Regolamento riguardante modificazione all'art. 59 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, recante: "Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio".(GU n.281 del 30-11-1991)
Vigente al: 15-12-1991
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 41 della legge 11 giugno 1971, n. 426, recante norme sulla disciplina del commercio; Visto l'art. 59 del regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, che stabilisce le modalita' di indicazione del prezzo di vendita delle merci e le esenzioni dal relativo obbligo; Ravvisata l'opportunita' di apportare modifiche ed integrazioni al predetto art. 59, relativamente ai beni artistici e di antiquariato, ai prodotti di oreficeria ed alle pietre preziose; Sentite le organizzazioni nazionali del commercio, della cooperazione e del turismo; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 maggio 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 18934 del 2 agosto 1991); A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Dopo il primo comma dell'art. 59 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, sono aggiunti i seguenti commi: " 1-bis. Per i soggetti che esercitano le attivita' di vendita al pubblico o di esposizione al fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichita' o di interesse storico o archeologico, l'obbligo di cui al comma 1 puo' essere assolto mediante apposizione del prezzo di vendita sulla documentazione di cui all'art. 2, primo comma, della legge 20 novembre 1971, n. 1062. 1-ter. L'indicazione del prezzo dei prodotti dell'industria orafa e delle pietre preziose esposti per la vendita, ai sensi del comma 1, puo' avvenire mediante apposizione su cartellini collegati dall'oggetto e posti in modo non visibile dall'esterno dell'esercizio". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 agosto 1991 Il Ministro: BODRATO Visto, il Guardasigili: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1991 Registro n. 20 Industria, foglio n. 7 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.