Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.281 del 30-11-1991)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1988; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' dell'Aquila; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 giugno 1991; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 71. - Sono insegnamenti fondamentali: Biennio: 1) anestesia generale e speciale odontostomatologica - semestrale; 2) biologia generale applicata agli studi medici; 3) chimica; 4) chimica biologica; 5) farmacologia - semestrale; 6) fisica medica; 7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico; 8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia - semestrale; 9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico; 10) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia); 11) materiali dentari; 12) microbiologia - semestrale; 13) odontoiatria conservatrice - triennale - 2 , 3 e 4 anno; 14) patologia generale. Triennio: 15) istituzioni di anatomia ed istologia patologica; 16) chirurgia speciale odontostomatologica - biennale - 3 e 4 anno; 17) clinica odontostomatologica - biennale - 4 e 5 anno; 18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia - semestrale; 19) neurologia - semestrale; 20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) - biennale - 4 e 5 anno; 21) paradontologia - biennale - 4 e 5 anno; 22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica; 23) medicina interna; 24) patologia speciale odontostomatologica - semestrale; 25) pedodonzia - semestrale; 26) protesi dentaria - triennale - 3 , 4 e 5 anno; 27) radiologia generale e speciale odontostomatologica - semestrale. Sono insegnamenti complementari: 1) chirurgia maxillo-facciale; 2) dermatologia e venereologia - semestrale; 3) otorinolaringoiatria - semestrale; 4) statistica sanitaria; 5) scienza dell'alimentazione e della dietetica; 6) lingua inglese; 7) istituzioni di matematica; 8) immunologia generale; 9) fisiopatologia respiratoria; 10) pediatria - semestrale; 11) psichiatria - semestrale. Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la loro frequenza e' obbligatoria. Gli insegnamenti specificamente odontostomatologici di ordine clinico, comportano un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami. Gli studenti che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame. Il tirocinio pratico, relativo ad ogni insegnamento clinico, deve prevedere da parte dei componenti dell'organico, un'assistenza didattica adeguata al numero degli studenti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'Aquila, 11 ottobre 1991 Il rettore: SCHIPPA