N. 426 ORDINANZA 18 - 22 novembre 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  Nuovo  codice - G.I.P. - Fissazione dell'udienza
 preliminare - Atto dovuto a fronte della richiesta del P.M.  ex  art.
 416 - Medesima  ratio decidendi di pronunce relative a questioni gia'
 dichiarate manifestamente infondate (cfr. ordinanze nn. 234 e 256 del
 1991) - Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.P., art. 417).
 
 (Cost., artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma).
(GU n.47 del 27-11-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  prof.  Antonio  BALDASSARRE,  prof. Vincenzo
    CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo
    CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 417 del codice
 di procedura penale, promosso con ordinanza  emessa  il  12  dicembre
 1990  dal  Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
 Ancona nel procedimento penale a carico di Gigli Carletto  ed  altro,
 iscritta  al  n.  364  del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  22,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 6  novembre  1991  il  Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto  che  il  Giudice  per  le indagini preliminari presso il
 Tribunale  di  Ancona  ha,  con  ordinanza  del  12  dicembre   1990,
 sollevato,  in  riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma,
 della Costituzione,  questione  di  legittimita'  dell'art.  417  del
 codice  di  procedura  penale, nella parte in cui rende la fissazione
 dell'udienza  preliminare  da  parte  del  giudice  per  le  indagini
 preliminari  atto  dovuto  a  fronte  della  richiesta  del  pubblico
 ministero formulata ex art. 416 dello stesso codice;
      e che nel giudizio e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio
 dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 234  del  1991,  ha
 dichiarato  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 degli artt. 418, primo comma, e  419,  sesto  comma,  del  codice  di
 procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101,
 secondo  comma,  della  Costituzione  (dallo  stesso  Giudice  per le
 indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona), nella  parte  in
 cui  impedisce  al  giudice  ogni  sindacato sulla scelta operata dal
 pubblico ministero, laddove l'art. 455 del codice di procedura penale
 gli consente di rigettarne la richiesta di giudizio immediato;
      e  che,  con  ordinanza  n.  256  del  1991,  ha,  fra  l'altro,
 dichiarato  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 dell'art.  418,  primo  comma,  del  codice  di   procedura   penale,
 sollevata,  in  riferimento  agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma
 della Costituzione (sempre dal Giudice per  le  indagini  preliminari
 presso il Tribunale di Ancona), nella parte in cui rende obbligatoria
 l'udienza   preliminare,   inibendo   al   giudice  per  le  indagini
 preliminari ogni forma di controllo sulla scelta del  rito  da  parte
 dell'autorita'  giudiziaria  requirente, mentre, al contrario, l'art.
 455 del codice di procedura penale consente allo  stesso  giudice  di
 rigettare  la  richiesta  di giudizio immediato avanzata dal pubblico
 ministero;
     che la medesima ratio decidendi delle pronunce ora ricordate vale
 a dichiarare manifestamente infondata anche la questione ora proposta
 dallo stesso Giudice per le indagini preliminari presso il  Tribunale
 di  Ancona,  con  la  quale  si  censura  - fra l'altro non del tutto
 correttamente sottoponendo al vaglio di questa Corte l'art.  417  del
 codice  di  procedura  penale,  dedicato  ai  requisiti formali della
 richiesta di rinvio a giudizio - l'assenza di  ogni  possibilita'  di
 sindacato  da parte del giudice in ordine alla richiesta del pubblico
 ministero quanto alla fissazione dell'udienza preliminare;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  417  del  codice  di   procedura   penale,
 sollevata,  in  riferimento  all'art.  2, 3, 97 e 101, secondo comma,
 della Costituzione, del Giudice per le indagini preliminari presso il
 Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: VASSALLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C1246