particolare  nei  decreti  del
 Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 278; 31 luglio 1978, n.
 1017; 24 marzo 1981, n. 228; 19 novembre 1987, n. 526.
    Nell'esercizio delle suddette competenze, la provincia autonoma di
 Bolzano ha ripetutamente ed ampiamente legiferato in materia.
    Essa  ha emanato diverse leggi dirette ad incentivare le attivita'
 delle  imprese  ricadenti  nelle  competenze   provinciali,   ed   in
 particolare per favorirne l'innovazione tecnologica e l'aumento della
 produttivita'.   A   questo   proposito   si  possono  ricordare,  in
 particolare, le leggi provinciali 14  dicembre  1974,  n.  34  (Spese
 contributi  e sussidi a favore dell'attivita' commerciale); 7 gennaio
 1977, n. 6 (Concessione di contributi alla "Cooperativa  di  garanzia
 per i commercianti e pubblici esercenti della provincia di Bolzano");
 13  novembre 1986, n. 27 (Credito al Commercio); 12 agosto 1951, n. 1
 (Assistenza  creditizia  all'artigianato);  13  agosto  1964,  n.  11
 (Concessione  di  contributi  alla "Cooperativa artigiana di garanzia
 della provincia di Bolzano"); 25  luglio  1975,  n.  36  (Proroga  ed
 aumento  degli  interventi  a  favore  della Cooperativa artigiana di
 garanzia della provincia di Bolzano); 26 marzo  1982,  n.  11  (Nuovi
 incentivi per l'incremento dell'artigianato in provincia di Bolzano);
 8  settembre  1981,  n.  25  (Interventi  finanziari  della provincia
 autonoma di Bolzano nel settore industriale); 24  marzo  1982,  n.  9
 (Anticipazione   finanziaria   per   mutui   agevolati   al   settore
 industriale); 11  marzo  1986,  n.  13  (Interventi  della  provincia
 autonoma  di  Bolzano  in  favore  della ricerca e dello sviluppo nel
 settore industriale); 22 agosto  1973,  n.  23  (Provvidenze  per  la
 ricettivita'  alberghiera);  13 agosto 1986, n. 25 (Interventi per la
 qualificazione della ricettivita' alberghiera); 25 novembre 1982,  n.
 38  (Rifinanziamento e ulteriori modifiche alla legge prov. 22 agosto
 1973, n. 23).
    2.1. - Nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 9 ottobre 1991 e' stata
 pubblicata la legge 5 ottobre 1991, n. 317,  dal  titolo  "Interventi
 per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese".
    Come  si  legge nel primo comma dell'art. 1, finalita' della legge
 n. 317/1991 e' quella di promuovere lo sviluppo, l'innovazione  e  la
 competitivita'  delle  piccole  imprese  (praticamente  di  tutte  le
 piccole imprese escluse quelle agricole, come si desume  dal  secondo
 comma  dell'art. 1), con "particolare" (ma non esclusivo) riguardo ad
 aspetti quali: la diffusione e lo sviluppo di  nuove  tecnologie,  lo
 sviluppo  di  organizzazione  consortili  le  cooperative fra piccole
 imprese, la diffusione e lo sviluppo di nuove strutture  e  strumenti
 finanziari  per l'innovazione e lo sviluppo delle imprese, ecc. (art.
 1, primo comma, lettere da a) ad e)).
    La legge, che si compone di 43 articoli, si suddivide in  8  capi,
 il  primo  dei quali si intitola "Finalita' e campo di applicazione".
 Oltre all'art. 1 gia' ricordato, tale capo contiene gli artt. 2  e  3
 che   disciplinano   la  costituzione  di  societa'  finanziarie  per
 l'innovazione  e  lo  sviluppo  aventi  per  scopo  l'assunzione   di
 partecipazioni  temporanee  al capitale di rischio di piccole imprese
 costituite  in  forma  di  societa'  di   capitali   (tali   societa'
 finanziarie  - ai sensi dell'art. 1, quarto comma - sono destinatarie
 delle agevolazioni previste dall'art. 9  della  legge:  cioe'  di  un
 credito  di  imposta).  Il  capo  primo  contiene anche un art. 4 che
 affida al Ministero dell'industria i  controlli  sulle  dichiarazioni
 inviate  dalle  imprese  per ottenere i benefici di cui ai successivi
 artt. 6, 7, 8 e 9 (crediti di imposta)  e  12  (contributi  in  conto
 capitale);  ed  inoltre  (commi  3  e  segg.) gli affida i compiti di
 rilevazione  ed  analisi  dello  sviluppo  economico,  finanziario  e
 produttivo delle piccole imprese.
    2.2.  -  Il  capo  II  della  legge  (artt.  5  e  14) si intitola
 "Interventi per la diffusione dell'innovazione". L'art.  5  individua
 tassativamente   ed   analiticamente  quali  siano  gli  investimenti
 innovativi ammessi alle agevolazioni previste dagli  artt.  6  e  12.
 L'art.  6  stabilisce  appunto  una agevolazione per gli investimenti
 innovativi  -  costituita  da  un  credito  di  imposta   in   misura
 percentuale del costo dell'investimento - che fra l'altro (in base al
 terzo  comma) non e' cumulabile con altre agevolazioni previste dalla
 stessa legge o da altre norme, ivi comprese  quelle  stabilite  dalle
 province  autonome  di  Trento  e  Bolzano.  A  loro volta, ulteriori
 agevolazioni, anch'esse costituite da crediti  di  imposta  in  vario
 modo  commisurati,  sono stabilite dai successivi artt. 7 (credito di
 imposta relativo ai costi di  acquisizione  di  "servizi  reali"),  8
 (credito  di  imposta  relativo  agli  utili  reinvestiti in spese di
 ricerca)  9  (credito  di  imposta  relativo   all'incremento   delle
 partecipazioni  assunte  dalle gia' ricordate societa' finanziarie di
 cui all'art. 2). L'art. 10, anch'esso gia' ricordato,  disciplina  la
 presentazione  al  Ministero dell'industria delle dichiarazioni delle
 imprese  ai  fini  della  concessione  del  credito  di  imposta,  la
 concessione   del   beneficio   da  parte  del  Ministero,  ecc.;  in
 particolare (decimo comma) vi si prevede l'emanazione  da  parte  del
 Ministero   di   norme   d'attuazione  delle  disposizioni  contenute
 nell'art. 10.
    L'art. 11 contiene disposizioni relative alla configurazione ed al
 regime dei suddetti crediti di imposta ai fini della  formazione  del
 reddito di impresa, ed in genere ai fini tributari.
    L'art.  12  prevede  e disciplina dei contributi in conto capitale
 che  -  su  richesta  delle  imprese  interessate  -  possono  essere
 concessi,  sempre dal Ministero dell'industria, invece dei crediti di
 imposta di cui gi artt. 6 e 7.
    L'art. 13 disciplina  a  sua  volta  il  potere  di  revoca  delle
 agevolazioni  da  parte  del Ministro ove non sussitano le condizioni
 previste dagli artt. 3, 5, 7, 8, 9 e 12.
    Infine l'art. 14 disciplina varie forme di  "agevolazioni  per  la
 diffusione commerciale", specie all'estero.
    2.3.   -  Il  capo  III  della  legge  (Partecipazione  ad  azioni
 comunitarie e disposizioni per le aree territoriali svantaggiate)  si
 compone di due soli articoli.
    L'art. 15 disciplina la concessione di contributi per investimenti
 in  zone fatte oggetto di azioni comunitarie cofinanziate (come defi-
 nite dal primo comma).  In  particolare  il  terzo  comma  stabilisce
 (analogamente  al  gia'  ricordato  terzo comma dell'art. 6) che tali
 contributi non sono comulabili con quelli previsti dalle leggi  delle
 province autonome di Trento e Bolzano.
    Il successivo art. 16 contiene disposizioni a favore delle imprese
 situate   in   aree  territoriali  svantaggiate,  ed  in  particolare
 stabilisce a loro favore un aumento del  cinquanta  per  cento  delle
 agevolazioni  di  cui  agli  artt.  6,  7,  8,  9 e 12 della legge in
 questione.
    2.4. - Il successivo capo IV della legge si intitola  "Consorzi  e
 societa'   consortili  tra  piccole  imprese".  Di  esso  vengono  in
 evidenza, ai fini del presente ricorso, specialmente gli articoli  da
 17 a 24 e da 27 a 28.
    In  particolare l'art. 17 prevede la costituzione di consorzi e di
 societa' consortili  costituiti,  anche  in  forma  cooperativa,  fra
 piccole  imprese  aventi  lo  scopo  di  "fornire esse servizi, anche
 nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo,
 anche tecnologico, e la  razionalizzazione  della  produzione,  della
 commercializzazione  e  della  gestione delle imprese consorziate", i
 quali sono ammessi a godere dei benefici dei successivi  artt.  20  e
 24.
    Il  successivo art. 18 disciplina poi la composizione dei consorzi
 e delle societa' consortili,  e  l'art.  19  ne  disciplina  in  modo
 analitico l'oggetto delle attivita' da svolgersi nell'interesse delle
 imprese consorziate.
    A  sua  volta  l'art.  20 disciplina l'erogazione di contributi in
 conto capitale ai suddetti consorzi e  societa'  consortili,  per  il
 finanziamento  di  programmi  volti  a promuovere le attivita' di cui
 all'art. 19. L'art. 20 disciplina in  modo  estremamente  dettagliato
 l'erogazione   dei  contribti  che  viene  fatta  formalmente  "dalle
 regioni", ma  a  seguito  di  una  approvazione  delle  richieste  di
 finanziamento  che  e' riservata dalla legge (artt. 21, quarto comma)
 al Ministro  dell'industria.  L'art.  22  determina  l'ammontare  del
 contributo  di  cui  all'art.  20, e le modalita' di liquidazione; ne
 stabilisce la cumulabilita' con i benefici previsti anche dalle leggi
 delle province autonome (terzo comma); e prevede inoltre l'emanazione
 da parte del Ministro dell'industria, di concerto  col  Ministro  del
 tesoro,  di  norme  di attuazione degli artt. 19, 20, 21 e 22 (quinto
 comma). L'art. 23 estende inoltre i benefici  ex  art.  20  anche  ai
 soggetti (diversi dai consorzi di cui agli artt. 17 e 18 della stessa
 legge  n. 317/1991) previsti dall'art. 1, primo comma, della legge 21
 maggio 1981, n. 240  (Provvidenza  a  favore  dei  consorzi  e  delle
 societa'  consortili  fra  piccole  e  medie  imprese  nonche'  delle
 societa' consortili miste).  Infine  l'att.  24  stabilisce  che  gli
 istituti  di  credito  di  cui  all'art.  19  della legge n. 949/1952
 possono concedere finanziamenti agevolati  per  la  promozione  delle
 attivita'  di cui al suddetto art. 19, e disciplina inoltre il limite
 di tali finanziamenti, il loro concorso con  i  contributi  in  conto
 capitale ex art. 22, e le modalita' di concessione.
    L'art.  27  della legge n. 317/1991 stabilisce che i contributi di
 cui ai suddetti artt.  20  e  22  possono  essere  concessi  (per  le
 attivita'  analiticamente  indicate  dal  settimo comma dell'art. 27)
 anche a societa' consortili a capitale pubblico e privato aventi come
 scopo  statutario  la  prestazione  di  servizi   per   l'innovazione
 tecnologica,  gestionale  ed  organizzativa alle piccole imprese. Per
 l'istruttoria,  la  concessione  e  l'erogazione  dei  contributi  si
 applicano  le  medesime  disposizioni di cui agli artt. 20 e 21 (art.
 27, nono comma); si prevedono anche qui un  regolamento  ministeriale
 contenente  norme  di attuazione dell'art. 27 (undicesimo comma); in-
 fine (tredicesimo comma) anche qui si stabilisce la cumulabilita' dei
 contributi con le agevolazioni finanziarie disposte anche dalle leggi
 delle province autonome di Trento e Bolzano.
    Sia per quanto riguarda le agevolazioni ex art. 20, sia per quelle
 ex art. 27, il successivo art. 28 della legge n. 317/1991 ne  prevede
 e  disciplina la revoca nel caso che i programmi incentivati nonsiano
 stati attuati entro tre anni.
    2.5. - Il capo V della legge n. 317 (artt. 29 e  35)  si  intitola
 "Consorzi  di  garanzia collettiva fidi". Vi si prevede, all'art. 31,
 il reintegro da parte dello Stato di una quota delle perdite subite a
 causa di interventi dei fondi  di  garanzia  monetari  costituiti  da
 consorzi,  societa'  consortili  e cooperative di garanzia collettiva
 fidi, costituiti da piccole imprese di cui  all'art.  30.  L'art.  29
 definisce  quali  debbono  essere gli scopi sociali di tali organismi
 (prestazione di garanzie collettive per favorire  la  concessione  di
 finanziamenti;  attivita'  di  informazione,  consulenza ed assistena
 alle  imprese  per  il  reperimento di finanziamenti, ecc.). Anche il
 terzo comma dell'art. 31 prevede la cumulabilita'  di  tali  banefici
 con  quelli  previsti  allo  stesso titolo dalle leggi delle province
 autonome di Tento e Bolzano.
    L'art. 32 disciplina la concessione dei suddetti  contributi,  che
 e'  riservata  alla  competenza  del Ministro del tesoro (il quale ha
 anche  il  potere  di  stabilire  con  propri  decreti  la  ulteriore
 disciplina).  L'art.  33,  a sua volta, disciplina i contributi per i
 consorzi, societa' consortili e cooperative  di  garanzia  collettiva
 fidi  ex  artt.  29  e  30,  che  concorrono alla formazione di fondi
 interconsortili di secondo grado.  Essi  possono  beneficiare  di  un
 contributo  dello  Stato  nella  misura minima del ciquanta per cento
 delle quote rispettivamente apportate al fondo interconsortile  (art.
 33,  primo  comma).  Lo  stesso art. 33 prevede poi, al quarto comma,
 l'emanazione da parte del Ministro  del  tesoro  di  un  decreto  per
 disciplinare   ulteriormente  le  modalita'  per  la  concessione  ed
 erogazione  dei  contributi;  ed  al  sesto  comma   stabilisce   una
 particolare  disciplina per i consorzi di garanzia collettiva fidi di
 secondo grado costituiti da cooperative artigiane.
    Infine l'art. 34 ammette ai contributi in conto capitale di cui al
 gia' esaminato art. 22, primo e  secondo  comma  (contributi  per  il
 sostegno  dei  consorzi  di  servizi)  anche  i centri di innovazione
 imprenditoriale promossi dalla CEE, ed i centri per  l'innovazione  e
 lo  sviluppo  imprenditoriale  costituiti  da  societa' di promozione
 imprenditoriale.
    2.6.  -  Il  capo  VII  della  legge  n.  317/1991   si   intitola
 Disposizione  varie.  Di esso viene in evidenza, ai fini del presente
 ricorso, l'art.  26  (Distretti  industriali  di  piccole  imprese  e
 consorzi  di  sviluppo  industriale).  Tale  articolo  stabilisce, al
 secondo comma, che le regioni (e quindi anche la  provincia  autonoma
 ricorrente)  debbono  individuare le aree dei "distretti industriali"
 (come definiti dal primo comma) sulla base di un decreto del Ministro
 dell'industria che fissa gli indirizzi ed i parametri di riferimento.
 Per le aree cosi' individuate il terzo comma dell'art. 36 consente il
 finanziamento  da  parte  delle  regioni   di   progetti   innovativi
 concernenti  piu'  imprese,  in  base  ad  un  contratto di programma
 stipulato fra le  regioni  ed  i  consorzi  di  sviluppo  industriale
 operanti in tali aree.
    I  successivi  quarto  e  quinto  comma dell'art. 36 stabiliscono,
 rispettivamente, la natura di enti pubblici economici dei consorzi di
 sviluppo industriale, e quali sono le loro specifiche funzioni.
    2.7. - Viene infine in evidenza ai fini del  presente  ricorso  il
 capo  VIII  della  legge  n. 317/1991 (Copertura finanziaria), che e'
 costituito dal solo art. 43. In esso si  stabilisce  (in  particolare
 commi da 1 a 5) che gli oneri derivanti dall'applicazione degli artt.
 6,  7,  8,  9,  12,  22,  23, primo comma, 27 e 33 gravano sul "fondo
 speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" di cui  all'art.  14
 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; ed inoltre (terzo e sesto comma)
 che  spetta  al Ministro dell'industria di ripartire le somme fra gli
 interventi previsti dalla legge.
    3. - La surriferita disciplina contenuta nella legge  n.  317/1991
 incide  evidentemente  nelle competenze statuariamente riservate alla
 provincia autonoma di Bolzano in materia di artigianato,  di  turismo
 ed  industria  alberghiera (osserviamo fin d'ora, a questo proposito,
 che   l'industria   turistica  rientra  indubbiamente  nelle  imprese
 commerciali e di servizi di cui all'art. 1, secondo comma, lett.  b),
 della  legge  n.  317/1991,  come  risulta  chiaramente  anche  dalla
 classificazione delle imprese di recente stabilita dall'art. 49 della
 legge 9 marzo 1989, n. 88); ed inoltre in  materia  di  commercio  ed
 incremento della produzione industriale.
    Se si potesse sostenere l'inapplicabilita' della legge n. 317/1991
 nei  suoi confronti, in tal caso la provincia autonoma di Bolzano non
 avrebbe, evidentemente, alcun motivo di lamentare una  lesione  delle
 proprie  competenze.  Ma non sembra che cio' possa sostenersi, atteso
 che, come si e' visto, numerose disposizioni della legge n.  317/1991
 (in  particolare  artt.  6,  terzo  comma; 15, terzo comma; 22, terzo
 comma; 27, tredicesimo comma; 31, terzo comma) dispongono  in  ordine
 alla   cumulabilita'   o   meno   delle   agevolazioni  e  contributi
 disciplinati dalla stessa  legge  n.  317/1991  con  quelli  analoghi
 disciplinati  dalle  leggi  delle  province  autonome  di Trento e di
 Bolzano.
    Motivo per cui, dovendosi ritenere che la legge in  questione  sia
 applicabile  anche  alla  provincia  autonoma  di  Bolzano, questa ne
 impugna gli articoli e  le  disposizioni  dianzi  richiamate,  per  i
 seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    1.  - Violazione delle competenze provinciali di cui agli artt. 8,
 primo comma, nn. 9 e 20; 9, primo comma, nn. 3 ed 8;  15;  16,  primo
 comma, dello statuto speciale T.-A.A. (d.P.R. n. 670/1972) e relative
 norme  d'attuazione di cui ai decreti del Presidente della Repubblica
 22 marzo 1974, n. 278; 31 luglio 1978, n. 1017;  24  marzo  1981,  n.
 228;  19  novembre  1987,  n. 526 (anche in relazione all'art. 65 del
 d.P.R. 24 luglio 1977,  n.  616);  nonche'  violazione  dei  principi
 sull'autonomia finanziaria provinciale stabiliti, oltre che dall'art.
 15,  dal  titolo  VI dello statuto T.-A.A. (spec. artt. 75 e 78) come
 modificati ed integrati dalla legge 30 novembre 1989, n.  386  (spec.
 art. 5).
    1.  1. - Come si e' visto, la finalita' della legge n. 317/1991 e'
 quella di  promuovere  lo  sviluppo  e  l'innovazione  delle  piccole
 imprese,   industriali,   artigiane,  commerciali,  turistiche  e  di
 servizi, mediante la concessione di contributi ed agevolazioni, anche
 fiscali, a carico di un fondo  speciale  rotativo  per  l'innovazione
 tecnologica.  Tale  legge,  ed  in  particolare le norme di essa gia'
 precedentemente   indicate,   incidono   dunque   sulle    competenze
 provinciali   in   materia   di  artigianato,  turismo  ed  industria
 alberghiera, commercio ed incremento  della  produzione  industriale;
 nonche',  come  ora  si  vedra',  sulla  autonomia  finanziaria della
 provincia autonoma ricorrente.
    La lesione delle competenze provinciali in  materia  (esclusive  e
 concorrenti)  operata  dalla  disciplina legislativa impuganta rileva
 sotto diversi e concorrenti profili.
    In primo luogo la provincia ricorrente  deve  censurare  il  fatto
 stesso  che  la  legge  impugnata  (spec.  artt. 1-10, 12, 14-24, 27,
 29-31, 33-34, 36) stabilisce e disciplina essa stessa nel dettaglio i
 requisiti di ammissibilita' delle piccole imprese alle  agevolazioni,
 ed  i settori di attivita' finanziabili, senza lasciare spazio alcuno
 alla provincia per valutare autonomamente quali  siano  le  effettive
 esigenze economico-sociali nel territorio provinciale.  La qual cosa,
 evidentemente  e'  incompatibile  con  la  titolarita' da parte della
 provincia non solo di competenze esclusive per cio' che  riguarda  le
 piccole  imprese artigianali, turistiche ed alberghiere, ma anche con
 la titolarita' di competenze concorrenti per quanto riguarda le altre
 piccole imprese commerciali ed industriali, e per quanto riguarda  la
 disciplina   dei   consorzi   di  sviluppo  industriale  (competenza,
 quest'ultima, che  si  fonda  anche  sull'art.  65  del  d.P.R.    n.
 616/1977,  e  che  risulta  violata in particolare dall'art. 36 della
 legge impugnata).
    Tanto piu' evidente e grave,  poi,  risulta  la  violazione  delle
 competenze  provinciali  per  il  fatto  che  -  come  si e' visto in
 precedenza - la provincia ha gia' legiferato in  materia,  stabilendo
 una   disciplina   rispetto   alla   quale   si  sovrappone  in  modo
 incompatibile quella della legge statale impugnata (solo per fare  un
 esempio,  e riservandoci di farne altri in una successiva memoria, si
 confronti la disciplina delle agevolazioni stabilita dagli artt. 5  e
 8  con  quella  della  legge  provinciale 11 marzo 1986, n. 13, sugli
 interventi provinciali "in favore della ricerca e dello sviluppo  nel
 settore  industriale").  Inoltre  per  il  fatto  che in vari casi la
 disciplina    legislativa    statale    impugnata    stabilisce    la
 incompatibilita'  fra le agevolazioni ivi previste e quelle stabilite
 dalla normativa provinciale,  ovvero  ne  limita  in  vario  modo  la
 cumulabilita'  (v.  artt.  6, terzo comma; 15, terzo comma; 22, terzo
 comma;  27,  tredicesimo  comma;  31,  terzo   comma;   della   legge
 impugnata).
    1.2.  -  Sotto  un  ulteriore  e concorrente profilo la disciplina
 impugnata viola palesemente le suddette competenze provinciali (anche
 quelle  concorrenti)  per  il  fatto  che  essa  non  si   limita   a
 disciplinare   dettagliatamente  i  vari  aspetti  della  materia  in
 questione, ma per di piu' riserva ad autorita'  centrali  di  Governo
 ogni potesta' concernente gli interventi da essa legge contemplati.
    La disciplina legislativa impugnata, infatti, oltre a riservare ad
 organi  dello  Stato  la  modifica e l'aggiornamento dei requisiti di
 ammissibilita' delle piccole imprese alle agevolazioni come pure  dei
 limiti  delle  agevolazioni e dei contributi, cosi' pure riserva allo
 Stato praticamente tutte le attivita' istruttorie e di verifica sulle
 domande  di   concessione,   la   adozione   dei   provvedimenti   di
 autorizzazione  e  concessione di benefici, il potere di revoca degli
 stessi, ecc .. A questo  riguardo  vengono  in  particolare  evidenza
 specialmente gli artt. 1, sesto comma; 7, secondo comma; 8, secondo e
 quinto  comma;  10, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 24, 27, 28, 31, 32, della
 legge n. 317/1991.
    1.3. - Anche la emanazione della normativa di ulteriore  dettaglio
 e di attuazione della disciplina stabilita dalla legge n. 317/1991 e'
 riservata,  come  si  e'  visto, a regolamenti ministeriali (v. spec.
 artt. 10, decimo comma; 21, settimo  comma;  22,  quinto  comma;  27,
 undicesimo  comma;  33,  quarto  comma).    Cosa,  questa,  del tutto
 incompatibile con i principi costituzionali relativi al riparto delle
 competenze  normative  fra  Stato  e  regioni  e  province  autonome,
 principi  che  precludono la emanazione di regolamenti governativi, e
 meno che mai ministeriali, nelle materie di  competenza  regionale  o
 provinciale  (cfr.  anche art. 17, primo comma, lett. b), della legge
 n. 400 del 23 agosto 1988).
    1.4.  - La disciplina legislativa impugnata (spec. articoli da 6 a
 11),  come  gia'  si  e'  visto  in  precedenza,   stabilisce   delle
 agevolazioni  per  le  piccole  imprese  sotto  forma  di  crediti di
 imposta, rilevanti ai fini I.R.P.E.F., I.R.PE.G., I.L.O.R. ed I.V.A.
    In  tal  modo   la   disciplina   legislativa   impugnata   incide
 negativamente  sui  flussi  tributari  assegnati  dallo  statuto alla
 provincia autonoma ricorrente, per il finanziamento  delle  attivita'
 di propria competenza.
    Risultano  dunque  violati  da  tale  disciplina  legislativa,  in
 particolare, gli artt. 75 e 78 dello statuto (che  garantiscono  alla
 provincia  una  quota  percentuale del gettito delle suddette imposte
 riscosse nel territorio provinciale), e piu' in generale  i  principi
 di   autonomia   finanziaria  della  provincia  stabiliti  (oltreche'
 dall'art. 119 della Costituzione dal titolo VI dello statuto T.-A.A.,
 come modificato ed integrato dalla legge n. 386/1989.
    1.5. - Si e' visto come l'art. 43  della  legge  impugnata  faccia
 gravare  gli oneri derivanti dai vari interventi previsti dalla legge
 sul "fondo speciale rotativo per l'innovazione  tecnologica,  di  cui
 all'art.  14 della legge n. 46/1982. L'art. 43 non stabilisce criteri
 e modalita' per la ripartizione del fondo e per l'assegnazione di una
 quota a favore della provincia ricorrente.
    Viceversa, proprio perche' gli interventi fizanziati dall'art.  43
 attraverso  il  suddetto  fondo  speciale  sono  tutti  di competenza
 provinciale, il rispetto della autonomia finanziaria della  provincia
 ricorrente  e  dei  relativi  principi  statutari, imponevano che una
 quota del fondo venisse trasferita alla provincia stessa,  peche'  la
 medesima  ne  potesse disporre al fine di potere essa stessa adottare
 gli  interventi  in  questione.  In  particolare  risultano   violati
 dall'art.  43  della legge impugnata i principi stabiliti dall'art. 5
 della citata legge n. 386/1989, in base ai quali, appunto,  le  prov-
 ince  autonome  "partecipano  alla ripartizione di fondi speciali per
 garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto  il
 territorio nazionale" (art. 5, primo comma).
    1.6.  -  Infine,  un  ulteriore vizio di incostituzionalita' della
 disciplina legislativa impugnata (in particolare ancora dell'art.  43
 della legge n. 317/1991) discende dalla violazione dell'art. 15 dello
 statuto T.-A.A.
    Infatti  l'art.  15,  primo comma, dello statuto stabilisce che il
 Ministero dell'industria deve assegnare  alle  province  autonome  di
 Trento  e  di  Bolzano "quote degli stanziamenti annuali iscritti nel
 bilancio dello Stato per la attuazione di leggi statali che prevedono
 interventi finanziari per l'incremento delle  attivita'  industriali.
 Le  quote sono determinate sentito il parere della provincia e tenuto
 conto delle somme stanziate nel bilancio statale e del bisogno  della
 popolazione   della   provincia   stessa.  Le  somme  assegnate  sono
 utilizzate d'intese tra lo Stato e la provincia".
    Non vi  e'  dubbio  che  la  legge  n.  317/1991  sia  diretta  ad
 incrementare   (anche)   le   piccole   imprese   industriali:  basta
 considerare, per tutti, l'art. 1, primo comma, lett.  b),  e  secondo
 comma, lett. a). Pertanto tale legge rientra certamente nella ipotesi
 dell'art. 15 dello statuto.
    Ma  la legge n. 317/1991 non prevede l'assegnazione alla provincia
 ricorrente  (d'intesa  con  la  stessa)   di   alcuna   quota   degli
 stanziamenti da essa previsti per gli interventi finanziari diretti a
 favorire   l'incremento   delle  piccole  imprese  industriali.  Essa
 pertanto   (spec.   l'art.   43)  e'  comunque  incostituzionale  per
 violazione dell'art. 15 dello statuto, nonche' dei principi statutari
 relativi all'autonomia finanziaria provinciale indicati in rubrica.
                               P. Q. M.
    Voglia l'ecc.ma Corte dichiarare  l'incostituzionalita'  in  parte
 qua, delle impugnate disposizioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
      Roma, addi' 8 novembre 1991
          Avv. prof. Sergio PANUNZIO - Prof. avv. Roland RIZ

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