UNIVERSITA' DI URBINO «CARLO BO»

DECRETO RETTORALE 21 ottobre 1991 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.281 del 30-11-1991)

                             IL RETTORE
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato
con   regio   decreto   18   febbraio  1925,  n.  230,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio  decreto-legge  20  giugno 1935, convertito nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute le deliberazioni adottate nelle riunioni del 2 maggio 1991 e
17 aprile 1991, approvate dal senato accademico e  dal  consiglio  di
amministrazione  nelle riunioni del 27 settembre 1991, con le quali i
consigli delle facolta' di farmacia e di scienze matematiche, fisiche
e naturali hanno riproposto una nuova modifica dello  statuto  intesa
ad ottenere il riordinamento della scuola diretta a fini speciali per
tecnici  di  analisi di laboratorio, adeguandosi ai rilievi formulati
dal Consiglio universitario nazionale;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto il decreto ministeriale 21 novembre 1990;
  Veduto  il  parere favorevole del Consiglio universitario nazionale
espresso nella seduta del 16  febbraio  1991  e  trasmesso  a  questa
Universita' con ministeriale del 2 aprile 1991, prot. n. 1204;
  Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;
                              Decreta:
  Lo statuto della Universita' degli studi di Urbino e' ulteriormente
modificato nel modo che segue:
                           Articolo unico
  Nella  normativa  generale  per  le scuole dirette a fini speciali,
all'art. 92, concernente l'elencazione delle scuole  dirette  a  fini
speciali  istituite  presso  l'Universita'  degli studi di Urbino, la
denominazione della scuola diretta a fini  speciali  per  tecnici  di
analisi  di  laboratorio  e'  soppressa  e sostituita dalla seguente:
"Scuola diretta a fini speciali di tecnico di laboratorio biomedico".
  Sono inoltre soppressi gli articoli relativi alla suddetta scuola e
sostituiti nel modo che segue:
                   Scuola diretta a fini speciali
                 di tecnico di laboratorio biomedico
  Art. 103. - E' istituita la  scuola  diretta  a  fini  speciali  di
tecnico  di laboratorio biomedico presso l'Universita' degli studi di
Urbino.
  Per i requisiti relativi all'ammissione ai corsi di  diploma  delle
suddette   scuole   si   applicano   le   disposizioni  previste  per
l'ammissione ai corsi di laurea.
  Durata del corso: tre anni.
  La scuola ha lo scopo di formare operatori con conoscenze culturali
di  base e generali e con competenze professionali specifiche tali da
consentire una attivita' di collaborazione tecnica sia in  laboratori
di  indagine  scientifico-sperimentale  che  in laboratori di analisi
chimico-cliniche  e  di  microbiologia,  di  patologia  clinica,   di
istocitopatologia.
  La scuola si articola negli indirizzi di:
   patologia clinica;
   biochimica clinica;
   microbiologia clinica.
  Art.  104.  -  Ciascun  anno  di  corso  prevede  ottocento  ore di
insegnamento   e   di   attivita'   pratiche    guidate    (tirocinio
professionale), queste ultime per almeno il 75% delle ore previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado  di  accettare  il  numero  massimo  di iscritti determinato in
ottanta per ciascun anno di corso per un totale di duecentoquaranta.
  Art. 105. - Qualora il  numero  degli  aspiranti  sia  superiore  a
quello  dei  posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei
posti determinati, e' subordinato al superamento di un esame mediante
prova scritta con domande a risposte multiple per il  70%  dei  punti
disponibili  e  dalla  valutazione  del  voto  del  diploma di scuola
secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.
  Art. 106. - In ordine a quanto stabilito dall'art.  4  del  decreto
del   Presidente  della  Repubblica  10  marzo  1982,  n.  162,  alle
designazioni dei docenti provvedono  i  consigli  delle  facolta'  di
farmacia  e  scienze  matematiche, fisiche e naturali d'intesa con il
consiglio della scuola.
  Art. 107. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1  Anno:
   a) I semestre:
     fisica;
     statistica medica e informatica;
     chimica e propedeutica biochimica;
     istologia ed anatomia;
     biologia e genetica.
   b) II semestre:
     chimica biologica;
     microbiologia e microbiologia clinica;
     biologia molecolare;
     fisiologia umana;
     tecniche analitiche di chimica e biochimica clinica;
     organizzazione di laboratorio;
     norme di sicurezza in laboratorio;
     strumentazione di laboratorio.
 2  Anno:
   patologia e fisiopatologia generale;
   immunologia;
   tecniche di analisi microbiologiche,  virologiche,  micologiche  e
parassitologiche;
   tecniche di patologia clinica;
   tecniche di citopatologia e istopatologia;
   tecniche di immunologia;
   tecniche di colture in vitro.
 3  Anno - Indirizzo di patologia clinica:
   patologia molecolare;
   patologia clinica;
   immunoematologia;
   laboratorio di ematologia ed immunoematologia;
   laboratorio di patologia clinica e molecolare.
 3  Anno - Indirizzo di biochimica clinica:
   chimica e biochimica clinica;
   enzimologia;
   tossicologia;
   tecniche di analisi automatizzate.
 3  Anno - Indirizzo di microbiologia clinica:
   microbiologia;
   virologia;
   micologia;
   parassitologia;
   tecniche speciali di analisi di malattie infettive.
  Art.  108.  -  Gli  studenti  sono altresi' tenuti a frequentare un
corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgere  mediante
colloquio  e  traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro
il primo biennio.
  Il tirocinio pratico, previsto per i tre anni di corso,  si  svolge
di  norma  sotto  la  guida  di un docente della scuola, la guida del
docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori
di enti convenzionati.
  Lo studente ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in  caso  di
valutazione negativa.
  La  frequenza  alle  lezioni  e la partecipazione al tirocinio sono
obbligatorie per almeno 2/3 dell'orario previsto.
  Gli  esami  di  profitto  si  svolgono  secondo  le  vigenti  norme
universitarie.
  Art. 109. - All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove
abbia  frequentato  i  corsi  e  superato  gli  esami  in  tutti  gli
insegnamenti previsti dal piano di studio secondo l'indirizzo  scelto
e tenuto conto del tirocinio pratico.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Urbino, 21 ottobre 1991
                                                       Il rettore: BO