N. 421 SENTENZA 18 - 22 novembre 1991

 
 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza  e assistenza-I.N.A.D.E.L.- Indennita' premio di servizio-
 Liquidazione- Calcolo sulla base  della  retribuzione  ridotta  degli
 ultimidodici  mesi di servizio- Esclusione del computo della maggiore
 retribuzione percepita in precedenza- Irrazionalita'  dell'esclusione
 del  proporzionamento  nel  caso  di  trasformazione  del rapporto di
 lavoro a tempo parziale e viceversa - Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 4, primo comma)
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.47 del 27-11-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma primo,
 della   legge   8   marzo  1968,  n.  152  (Nuove  norme  in  materia
 previdenziale per  il  personale  degli  Enti  locali)  promosso  con
 ordinanza   emessa  il  6  marzo  1991  dal  Pretore  di  Genova  nel
 procedimento civile vertente tra Tamagno Carlo  e  INADEL  ed  altra,
 iscritta  al  n.  349  del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  22,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  costituzione di Tamagno Carlo nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  5  novembre  1991  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Udito  l'Avvocato  dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del
 Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel corso di un giudizio  civile  promosso  dal  dott.  Carlo
 Tamagno  contro  l'INADEL in merito alla liquidazione dell'indennita'
 premio servizio, il Pretore di Genova,  con  ordinanza  del  6  marzo
 1991,  ha  sollevato,  in  riferimento all'art. 3 della Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art.  4,  primo  comma,
 della legge 8 marzo 1968, n. 152, "nella parte in cui non prevede che
 la  retribuzione  degli  ultimi  dodici  mesi  sia  proporzionalmente
 aumentata sulla base degli anni di servizio, qualora superiori  siano
 i  compensi  erogati  mensilmente  nel corso del rapporto per effetto
 della prestazione di un maggior orario di lavoro rispetto  all'ultimo
 anno riguardato dalla norma predetta".
    Il  dott. Tamagno, medico dipendente della USL n. 10 di Genova, ha
 prestato servizio dal 1› luglio 1980 al 31 maggio 1984 a tempo  pieno
 e  poi,  fino  al  31  dicembre  1987, con orario ridotto a dieci ore
 settimanali. In  applicazione  della  norma  impugnata,  l'INADEL  ha
 liquidato  l'indennita'  premio  di  servizio calcolandola sulla base
 della retribuzione ridotta, corrisposta negli ultimi dodici  mesi  di
 servizio, senza tenere conto della maggiore retribuzione percepita in
 precedenza.
    Ad avviso del giudice remittente, questo trattamento contrasta con
 l'art.  3  Cost.  sia  sotto il profilo del principio di eguaglianza,
 soprattutto se confrontato con l'ipotesi inversa  in  cui  l'iscritto
 all'INADEL  abbia  sempre  prestato servizio ad orario ridotto tranne
 negli ultimi dodici mesi, sia  sotto  il  profilo  del  principio  di
 ragionevolezza  e di equita', atteso che per il periodo di servizio a
 tempo pieno viene  corrisposta  un'indennita'  non  proporzionale  ai
 contributi versati.
    2.  -  Nel  giudizio  davanti  alla  Corte  si  e'  costituito  il
 ricorrente, il quale svolge una serie di  argomentazioni  riferite  a
 parametri costituzionali non richiamati nell'ordinanza di rimessione,
 e comunque aderisce alle conclusioni del giudice a quo in riferimento
 all'art. 3 Cost.
    3.  -  E'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
 sia   dichiarata   inammissibile   o,   in   subordine,    infondata.
 Inammissibile,   perche'   tende   a   una  sentenza  invasiva  della
 discrezionalita'  del  legislatore in ordine alla scelta del criterio
 di proporzionamento dell'indennita' a dimensioni diverse  dell'orario
 di   lavoro   in  periodi  anteriori  all'ultimo  anno  di  servizio;
 infondata, perche' la denunciata disparita'  di  trattamento  non  e'
 direttamente  collegata  all'applicazione  della  disposizione,  ma a
 situazioni personali dell'interessato, onde trattasi di disparita' di
 fatto non rilevante ai fini del principio di eguaglianza.
                        Considerato in diritto
    1. - Il Pretore di Genova ritiene contrastante con l'art. 3  Cost.
 l'art.  4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte
 in cui, qualora nel corso del rapporto il dipendente sia  passato  da
 un servizio a tempo pieno a un servizio a tempo parziale o viceversa,
 non prevede un proporzionamento del calcolo dell'indennita' premio di
 servizio  alle  diverse  dimensioni  temporali  della  prestazione di
 lavoro nei periodi corrispondenti alle dette variazioni.
    2.  -   L'Avvocatura   dello   Stato   eccepisce   preliminarmente
 l'inammissibilita'  della questione sul riflesso che essa tende a una
 pronunzia   della   Corte   invasiva   della   discrezionalita'   del
 legislatore,  essendo possibili piu' soluzioni tecniche ove l'attuale
 sistema  di  calcolo,  invariabilmente  basato   sulla   retribuzione
 percepita  nell'ultimo  anno di servizio, debba essere sostituito con
 un sistema  che  proporzioni  l'indennita'  ai  mutamenti  di  durata
 dell'orario  di  lavoro intervenuti in fasi successive del rapporto e
 alla correlativa diversa entita' della retribuzione contributiva.
    Ora e' vero che alla soluzione prospettata dal giudice remittente,
 la quale  opera  sulla  base  di  calcolo,  e'  alternativa  un'altra
 soluzione  che  effettua  il  proporzionamento  operando, invece, sul
 coefficiente dell'anzianita', ma la questione  proposta  non  implica
 necessariamente la scelta tra le due soluzioni possibili, in guisa da
 sconfinare  nel  campo  delle decisioni riservate al legislatore, ben
 potendo un eventuale accoglimento  dell'impugnativa  essere  limitato
 alla  mera  declaratoria  di illegittimita' della norma denunciata in
 quanto esclude il proporzionamento.
    In tale eventualita' sarebbe poi compito  del  giudice  di  merito
 stabilire se la disciplina in questione sia o no integrabile mediante
 estensione  o  adattamento  di  un  modello  normativo  gia' presente
 nell'ordinamento  vigente,  quale,  ad  esempio,  quello   reperibile
 nell'art.  5,  undicesimo  comma,  del  d.l. 30 ottobre 1984, n. 726,
 convertito  nella  legge  19  dicembre  1984,  n.  863,  in  tema  di
 determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione nel caso di
 trasformazione  del  rapporto  di lavoro a tempo pieno in rapporto di
 lavoro a tempo parziale e viceversa.
    3. - La questione e' fondata.
    La norma impugnata  viola  il  principio  di  eguaglianza  perche'
 tratta  in  modo  uguale situazioni disuguali, quali la situazione di
 chi, avendo prestato servizio a orario pieno per un certo periodo  ed
 essendo  poi  passato a una prestazione a orario ridotto, si trovi in
 quest'ultima condizione al momento della cessazione del  rapporto,  e
 la situazione inversa di chi al momento della cessazione dal servizio
 sia  prestatore  di  lavoro  a  tempo  pieno,  avendo  in  un periodo
 anteriore all'ultimo  anno  prestato  lavoro  a  tempo  parziale.  Ad
 entrambi  l'indennita'  e'  liquidata  sulla  base della retribuzione
 percepita negli ultimi dodici mesi, cosi' che  il  primo  riceve  una
 somma  calcolata sulla retribuzione corrispondente all'orario ridotto
 anche per gli anni di servizio prestato ad orario  pieno,  mentre  il
 secondo  lucra un'indennita' calcolata sulla retribuzione piena anche
 per gli anni di servizio prestato a orario ridotto.
    4. - Indipendentemente dal confronto svolto nel numero precedente,
 l'art. 3 Cost. appare violato anche sotto il profilo del principio di
 razionalita', che implica l'esigenza di conformita'  dell'ordinamento
 a  valori  di  giustizia  e  di  equita'.  Invero,  nella prima delle
 situazioni sopra distinte, nella quale  versa  l'odierno  ricorrente,
 l'indennita'  di  fine  rapporto  viene  liquidata  sulla  base della
 retribuzione ridotta anche per gli anni pregressi di servizio a tempo
 pieno, senza tenere conto che per questi anni e' stata versata  -  in
 parte  a  carico  dell'ente  datore  di lavoro, in parte a carico del
 dipendente - una contribuzione commisurata all'intera retribuzione.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, primo  comma,
 della   legge   8   marzo  1968,  n.  152  (Nuove  norme  in  materia
 previdenziale per il personale degli Enti locali), nella parte in cui
 non prevede, nel caso di trasformazione  del  rapporto  di  lavoro  a
 tempo  pieno  in  rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, il
 proporzionamento dell'ammontare dell'indennita' premio di servizio ai
 periodi pregressi di servizio a tempo pieno  o,  rispettivamente,  ai
 periodi di servizio a tempo parziale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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