N. 703 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 ottobre 1991

                                N. 703
 Ordinanza emessa  il  24  ottobre  1991  dal  pretore  di  Lucca  nel
 procedimento civile vertente tra Salvatori Wanda e l'I.N.P.S.
 Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Titolare di
    pensione  di  categoria TT. - Mancata previsione dell'integrazione
    al minimo nel caso di cumulo con pensione di invalidita' a  carico
    del  Fondo  speciale  per  coltivatori  diretti, coloni e mezzadri
    (nella specie  decorrente  dal  febbraio  1978)  -  Ingiustificata
    disparita' di trattamento rispetto ad ipotesi analoga per la quale
    la    Corte    costituzionale   ha   dichiarato   l'illegittimita'
    costituzionale  delle  norme  che  escludevano  l'integrazione  al
    minimo  - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn.
    314/1985, 1086/1988, 179, 250 e 504 del 1989.
 (Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.47 del 27-11-1991 )
                              IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente  ordinanza  di  remissione  alla  Corte
 costituzionale, Salvatori Wanda, titolare di pensione categoria TT ha
 chiesto l'integrazione al trattamento minimo sulla pensione categoria
 SR decorrente dal luglio 1978 non integrata al minimo.
    L'I.N.P.S.,  a  prescindere  dalla  generica memoria difensiva, ha
 contestato  la  domanda  assumendo  che  la  sentenza   della   Corte
 costituzionale n. 314/1985 e' applicabile solo alle pensioni a carico
 dell'a.g.o.
    In  effetti  la  Corte  costituzionale  non  si e' ancora occupata
 specificatamente della particolare situazione  oggetto  del  presente
 giudizio, riguardante soggetto titolare di pensione categoria TT e di
 pensione  SR,  cioe' appartenente alla gestione speciale c.d., coloni
 mezzadri, di cui alla legge 9 gennaio 1963,  n.  9  (v.  sentene  nn.
 1086/1988, 179, 250 e 504 del 1989). In dette sentenze, peraltro, non
 e'  stata  fatta applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
 n. 87, come  invece  e'  avvenuto  in  occasione  della  sentenza  n.
 314/1985  al  dichiarato  scopo  di  evitare  ulteriori  pronunce  di
 accoglimento.
    Si rende quindi necessario proporre la questione  di  legittimita'
 costituzionale sollevata nel presente giudizio, seppure in subordine,
 della difesa ricorrente non potendo la domanda essere accolta in base
 alla   sentenza  n.  314/1985  che  riguarda  le  pensioni  a  carico
 dell'assicurazione generale obbligatoria  ai  sensi  della  legge  12
 agosto 1963, n. 1338, come sostenuto dall'I.N.P.S.
    Circa  la  non  manifesta  infondatezza per violazione dell'art. 3
 della Costituzione va richiamata la giurisprudenza della stessa Corte
 costituzionale, che nelle numerose sentenze  emesse  in  materia,  ha
 inteso far venire meno per criterio di omogeneita' sino al 1ยบ ottobre
 1983  (data  di  entrata  in  vigore  della  nuova  disciplina di cui
 all'art. 6 del d.-l.  12  settembre  1983,  n.  463,  convertita  con
 modificazioni  dalla  legge  11  novembre 1983, n. 638) ogni ostacolo
 all'integrazione al minimo delle pensioni che,  avendo  identita'  di
 natura   e   funzione,  discendono  dallo  stesso  presupposto  della
 diminuita capacita' di guadagno per infermita' e  per  eta',  si'  da
 rendere il soggetto meritevole di eguale protezione.
    Non vi e' dubbio che i presupposti di cui sopra ricorrono nel caso
 in esame.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita'  costituzionale,  con  riferimento  all'art.   3   della
 Costituzione  dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963,
 n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione  al  trattamento
 minimo di pensione categoria SR in caso di contestuale contitolarita'
 di  pensione categoria TT qualora per effetto del cumulo sia superato
 il trattamento minimo garantito;
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale  e  che a cura della cancelleria, copia della presente
 ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
 sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
      Lucca, addi' 24 ottobre 1991
          Il pretore giudice del lavoro: (firma illeggibile)
                                 Il funzionario di cancelleria: MAZZEI
 91C1239