Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.281 del 30-11-1991)
IL RETTORE Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 18 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le deliberazioni adottate nelle riunioni del 2 maggio 1991 e 17 aprile 1991, approvate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 27 settembre 1991, con le quali i consigli delle facolta' di farmacia e di scienze matematiche, fisiche e naturali hanno riproposto una nuova modifica dello statuto intesa ad ottenere il riordinamento della scuola diretta a fini speciali per tecnici di analisi di laboratorio, adeguandosi ai rilievi formulati dal Consiglio universitario nazionale; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il decreto ministeriale 21 novembre 1990; Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 16 febbraio 1991 e trasmesso a questa Universita' con ministeriale del 2 aprile 1991, prot. n. 1204; Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16; Decreta: Lo statuto della Universita' degli studi di Urbino e' ulteriormente modificato nel modo che segue: Articolo unico Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali, all'art. 92, concernente l'elencazione delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Universita' degli studi di Urbino, la denominazione della scuola diretta a fini speciali per tecnici di analisi di laboratorio e' soppressa e sostituita dalla seguente: "Scuola diretta a fini speciali di tecnico di laboratorio biomedico". Sono inoltre soppressi gli articoli relativi alla suddetta scuola e sostituiti nel modo che segue: Scuola diretta a fini speciali di tecnico di laboratorio biomedico Art. 103. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali di tecnico di laboratorio biomedico presso l'Universita' degli studi di Urbino. Per i requisiti relativi all'ammissione ai corsi di diploma delle suddette scuole si applicano le disposizioni previste per l'ammissione ai corsi di laurea. Durata del corso: tre anni. La scuola ha lo scopo di formare operatori con conoscenze culturali di base e generali e con competenze professionali specifiche tali da consentire una attivita' di collaborazione tecnica sia in laboratori di indagine scientifico-sperimentale che in laboratori di analisi chimico-cliniche e di microbiologia, di patologia clinica, di istocitopatologia. La scuola si articola negli indirizzi di: patologia clinica; biochimica clinica; microbiologia clinica. Art. 104. - Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 75% delle ore previste. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in ottanta per ciascun anno di corso per un totale di duecentoquaranta. Art. 105. - Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, e' subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo. Art. 106. - In ordine a quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, alle designazioni dei docenti provvedono i consigli delle facolta' di farmacia e scienze matematiche, fisiche e naturali d'intesa con il consiglio della scuola. Art. 107. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: a) I semestre: fisica; statistica medica e informatica; chimica e propedeutica biochimica; istologia ed anatomia; biologia e genetica. b) II semestre: chimica biologica; microbiologia e microbiologia clinica; biologia molecolare; fisiologia umana; tecniche analitiche di chimica e biochimica clinica; organizzazione di laboratorio; norme di sicurezza in laboratorio; strumentazione di laboratorio. 2 Anno: patologia e fisiopatologia generale; immunologia; tecniche di analisi microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche; tecniche di patologia clinica; tecniche di citopatologia e istopatologia; tecniche di immunologia; tecniche di colture in vitro. 3 Anno - Indirizzo di patologia clinica: patologia molecolare; patologia clinica; immunoematologia; laboratorio di ematologia ed immunoematologia; laboratorio di patologia clinica e molecolare. 3 Anno - Indirizzo di biochimica clinica: chimica e biochimica clinica; enzimologia; tossicologia; tecniche di analisi automatizzate. 3 Anno - Indirizzo di microbiologia clinica: microbiologia; virologia; micologia; parassitologia; tecniche speciali di analisi di malattie infettive. Art. 108. - Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgere mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro il primo biennio. Il tirocinio pratico, previsto per i tre anni di corso, si svolge di norma sotto la guida di un docente della scuola, la guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori di enti convenzionati. Lo studente ha facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno 2/3 dell'orario previsto. Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie. Art. 109. - All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti dal piano di studio secondo l'indirizzo scelto e tenuto conto del tirocinio pratico. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Urbino, 21 ottobre 1991 Il rettore: BO