MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 agosto 1991, n. 379 

  Regolamento  riguardante  modificazione  all'art.  59  del  decreto
ministeriale  4  agosto  1988,  n. 375, recante: "Norme di esecuzione
della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio".
(GU n.281 del 30-11-1991)
 
 Vigente al: 15-12-1991  
 

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  41 della legge 11 giugno 1971, n. 426, recante norme
sulla disciplina del commercio;
  Visto l'art.  59  del  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con
decreto  ministeriale  4  agosto  1988,  n.  375,  che  stabilisce le
modalita' di indicazione del prezzo  di  vendita  delle  merci  e  le
esenzioni dal relativo obbligo;
  Ravvisata  l'opportunita' di apportare modifiche ed integrazioni al
predetto art. 59, relativamente ai beni artistici e di  antiquariato,
ai prodotti di oreficeria ed alle pietre preziose;
  Sentite   le   organizzazioni   nazionali   del   commercio,  della
cooperazione e del turismo;
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 30 maggio 1991;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota  n.
18934 del 2 agosto 1991);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  Dopo  il primo comma dell'art. 59 del decreto ministeriale 4 agosto
1988, n. 375, sono aggiunti i seguenti commi:
  " 1-bis. Per i soggetti che esercitano le attivita' di  vendita  al
pubblico  o  di esposizione al fine di commercio di opere di pittura,
di scultura, di grafica, di oggetti  di  antichita'  o  di  interesse
storico  o  archeologico,  l'obbligo  di  cui  al comma 1 puo' essere
assolto  mediante   apposizione   del   prezzo   di   vendita   sulla
documentazione  di  cui  all'art.  2,  primo  comma,  della  legge 20
novembre 1971, n. 1062.
   1-ter. L'indicazione del prezzo dei prodotti dell'industria  orafa
e delle pietre preziose esposti per la vendita, ai sensi del comma 1,
puo'   avvenire   mediante   apposizione   su   cartellini  collegati
dall'oggetto   e   posti   in   modo   non   visibile    dall'esterno
dell'esercizio".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 7 agosto 1991
                                                 Il Ministro: BODRATO
Visto, il Guardasigili: MARTELLI
  Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1991
  Registro n. 20 Industria, foglio n. 7
AVVERTENZA:
   Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.  10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al  solo  fine
di  facilitare  la  lettura  delle disposizioni di legge modificate o
alle quali e' operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.