N. 696 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 dicembre 1990- 18 novembre 1991

                                N. 696
 Ordinanza   emessa   il   6   dicembre  1990  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 18  novembre  1991)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  del Lazio sul ricorso proposto da Rosati Italo, in proprio
 e n.q., ed altri contro il Ministero dell'interno.
 Impiego pubblico - Dipendenti civili del Ministero dell'interno
    provenienti dal soppresso ruolo dei segretari di polizia,  immessi
    nel  suddetto  ruolo  a  seguito  di concorso e svolgenti mansioni
    analoghe a  quelle  degli  impiegati  delle  carriere  speciali  -
    Mancata  estensione ad essi dei benefici normativi ed economici di
    cui al d.P.R. n. 319/1972 (sul  riordinamento  delle  ex  carriere
    speciali) - Ingiustificata disparita' di trattamento con incidenza
    sul  principio  di  buon andamento ed imparzialita' della pubblica
    amministrazione.
 (D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340; legge 1º aprile 1981, n. 121, in
    relazione al d.-l. 19 dicembre 1984, n. 853, art. 4, comma 14-bis,
    convertito, con modificazioni, nella legge 17  febbraio  1985,  n.
    17;  legge  7  agosto  1985, n. 427, art. 8, sesto comma; legge 17
    dicembre 1986, n. 890, art. 3).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.47 del 27-11-1991 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  960/1989
 proposto  dal  sig.  Italo Rosati (in proprio e quale procuratore di:
 Carmelo Dinaccio, Vincenzo Zampetti, Mario Miglietta, Vito  Maggiore,
 Giorgina  Girardi,  Gennaro  Pagano, Vincenzo D'Errico, Pietro Drogo,
 Giovanni Monaco, Natale Costa, Salvatore Falletta, Ferdinando  Sasso,
 Vincenzo Mellace e Giuseppe Riccio) e dai sig.ri: Anna Maria Moielli,
 Mario Riccardi, Remigio Meo, Ubaldo Salvatori, Luigi Vesce, Francesco
 Iacovelli,  Carmelo  Bognanni,  Amedeo  De Angelis, Lucio De Angelis,
 Arminio  Scialoja,  Bruno   Labricciosa,   Aurelio   Massimi,   Luigi
 Chiavelli,  Vittorio  Seminara,  Renato  Taby, Angiolino Di Gregorio,
 Giovanni Cerasi, Francesco Paolo Russi, Costantino  Sciarra,  Gaetano
 Pepe,  Gaetano  Lieto,  Giovanni  Librandi,  rappresentati  e  difesi
 dall'avv. Celestino Biagini, presso cui  hanno  eletto  domicilio  in
 Roma,  via Belsiana, 90, contro il Ministero dell'interno, in persona
 del Ministro  pro-tempore,  costituito  in  giudizio  col  patrocinio
 dell'Avvocatura   generale  dello  Stato  presso  cui  e'  per  legge
 domiciliato  per  l'annullamento  del  diniego  di  applicazione  dei
 benefici  ex  d.P.R.  1º  giugno  1972,  n.  319,  opposto  con note,
 identiche e datate 3 febbraio 1989 (Div. II Prot.  n.  /T/3849),  dal
 direttore  generale  per  l'amministrazione generale e per gli affari
 del personale e,  comunque,  per  la  declaratoria  del  diritto  dei
 ricorrenti  all'estensione dei benefici normativi ed economici di cui
 al d.P.R. n. 319/1972;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'amministrazione
 resistente;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito  alla  pubblica  udienza  del  6  dicembre  1990 il relatore
 consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani e uditi,  altresi',  l'avv.
 Biagini   per   i   ricorrenti  e  l'avv.  dello  Stato  Lettera  per
 l'amministrazione resistente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Il ricorso e' proposto da un gruppo di  dipendenti  del  Ministero
 dell'interno,  con atto notificato il 31 marzo 1989, depositato il 12
 aprile successivo.
    Costoro, premettono di essere stati assunti negli anni  1960  come
 segretari  di  polizia  nel  ruolo  della  carriera di concetto della
 pubblica sicurezza previsto dalla legge 20 febbraio 1958, n. 98:
      di aver dovuto superare concorsi prevedenti  tre  prove  scritte
 (in diritto amministrativo e costituzionale, diritto penale e diritto
 privato), una prova orale (su nove materie) ed un corso di formazione
 presso la questura;
      di  essere  confluiti  nel  "ruolo  della  carriera  di concetto
 amministrativa"  unitamente  ad  altri  impiegati  provenienti  dalla
 carriera  esecutiva ed a seguito di selezioni di ben diversa natura a
 seguito della legge 20 dicembre 1966, n. 1116;
      di essere attualmente inquadrati nell'VIII qualifica  funzionale
 in applicazione del d.P.R. n. 340/1982;
      di  aver  effettivamente,  in  tutta  la  loro  carriera  svolto
 funzioni analoghe a quelle del troncone di concetto della (soppressa)
 carriera   speciale   di   ragioneria   (unica   carriera    speciale
 dell'amministrazione dell'interno);
      di  avere,  con  istanza  22  dicembre  1988,  fatto  richiesta,
 all'amministrazione di appartenenza, di estensione della normativa di
 favore contenuta nelle leggi 17 febbraio 1985, n. 17 (art. 14- bis),7
 agosto 1985, n. 427 (art. 8, sesto comma) e 17 dicembre 1986, n.  890
 (art.  3)  e  cioe'  sostanzialmente  di  accordare  loro  i benefici
 normativi  ed  economici  previsti  dal  d.P.R.  n.   319/1972   (sul
 riordinamento delle ex carriere speciali);
      che  la suddetta istanza e' stata respinta con nota ministeriale
 3  febbraio  1989,  sulla  base  dell'affermazione  che  "l'implicita
 riserva  di  legge  esistente in materia, deducibile dal fatto che le
 norme di cui si invoca l'estensione sono contenute  in  atti  formali
 del Parlamento impedisce che tali benefici possano formare oggetto di
 semplice provvedimento amministrativo".
    In  diritto  il  diniego  espresso  sarebbe viziato per i seguenti
 motivi:
    Eccesso  di  potere  per  errore  nei   presupposti   ed   erronea
 motivazione, nonche' errata interpretazione ed applicazione di legge:
      la  mancata  estensione ai ricorrenti dei benefici richiesti non
 farebbe altro che mantenere  una  palese  ingiustizia  perpetrata  ai
 danni della categoria, attesa l'identita' della situazione rispetto a
 quelle  contemplate dalle disposizioni richiamate. Invero ritengono i
 ricorrenti che le leggi in questione siano suscettibili, per la parte
 che interessa, di interpretazione analogica o applicazione estensiva.
    In difetto, le norme citate in premessa non si  sottrarrebbero  al
 sospetto  di illegittimita' costituzionale per violazione degli artt.
 3 e 97 della Costituzione in  quanto  non  estendono  i  benefici  ex
 d.P.R.  n. 319/1972 a quanti, come gli attuali ricorrenti, versino in
 condizioni  perfettamente  identiche   a   quelle   dei   beneficiari
 espressamente previsti nelle tre leggi citate.
    La   questione   pertanto   dovrebbe  essere  rimessa  alla  Corte
 costituzionale.
    2. -  L'amministrazione,  costituitasi  in  giudizio  contesta  la
 possibilita'  di  una  interpretazione  analogica  o  di applicazione
 estensiva, ribadendo che trattasi di materia che  richiede  specifica
 disciplina  legislativa  e  contestando,  nelle  linee  generali,  la
 coincidenza delle mansioni con quelle delle ex carriere  speciali  di
 concetto.
    3.  - Con successiva memoria in data 23 novembre 1990 i ricorrenti
 ribadiscono  le  ragioni  difensive  con  ulteriori   argomenti,   in
 particolare   attraverso   una   dettagliata   analisi   delle  norme
 succedutesi nel tempo in ordine alla loro  specifica  posizione  onde
 dimostrare  la  riconducibilita',  per  via  analogica,  a quella dei
 dipendenti delle ex carriere di concetto.
                             D I R I T T O
    1. - Come precisato in narrativa, il ricorso  e'  proposto  da  un
 gruppo  di  dipendenti del Ministero dell'interno i quali provenienti
 dal soppresso ruolo dei segretari di polizia di  cui  alla  legge  20
 febbraio   1958,   n.   98,   trasferiti  all'amministrazione  civile
 dell'interno ai sensi dell'art. 5 della legge 20  dicembre  1966,  n.
 1116, ed attualmente ivi inquadrati nell'VIII qualifica funzionale si
 dolgono  della  denegata  attribuzione,  in loro favore, dei benefici
 normativi ed economici previsti dal d.P.R. 1º  giugno  1972,  n.  319
 (sul  riordinamento delle ex carriere speciali) cui assumono di avere
 diritto in quanto:
       a) versano in condizione  analoga  agli  appartenenti  alle  ex
 carriere speciali quanto a forma di reclutamento (concorso articolato
 su   tre   prove   scritte   ed   una   orale   professionalmente   e
 istituzionalmente impegnative) e funzioni conferite ed espletate  per
 tutto il tempo del servizio;
       b)  la  loro  posizione  e'  equiparabile a quella dei colleghi
 dell'amministrazione finanziaria,  della  ragioneria  generale  dello
 Stato  e  delle  direzioni  provinciali  del  tesoro  che in forza di
 espressa previsione normativa sono stati ammessi ai benefici suddetti
 (rispettivamente art. 4, comma 14-bis, della legge 17 febbraio  1985,
 n. 17, che ha convertito con modificazioni il d.-l. 17 dicembre 1984,
 art. 8, sesto comma, della legge 7 agosto 1985, n. 427 e art. 3 della
 legge 17 dicembre 1986, n. 890).
    Gli   interessati   hanno  formulato  all'uopo  apposita  domanda,
 ricevendone espresso diniego con provvedimenti tutti  coincidenti  in
 cui  non  e'  posto  in  dubbio lo svolgimento di mansioni analoghe a
 quelle degli impiegati delle ex carriere speciali, solo contestandosi
 la possibilita' di accesso alla normativa di  favore  in  difetto  di
 apposita disciplina.
    2.  -  Ai  fini  della  rilevanza  della questione proposta non si
 rinvengono allo stato questioni pregiudiziali preclusive  dell'esame,
 nel merito, dell'impugnazione.
    Neanche  ritiene il collegio di dovere prendere preliminarmente in
 esame l'eccezione difensiva circa il mancato svolgimento di  funzioni
 adeguate,  atteso  che  tale  affermazione - del tutto generica - non
 trova riscontro nella motivazione degli atti impugnati i quali  fanno
 esclusivo   riferimento  alla  carenza  della  normativa,  oltretutto
 esprimendo il rammarico dell'amministrazione di non poter  soddisfare
 la pretesa dei richiedenti, e che d'altra parte le attribuzioni della
 categoria  non  possono  de  plano desumersi dagli artt. 17 e 172 del
 t.u.  n.  3/1957, cui fa rinvio (nelle linee generali) l'art. 5 della
 legge n. 1116/1966, dovendosi invece  avere  riguardo  alle  funzioni
 agli  stessi  attribuite ai sensi dell'art. 2 della legge 20 febbraio
 1958,  n.  98,  ed  espressamente  mantenute  agli  appartenenti  del
 soppresso  ruolo  dei  segretari  di  polizia "fino a quando prestano
 servizio presso le questure e i commissariati di pubblica  sicurezza"
 dal medesimo art. 5 della legge citata.
    Appare pertanto sufficiente, per i fini che qui interessano la non
 contestata appartenenza dei ricorrenti ad una categoria assimilabile,
 sul   piano  dei  requisiti  e  dei  presupposti,  ad  altre  diverse
 amministrazioni per le quali, con disposizioni transitorie  contenute
 in  leggi  speciali  sono  stati riconosciuti estensibili "i benefici
 normativi ed economici previsti dal d.P.R. 1º giugno 1972, n. 319".
    Con formula coincidente in tutti  i  testi  normativi  individuati
 dagli  interessati (leggi nn. 17 e 427 del 1982 e 890/1986 cit.) tali
 estremi e presupposti vengono fatti consistere:
      nell'essere - i beneficiati - appartenenti  al  personale  delle
 soppresse carriere di concetto;
      nell'aver sostenuto concorsi di accesso alla carriera con almeno
 tre prove scritte nelle materie professionali e di istituto;
      nell'avere  svolto  mansioni  analoghe  a quelle degli impiegati
 delle carriere speciali.
    5. - Peraltro corretto e' il rilievo dell'amministrazione  secondo
 cui "l'implicita riserva di legge esistente in materia deducibile dal
 fatto  che  le  norme di cui si invoca l'estensione sono contenute in
 atti formali del Parlamento,  impedisce  che  tali  benefici  possano
 formare oggetto di semplice provvedimento amministrativo.
    Osserva  infatti  il  collegio  che  la  norma  di base (di cui e'
 richiesta   l'applicazione)   conferisce   il   beneficio   ai   soli
 appartenenti alle ex carriere speciali, mentre per quanto concerne le
 disposizioni che tali benefici hanno esteso a categorie assimilabili,
 sono   norme   speciali,   indirizzate   ad  appartenenti  a  singole
 amministrazioni (oltretutto di natura transitoria) e  come  tali  non
 suscettibili  di  interpretazione  estensiva  (in  favore di soggetti
 appartenenti ad amministrazioni diverse) o applicazione analogica.
    6. - Peraltro non puo' non darsi atto ai ricorrenti  che  -  nella
 coincidenza delle posizioni - appare fortemente iniquo e sperequativo
 che  il riconoscimento venga operato nei confronti di talune e non di
 altre categorie di pubblici dipendenti.
    La questione tuttavia e' mal posta dai ricorrenti,  in  quanto  il
 contrasto  con  le  norme ed i principi costituzionali (cosi' come la
 lesione  delle  loro  posizioni)  non  deve  rinvenirsi  nelle  leggi
 speciali  che  rispettivamente  riordinano il personale (di concetto)
 dell'amministrazione finanziaria,  della  ragioneria  generale  dello
 Stato  e  delle direzioni provinciali del tesoro, bensi' nello stesso
 testo del  d.P.R.  24  aprile  1982,  n.  340,  contenente  il  nuovo
 ordinamento  dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno e
 prima ancora nella legge di delega (art. 40  della  legge  1º  aprile
 1981,  n.  121)  nella  parte in cui non prevedono che siano estesi i
 benefici normativi ed economici previsti dal d.P.R. 1º  giugno  1972,
 n. 319, nei confronti degli appartenenti al personale di concetto del
 gia'  soppresso  ruolo  dei  segretari  di  polizia,  i quali abbiano
 conservato le funzioni previste dall'art. 2 della  legge  n.  98/1958
 anche  successivamente  al  trasferimento  all'amministrazione civile
 dell'interno  ai  sensi  dell'art.  5 della legge n. 1116/1966, e che
 abbiano sostenuto concorsi di accesso alla carriera  con  almeno  tre
 prove scritte sulle materie professionali e di istituto.
    Cosi'  individuata  la  fonte normativa lesiva delle posizioni dei
 ricorrenti,   appare   rilevante   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale,  con  riferimento  agli  artt. 3 e 97 ed in relazione
 alle citate leggi nn. 17 e 427 del 1985 e  890/1986)  del  d.P.R.  n.
 340/1982  e  della  legge delega n. 121/1981 art. 40, e deve pertanto
 essere  sollevata  d'ufficio  ad   integrazione   e   piu'   corretta
 formulazione della questione proposta dagli interessati.
    Osserva  infatti  il  collegio  che  seppure e' vero che spetta al
 legislatore, a suo insindacabile giudizio, di  individuare  categorie
 di  soggetti ai quali conferire particolari benefici, la soglia della
 discrezionalita' si arresta per sconfinare nell'arbitrio,  allorche',
 in  presenza  di  un  disegno  unitariamente e globalmente rivolto ad
 individuare,  in  sede  di   riordinamento   delle   amministrazioni,
 situazioni  equiparabili ad altre, al fine di conferire alle medesime
 identico trattamento, si  trascuri  di  prenderne  in  considerazione
 alcune per le quali ricorrano i medesimi requisiti e presupposti.
    Tale  e'  la  situazione  degli  attuali  ricorrenti in rapporto a
 quelle delle amministrazioni sopra  citate,  ed  identica  e',  nelle
 linee  generali,  la situazione di "riordine" dell'amministrazione di
 appartenenza nel cui ambito avrebbe  dovuto  individuarsi  l'analogia
 della posizione rispetto agli appartenenti alle ex carriere speciali.
    Per  cui  non  vi e' dubbio che una volta individuati dallo stesso
 legislatore fenomeni sperequativi derivanti  da  situazioni  omologhe
 (personale di concetto con mansioni direttive analoghe a quelle degli
 appartenenti  alle  ex  carriere  speciali ed ammesso all'impiego con
 prove altrettanto qualificate e selettive) non  puo'  piu'  ritenersi
 ne'  discrezionale  ne'  insindacabile  la  mancata  diffusione della
 scelta perequativa in tutti i settori  (e  non  in  alcuni  soltanto)
 delle   amministrazioni   in   cui   l'ingiustificata  disparita'  di
 trattamento sia venuta a determinarsi.
    E'   pertanto   giustificato   il   sospetto   di   illegittimita'
 costituzionale  formulato  dai  ricorrenti  anche  se, a giudizio del
 collegio,  deve  essere  integrato  d'ufficio   nei   termini   sopra
 precisati.
    Dalla  soluzione dell'anzidetta questione dipende altresi' l'esito
 della domanda in questa  sede  proposta,  sicche'  il  giudizio  deve
 essere   sospeso   e  gli  atti  devono  essere  rimessi  alla  Corte
 costituzionale per il giudizio di competenza.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 illegittimita'  costituzionale  del  d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340 (e
 per  quanto  occorre  della  legge  1º  aprile  1981,  n.  121),  per
 violazione  degli  artt. 3 e 97 della Costituzione, in relazione agli
 artt. 4, comma quattordicesimo- bis della legge 17 febbraio 1985,  n.
 17  (che  ha convertito con modificazioni il d.-l. 17 dicembre 1984),
 8, sesto comma, della legge 7 agosto 1985, n. 427 e 3 della legge  17
 dicembre  1986,  n.  890,  nella  parte  in cui il d.P.R. n. 340/1982
 anzidetto non ha disposto con norma transitoria che nei confronti dei
 dipendenti  civili  del  Ministero   dell'interno   provenienti   dal
 soppresso  ruolo dei segretari di polizia, immessi nel suddetto ruolo
 a  seguito  di  concorso  con  almeno tre prove scritte sulle materie
 professionali e di istituto e che abbiano svolto mansioni analoghe  a
 quelle  degli  impiegati  delle  carriere  speciali,  siano  estesi i
 benefici normativi ed economici previsti dal d.P.R. 1º  giugno  1972,
 n.  319,  e  rispettivamente  nella  parte  in cui la citata legge di
 delega non ha disposto che il legislatore delegato statuisse  in  tal
 senso   in   sede   di   riordinamento   dell'amministrazione  civile
 dell'interno;
    Sospende il giudizio  in  corso  ed  ordina  che  gli  atti  siano
 trasmessi alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  segreteria  della sezione la presente
 ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Roma, addi' 6 dicembre 1990
                        Il presidente: CAMOZZI
                                   Il consigliere: MILLEMAGGI COGLIANI
    Pubblicata mediante deposito in segreteria, addi' 27 maggio 1991.
             Il segretario di sezione: (firma illeggibile)

 91C1232