N. 424 ORDINANZA 18 - 22 novembre 1991
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Personale degli enti soppressi trasferito alle regioni - Trattamento di quiescenza e previdenza - Dipendenti cessati anteriormente all'entrata in vigore della legge - Ricongiunzione senza oneri - Mancata previsione - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza. (Legge 27 ottobre 1988, n. 482, art. 2). (Cost., art. 3).(GU n.47 del 27-11-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 482 (Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 dalla Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale nel ricorso proposto da Muran Mario contro la Direzione generale degli Istituti di previdenza iscritta al n. 254 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino. Ritenuto che con ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 dalla Corte dei conti - Sez. III giurisdizionale, sul ricorso proposto da Muran Mario contro la Direzione generale degli Istituti di previdenza, e' stata sollevata questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 482, (Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato), nella parte in cui, per il personale trasferito alle Regioni, non prevede l'applicazione della ricongiunzione senza oneri anche a favore dei dipendenti cessati dal servizio prima della entrata in vigore della legge stessa, in riferimento all'art. 3 Cost.; che oggetto del giudizio a quo e' il riconoscimento del diritto del ricorrente alla ricongiunzione gratuita dei servizi, gia' riscattati con ricongiungimento oneroso in precedenza soddisfatto; che e' intervenuta in giudizio, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso per l'infondatezza della questione deducendo la razionalita' della scelta della decorrenza del beneficio; Considerato che non puo' dirsi in se' irrazionale o irragionevole l'innovazione con cui - restando essa fuori dall'ambito proprio degli adeguamenti del trattamento pensionistico - vengono disposte le modalita' del particolare beneficio della gratuita' nella ricongiunzione dei servizi in parola; che infatti la fissazione di un momento di decorrenza consegue, in genere, nel caso di modificazione normativa, anche se cio' comporti, nel tempo, differenziazioni agevolative nei confronti di una stessa categoria di soggetti, potendo costituire il fluire temporale elemento diversificatore; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 482 (Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti - sezione III giurisdizionale, con la ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C1244