N. 427 ORDINANZA 18 - 22 novembre 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Nuovo codice - Richiesta di giudizio  abbreviato  -
 Dissenso  immotivato  del  p.m.  -  Procedibilita'  -  Questioni gia'
 dichiarate manifestamente infondate (ordinanza n.
 377/1991)   -   Richiamo    alla    declaratoria    d'illegittimita'
 costituzionale  del  c.d.  degli artt. 438, 439, 440 e 442 del c.p.p.
 (sentenza n. 81/1991) - Richiamo ulteriore alle sentenze nn. 66 e 183
 del 1990, alla ordinanza n. 305/1991 e alla sentenza  n.  176/1991  -
 Delitto  punibile  con la pena dell'ergastolo - Necessita' di riesame
 della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al  giudice
 rimettente.
 
 (C.P.P., art. 438).
 
 (Cost.,  artt.  3, primo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma,
 27, terzo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, e  111,  primo
 comma).
(GU n.47 del 27-11-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 438 del  codice
 di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1990
 dal  Giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il Tribunale di
 Pistoia nel procedimento penale  a  carico  di  Iaconis  Vincenzo  ed
 altra,  ordinanza  iscritta  al  n. 760 del registro ordinanze 1990 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  3,  prima
 serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 6  novembre  1991  il  Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto  che  il  Giudice  per  le indagini preliminari presso il
 Tribunale di Pistoia, con ordinanza del 27 ottobre  1990  pronunciata
 nel  corso  dell'udienza preliminare a carico di persona imputata del
 delitto di omicidio aggravato dalla premeditazione, ha sollevato,  in
 riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, secondo
 comma,  27, terzo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 111,
 primo comma, della Costituzione, questioni di legittimita'  dell'art.
 438  del  codice  di procedura penale, nella parte in cui non prevede
 che il pubblico ministero debba motivare il  proprio  dissenso  sulla
 richiesta  di  giudizio  abbreviato  formulata dall'imputato e che il
 giudice  dell'udienza  preliminare  "possa  dar  luogo   a   giudizio
 abbreviato anche contro il dissenso del pubblico ministero";
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  chiedendo  che  le questioni siano dichiarate inammissibili e
 comunque non fondate;
    Considerato che le questioni sono gia' state esaminate dalla Corte
 che le ha dichiarate manifestamente infondate con  ordinanza  n.  377
 del 1991, sulla base del richiamo alla sentenza n. 81 del 1991 con la
 quale   e'   stata  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  del
 combinato disposto degli artt. 438, 439, 440  e  442  del  codice  di
 procedura  penale,  nella  parte  in  cui non prevede che il pubblico
 ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e
 nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento
 concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico  ministero,
 possa   applicare  all'imputato  la  riduzione  di  pena  contemplata
 dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice (v. anche  sentenze
 n. 66 del 1990, n. 183 del 1990, ordinanza n. 305 del 1991);
      che,  peraltro,  nella  specie, risulta contestato il delitto di
 omicidio aggravato dalla premeditazione per il quale e'  prevista  la
 pena dell'ergastolo;
      e  che questa Corte, con sentenza n. 176 del 1991, ha dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale proprio dell'art. 442, secondo comma,
 ultimo  periodo,  del  codice  di  procedura   penale   ("Alla   pena
 dell'ergastolo e' sostituita la reclusione di anni trenta");
      che,  quindi,  spetta  al  giudice  rimettente verificare se, in
 conseguenza della indicata  decisione  della  Corte  che  ha  espunto
 dall'ordinamento  il giudizio abbreviato per reati in ordine ai quali
 e' comminata la  pena  dell'ergastolo,  la  questione  sollevata  sia
 tuttora rilevante nel processo a quo (v. ordinanza n. 412 del 1991).
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina  la  restituzione  degli  atti  al  Giudice  per le indagini
 preliminari presso il Tribunale di Pistoia.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: VASSALLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C1247