N. 422 SENTENZA 18 - 22 novembre 1991

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Ambiente  -  Regione  Veneto  -  Riserva  naturale  di  Monte  Pelmo,
 Mondeval,  Passo Giau - Istituzione da parte dello Stato - Violazione
 delle competenze delle regioni ordinarie - Mero  potere  di  proposta
 del Ministro dell'ambiente - Illegittimo uso del potere statale - Non
 spettanza allo Stato - Annullamento  in
 toto del decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1990.
(GU n.47 del 27-11-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  prof.
    Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio promosso con ricorso della Regione Veneto notificato il
 2 aprile 1991, depositato in cancelleria il 12 aprile successivo, per
 conflitto di attribuzione sorto a seguito del  decreto  del  Ministro
 dell'ambiente   del  28  dicembre  1990  (Istituzione  della  riserva
 naturale dello Stato "Monte Pelmo, Mondeval, Passo Giau", nei  comuni
 di  S.  Vito  e  Borca  di  Cadore) ed iscritto al n. 23 del registro
 conflitti 1991;
    Visto l'atto di costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica del 9 luglio 1991 il giudice relatore
 Antonio Baldassarre;
    Uditi gli avvocati Vittorio Domenichelli e Vitaliano Lorenzoni per
 la Regione Veneto e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per  il
 Presidente del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  La  Regione  Veneto  ha presentato ricorso per conflitto di
 attribuzione nei confronti dello Stato in relazione  al  decreto  del
 Ministro  dell'ambiente  del  28 dicembre 1990, con il quale e' stata
 istituita la riserva naturale dello  Stato  "Monte  Pelmo,  Mondeval,
 Passo Giau", nei comuni di S. Vito e Borca di Cadore.
    La  ricorrente,  premesso  di  avere gia' assoggettato a specifica
 tutela ambientale l'area su cui il  Ministero  intende  istituire  la
 riserva  naturale,  ricorda come analogo provvedimento sia gia' stato
 adottato dal Ministro dell'ambiente con d.m. 7 settembre 1989 e  come
 questi  sia stato annullato dalla prima sezione del T.A.R. del Veneto
 con sentenza n. 16 del 1991 con la  motivazione  che  non  era  stato
 deliberato   dal   Governo   nella   forma  dell'atto  d'indirizzo  e
 coordinamento.
    Secondo la ricorrente, inoltre, ogni attribuzione sui parchi e  le
 riserve  naturali  e'  stata trasferita alle Regioni dall'art. 83 del
 d.P.R. n. 616 del 1977, fatta eccezione per i  parchi  e  le  riserve
 interregionali  e  per  quelli  precedentemente  istituiti  con legge
 statale; ne' tale riparto  di  competenze  sarebbe  stato  modificato
 dall'art. 5, primo comma, della legge n. 349 del 1988 (che assegna al
 Governo poteri d'intervento circa l'istituzione di parchi a carattere
 interregionale  o  di riserve naturali, nell'ambito della funzione di
 indirizzo e coordinamento), ovvero dall'art. 7,  primo  comma,  della
 legge  n.  59  del 1987 (che attribuisce al Ministro dell'ambiente il
 potere di adottare nelle aree individuate come zone da  destinarsi  a
 riserve naturali statali le necessarie misure di salvaguardia al fine
 di   evitare   qualsiasi  trasformazione  dei  luoghi).  Il  Ministro
 dell'ambiente,  quindi,  sarebbe  titolare  di  "un  mero  potere  di
 proposta"  nei  confronti  del Governo, ma non potrebbe decidere egli
 stesso l'istituzione di nuove  riserve  statali  al  di  fuori  della
 procedura  prevista  per  l'esercizio  della  funzione  d'indirizzo e
 coordinamento.
    Altre  censure  investono  il  contenuto  normativo  del  d.m.  28
 dicembre 1990. Secondo la ricorrente sarebbero illegittimi: l'art. 3,
 perche'  contenente  norme  di  estremo  dettaglio; l'art. 9, perche'
 prevedrebbe  competenze  ministeriali   in   assenza   di   qualunque
 fondamento  legislativo;  gli  artt.  4  e  5, in combinato disposto,
 perche' addosserebbero (anche) alla Regione Veneto le  spese  per  la
 gestione  di  una riserva naturale decisa dallo Stato senza conferire
 alla Regione stessa i necessari mezzi finanziari, in violazione degli
 artt. 81 e 119 della Costituzione.
    2.  -  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri si e' costituito,
 tramite  l'Avvocatura  Generale  dello   Stato,   solo   formalmente,
 riservandosi  ogni  controdeduzione  sugli  argomenti  esposti  dalla
 regione ricorrente. All'atto di costituzione, tuttavia, non ha  fatto
 seguito alcuna memoria.
                        Considerato in diritto
    1.  -  La  Regione  Veneto  ha presentato ricorso per conflitto di
 attribuzione nei confronti dello Stato in relazione  al  decreto  del
 Ministro  dell'ambiente  del  28  dicembre  1990  (Istituzione  della
 riserva naturale dello Stato "Monte Pelmo, Mondeval, Passo Giau", nei
 comuni di S. Vito e Borca di Cadore).  Secondo  la  ricorrente,  tale
 decreto  sarebbe  lesivo  di  competenze costituzionalmente assegnate
 alle regioni ordinarie dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, come
 attuati dall'art. 83, ultimo comma,  del  d.P.R.  n.  616  del  1977,
 dall'art.  5  della legge 18 luglio 1986, n. 349, e dall'art. 7 della
 legge 3 marzo 1987, n. 59, sia perche' non  spetterebbe  al  Ministro
 dell'ambiente il potere di istituire riserve naturali, sia perche' il
 decreto impugnato conterrebbe disposizioni prive di una adeguata base
 legislativa.  Sempre  a  giudizio della ricorrente, lo stesso decreto
 violerebbe altresi' gli artt. 81 e 119  della  Costituzione,  perche'
 non  conferirebbe  alla  regione  i mezzi finanziari necessari per la
 gestione di una riserva naturale la cui istituzione e' frutto di  una
 decisione statale.
    2. - Il ricorso va accolto.
    A  partire  dalla  sentenza  n.  830  del  1988,  questa  Corte ha
 enunziato il principio, desunto dall'art.  5  della  legge  8  luglio
 1986,  n.  349, secondo il quale al Ministro dell'ambiente spetta "un
 mero potere di proposta per l'individuazione delle riserve naturali".
    Nella sentenza n. 346 del 1990 la stessa  Corte  ha  ulteriormente
 sottolineato  che  il  citato  art.  5  "trasferisce genericamente al
 Ministro  dell'ambiente  le  competenze  per  l'innanzi  imputate  al
 Ministro  dell'agricoltura  e foreste in ordine ai parchi nazionali e
 all'individuazione delle zone d'importanza naturalistica nazionale  e
 internazionale, competenze fra le quali non e' ricompresa la potesta'
 di  deliberazione  dell'individuazione delle aree su cui istituire le
 riserve". Su tale base, la Corte ha  allora  concluso  che  "si  deve
 ritenere che il Ministro dell'ambiente sia del tutto privo del potere
 di  deliberare l'individuazione delle aree su cui istituire riserve o
 parchi naturali d'importanza nazionale o internazionale".
    Infine,  nella  sentenza  n.  148  del  1991   questa   Corte   ha
 positivamente  e  riassuntivamente  precisato  che,  alla  luce della
 legislazione che al momento ripartisce  le  competenze  fra  Stato  e
 regioni   ordinarie  in  attuazione  degli  artt.  117  e  118  della
 Costituzione, l'individuazione di  nuovi  territori  da  destinare  a
 riserve,  l'istituzione delle riserve medesime, la determinazione dei
 relativi confini, la fissazione delle misure di salvaguardia, nonche'
 la  perimetrazione  provvisoria  dell'area  protetta,   sono   poteri
 spettanti  allo  Stato  "nell'ambito  della  funzione  governativa di
 indirizzo e coordinamento, da esercitare  su  proposta  del  Ministro
 dell'ambiente"  (art.  83, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977).
 Essi, pertanto, attualmente possono essere legittimamente  esercitati
 soltanto  attraverso  una  deliberazione  collegiale del Governo, non
 gia' nella forma del decreto ministeriale.
    Sulla  base  di  tale giurisprudenza, non vi puo' esser dubbio che
 l'atto il quale ha dato origine al conflitto di attribuzione  ora  in
 decisione  concreta  un  esercizio  illegittimo  del  relativo potere
 statale,    comportante    la    menomazione     delle     competenze
 costituzionalmente  spettanti  alle  regioni  a  statuto ordinario ai
 sensi  degli  artt.  117  e  118  della  Costituzione,  come  attuati
 dall'art.  83,  ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, dall'art. 5
 della legge n. 349 del 1986 e dall'art. 7 della legge n. 59 del 1987.
    Conseguentemente deve essere annullato  in  toto  il  decreto  del
 Ministro  dell'ambiente  28  dicembre 1990 (Istituzione della riserva
 naturale dello Stato "Monte Pelmo, Mondeval, Passo Giau", nei  comuni
 di S. Vito e Borca di Cadore).
    Resta assorbita ogni altra censura sollevata dalla ricorrente.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  che  non  spetta  allo  Stato  istituire  con decreto del
 Ministro  dell'ambiente  una  riserva  naturale   dello   Stato,   e,
 conseguentemente,  annulla  il  decreto del Ministro dell'ambiente 28
 dicembre 1990 (Istituzione della riserva naturale dello Stato  "Monte
 Pelmo,  Mondeval,  Passo  Giau",  nei  comuni  di  S. Vito e Borca di
 Cadore).
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                       Il redattore: BALDASSARRE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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