N. 417 ORDINANZA 6 - 19 novembre 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  Nuovo  codice  -  G.I.P. - Richiesta del p.m. di
 archiviazione parziale - Possibilita'  di  pronunciare  archiviazione
 dell'intero  procedimento  -  Esclusione - Esigenza della distinzione
 delle sfere funzionali degli organi dell'azione e della giurisdizione
 - Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.P., art. 409, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 2, 3 e 27, secondo comma).
(GU n.47 del 27-11-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  409,  secondo
 comma,  del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
 il 2 novembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso  il
 Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Febo Emanuele
 ed altri, iscritta al n. 333 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  9  ottobre  1991  il  Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che  con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per
 le indagini preliminari presso il  Tribunale  di  Ancona  dubita  che
 l'art. 409, secondo comma, cod. proc. pen., in quanto non consente al
 giudice  delle  indagini  preliminari,  a fronte di una richiesta del
 pubblico ministero di archiviazione  parziale  e  restituzione  degli
 atti   per   l'ulteriore   corso,   di   pronunciare  l'archiviazione
 dell'intero procedimento, contrasti con gli artt. 2, 3 e 27,  secondo
 comma, Cost.;
      che  a  sostegno  di  tali  censure  il rimettente assume che il
 controllo del giudice per le indagini preliminari  sull'archiviazione
 -  anche  in parallelo con l'ipotesi di proscioglimento di ufficio di
 cui all'art. 129 cod. proc. pen.  -  dovrebbe  ispirarsi  ai  criteri
 dell'accertamento  della  verita'  materiale e del favor rei e che la
 presunzione di non colpevolezza dovrebbe  a  maggior  ragione  valere
 nelle indagini preliminari;
      che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  ha  chiesto  che  la
 questione sia dichiarata infondata;
    Considerato  che  nel  sistema  del  codice  di  procedura  penale
 l'iniziativa circa l'esercizio o  non  esercizio  dell'azione  penale
 spetta  al pubblico ministero (artt. 50 e 405), mentre al giudice per
 le indagini preliminari spetta il controllo sulla legittimita'  della
 richiesta  di  archiviazione  ovvero della domanda di giudizio (artt.
 409 e 424) avanzata dal primo;
      che  conseguentemente  al  detto giudice non compete di disporre
 l'archiviazione  in  mancanza  di  apposita   richiesta   dell'organo
 dell'accusa, ne' di pronunciarsi su fatti per i quali quest'ultimo si
 sia riservato di valutare se esercitare o meno l'azione;
      che il ruolo di accertamento, anche d'iniziativa, della "verita'
 materiale"  che  il  rimettente  vorrebbe assegnato al giudice per le
 indagini preliminari, non solo non corrisponde alla distinzione delle
 sfere funzionali  degli  organi  dell'azione  e  della  giurisdizione
 propria  del  vigente  sistema  processuale,  ma non e' in alcun modo
 imposto  dai  principi  costituzionali  che  nell'ordinanza   vengono
 evocati in modo generico e non chiaro;
      che   pertanto   la   questione   va  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 409, secondo comma, del codice di  procedura
 penale,  sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  2, 3 e 27, secondo
 comma, della Costituzione dal Giudice  per  le  indagini  preliminari
 presso il Tribunale di Ancona con ordinanza del 2 novembre 1990.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 6 novembre 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: SPAGNOLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 novembre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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