N. 694 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 febbraio - 15 novembre 1991
N. 694 Ordinanza emessa il 20 febbraio 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 novembre 1991) dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Sicilia, sul ricorso proposto da Scaletta Angelo Pensioni - Previsione per i pensionati statali che prestino lavoro alle dipendenze di terzi, oltre che dell'indennita' integrativa speciale, anche della differenza tra il trattamento minimo I.N.P.S. e l'importo della pensione in godimento - Mancata previsione, viceversa, della possibilita', per il titolare di due pensioni, di percepire, oltre l'indennita' integrativa speciale per una pensione, anche l'integrazione al minimo per l'altra pensione il cui importo sia inferiore al minimo stesso - Ingiustificato deteriore trattamento del titolare di due pensioni rispetto al pensionato che presti lavoro dipendente presso terzi - Incidenza sul principio della adeguatezza della retribuzione (anche differita). (Legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 17). (Cost., artt. 3 e 36).(GU n.47 del 27-11-1991 )
LA CORTE DEI CONTI Ha adottato la seguente n. 153/91 sul ricorso in materia di pensione civile iscritto al n. 1851/C del registro di segreteria, proposto da Scaletta Angelo, nato il 18 aprile 1927 a Catania, avverso il provvedimento della direzione provinciale del tesoro di Catania n. 4727 notificato il 5 luglio 1989. Rappresentato e assistito il ricorrente dall'avvocato Giuseppe Nastasi e presso lo studio dell'avvocato Armando Buttitta elettivamente domiciliato in Palermo, piazza Sacro Cuore, n. 3. Uditi all'udienza del 20 febbraio 1991 il relatore consigliere dott. Mariano Grillo ed il p.m. in persona del vice-procuratore generale dott. Giovanni Coppola. Esaminati gli atti ed i documenti di causa. RITENUTO IN FATTO Con ricorso depositato il 17 novembre 1989, Scaletta Angelo impugna il provvedimento n. 4727, senza data, con il quale la direzione provinciale del tesoro ha disposto il recupero della somma di 9.199.942 sulla partita di pensione n. 6763474, per integrazione al minimo INPS percepita indebitamente dal 1º maggio 1987 al 30 gennaio 1989 coevamente alla fruizione della pensione tabellare iscrizione n. 3945932. Contestualmente al ricorso viene avanzata istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato che e' stata respinta con ordinanza di questa Sezione n. 57/1990 del 13 marzo-12 aprile 1990. Il 4 gennaio 1990 si e' costituita per la direzione provinciale del tesoro l'avvocatura dello Stato che ha successivamente depositato memoria di comparsa in data 3 marzo 1990. La parte ricorrente eccepisce l'illegittimita' del recupero sulla pensione n. 6763474, anche con riferimento a pronunce della Corte costituzionale, in considerazione del fatto che le predette somme sono state percepite in buona fede. L'avvocatura dello Stato controdeduce contestando la buona fede del ricorrente che ha omesso la comunicazione cui era tenuto ai sensi degli articoli 30 e 34 della legge 29 aprile 1976 n. 117 e che in ogni caso era a conoscenza della provvisorieta' della liquidazione degli emolumenti per annotazione contenuta sull'assegno di conto corrente postale di serie speciale. Inoltre la direzione provinciale del tesoro avrebbe legittimamente operato la revisione entro i termini previsti dall'art. 9, secondo comma della legge 7 agosto 1985, n. 428. Il ricorso perviene all'odierno giudizio su istanza del procuratore generale, depositata il 20 luglio 1990, per decreto del presidente di questa sezione del 14 settembre 1990. Con memoria prodotta l'8 febbraio 1991 il ricorrente, previa precisazione che l'integrazione ai minimi INPS e' stata negata sulla pensione privilegiata n. 3945932, anziche' come erroneamente indicato sulla pensione n. 6763474, insiste sulle domande gia' proposte e sull'accoglimento del ricorso, assumendo la illogicita' della integrazione al minimo in costanza di contemporaneo trattamento retributivo di servizio, e la perdita della stessa integrazione in costanza di altro trattamento pensionistico e sostiene le proprie ragioni con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 12 febbraio 1981. Si oppone alle regioni addotte dalla direzione provinciale del tesoro in quanto l'art. 9 della legge 7 agosto 1985, n. 428, attiene ad ipotesi diversa da quella in contestazione ed in ogni caso l'invocato termine di due anni, che legittimerebbe l'azione di recupero, riguarda esclusivamente i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre 1988. Comunque l'art. 52, secondo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, ammette il recupero solo in caso di dolo del dipendente nel caso di specie non sussistente. Sul punto sostiene tale considerazione con riferimento alla sentenza n. 383 del 12-31 luglio 1990 della Corte costituzionale ed a quella del consiglio di Stato, sez. sesta, n. 1139 del 17 ottobre 1989, quest'ultimo in particolare afferma che la clausola "salvo conguaglio" non esclude la buona fede del dipendente stesso, allorche' tale formale cautela non indichi quale, fra le molteplici voci retributive, sia suscettibile di riconsiderazione definitiva. Conclude precisando che la dicitura "con riserva di revisione", figura solo sui tagliandi di maggio e novembre 1988 e maggio 1989 della pensione n. 6763474 e mia su quella n. 3945932. All'udienda il p.m. rileva che allo stato trova applicazione l'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 che nel disporre la non cumulabilita' dell'indennita' integrativa speciale tra la retribuzione da attivita' lavorativa e trattamento di pensione, prevede l'integrazione al minimo della pensione, e non lo prevede nel caso in cui il pensionato non presti piu' attivita' lavorativa, ma goda di un doppio trattamento pensionistico. Il p.m. eccepisce l'irrazionalita' di tale trattamento e propone che la questione sia sottoposta al vaglio della Corte costituzionale. CONSIDERATO IN DIRITTO L'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, estende ai pensionati statali che prestino opera retribuita presso terzi le limitazioni gia' introdotte alla percezione dell'indennita' integrativa speciale dall'art. 99, C.V., del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 nei confronti dei titolari di pensione che prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici e prevede tuttavia che di detta indennita' sia fatto salvo l'imorto corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti. In applicazione delle norme predette lo Scaletta, titolare di pensione privilegiata a carico dello Stato, in costanza di attivita' di servizio alle dipendenze del comune di Catania, ha fruito dell'integrazione al minimo sul trattamento pensionistico statale perdendolo all'atto della percezione di pensione a carico della CPDEL, vedendosi porre a carico la somma di 9.199.942, quale differenza tra il trattamento minimo INPS e l'importo della pensione in godimento per il periodo dal 1º maggio 1987 al 30 luglio 1989 durante il quale ha goduto del doppio trattamento di pensione. Il p.m. ha eccepito l'irrazionalita' dell'art. 17 della legge n. 843/1978 e propone che venga sollevata questione di legittimita' costituzionale. Sia pure rappresentata in termini estremamente sintetici la sezione ritiene che la questione non sia manifestamente infondata. Assume rilievo la circostanza dell'implicita esclusione e non contemplata ipotesi in cui il pensionato non presti piu' opera retribuita, come si verifica nel caso sottoposto all'odierno giudizio, sulla quale la sezione non puo' non constatare la evidente irrazionalita' dell'art. 17 della legge gia' citata, di una norma cioe' che, mentre attribuisce titolo alla integrazione al minimo al dipendente in attivita' di servizio, che come tale percepisce l'indennita' integrativa speciale, la nega invece al dipendente che, come nel caso di specie, se ne vede privato al cessare dell'attivita' di servizio diventando titolare di due pensioni e percio', in buona sostanza trovandosi in una situazione deteriore rispetto a quella goduta in precedenza. Considera altresi' la sezione che se la indennita' integrativa speciale non rappresenta solo un mezzo di adeguamento del trattamento pensionistico alle variazioni al costo della vita, ma anche il mezzo per assicurare un "minimo" sufficiente e necessario per le esigenze vitali del pensionato, come del resto e' desumibile dalla stessa previsione legislativa di integrabilita' dell'indennita' integrativa speciale, il diverso e piu' sfavorevole trattamento riservato a chi fruisce di un doppio trattamento pensionistico appare ancor piu' arbitrario ed irrazionale in quanto contrasta con i precetti di cui agli artt. 3 e 36 della Costituzione. La rilevanza della questione e' di tutta evidenza, perche' allo Stato il ricorso andrebbe respinto, mentre da una eventuale pronunzia di illegittimita' costituzionale conseguirebbe per il ricorrente il riconoscimento del suo diritto alla integrazione al minimo di pensione previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti. Conclusivamente la sezione reputa di sollevare questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione e data la chiara rilevanza della questione il giudizio deve esere sospeso con la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso; Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al ricorrente ed al p.m. e ne sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' disposto in Palermo nella Camera di consiglio del 20 febbraio 1991. Il presidente f.f.: CECI Depositata oggi in segreteria nei modi di legge. Palermo, addi' 26 agosto 1991 Il direttore della segreteria: DAIDONE 91C1230