N. 698 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 giugno 1988- 18 novembre 1991
N. 698 Ordinanza emessa il 22 giugno 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 novembre 1991) dalla commissione tributaria di secondo grado di Venezia sul ricorso proposto dalla S.p.a. Veneta Immobiliare contro l'ufficio del registro di Portogruaro. INVIM (imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) - Omessa o tardiva presentazione della dichiarazione - Identita' di soprattassa nelle due ipotesi - Mancata previsione della gradualita' della sanzione in relazione all'effettiva gravita' della violazione anche riguardo al tempo - Contrasto con i principi della legge delega. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 23, primo e ultimo comma, in relazione alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, n. 11). (Cost., art. 76).(GU n.47 del 27-11-1991 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO Ha emesso la seguente ordinanza, sul ricorso prodotto dalla S.p.a. Veneta Immobiliare avverso la decisione n. 42 del 27 febbraio 1982 della commissione di primo grado di Venezia. Letti gli atti. Sentite le parti; Udito il relatore avv. Carlo Tessier. Ritenuto che con precedente ordinanza 6 ottobre 1983 la sezione aveva rimesso alla Corte costituzionale, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, primo ed ultimo comma, del d.P.R. n. 643/1972, per possibile contrasto con l'art. 76 della Costituzione in riferimento all'art. 10, n. 11, della legge delega n. 825/1971; Con ordinanza n. 57/1987 la Corte costituzionale, ordinava la restituzione degli atti a questa commissione affinche' essendo entrata in vigore la legge 7 agosto 1982, n. 516, che dall'art. 31 prevede il condono delle sopratasse, ne valuti l'incidenza sulla controversia pendente e provveda "a puntuali nuove motivazioni sul punto della rilevanza con riferimento alla decisione precedente di primo grado"; O S S E R V A Che la legge n. 516/1982 non e' applicabile alla fattispecie in quanto la societa' contribuente ha gia' corrisposto alla data di entrata in vigore della legge, la sopratassa, per cui non opera nei di lei confronti il condono; R I L E V A Che la decisione di primo grado ha posto il problema dei limiti di tolleranza oltre ai quali il ritardo opera quale sostanziale omissione della denuncia stessa; tutto cio' conferma le ragioni esposte da questa sezione colla precedente ordinanza di remissione, in ordine alla mancata gradualita' della sanzione ed ai limiti di tempo ai quali deve essere accompagnata la graduazione onde evitare che l'eccessivo ritardo equivalga ad omissione;
Tutto cio' premesso e ritenuto rimette nuovamente alla Corte costituzionale gli atti del procedimento affinche' si pronunci sulla sollevata questione di costituzionalita'. Venezia, 22 giugno 1988 Il richiedente: (firma illeggibile) 91C1234