Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di modificazione del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Colli Albani" e proposta del relativo schema di disciplinare modificato.(GU n.288 del 9-12-1991)
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Colli Albani", ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo - ai fini dell'emanazione del decreto Presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 sopra citato - il testo del disciplinare di produzione di cui trattasi modificato come appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Colli Albani" Art. 1. - La denominazione di origine controllata "Colli Albani" e' riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. - Il vino a denominazione di origine controllata "Colli Albani" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la composizione ampelografica appresso indicata: Malvasia bianca di Candia, localmente nota come Malvasia rossa: fino ad un massimo del 60%. Trebbiano toscano, Trebbiano romagnolo, Trebbiano giallo e Trebbiano di Soave, da soli o congiuntamente: dal 25 al 50%; Malvasia del Lazio, localmente nota come Malvasia puntinata: dal 5 al 45%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve delle varieta' di vitigni bianchi "raccomandati" o "autorizzati" per la provincia di Roma presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10% del totale, con esclusione delle uve dei vitigni delle varieta' Moscato. Art. 3. - Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto i territori amministrativi comunali di Ariccia ed Albano ed in parte quelli di Roma, Pomezia, Castelgandolfo e Lanuvio. Tale zona e' cosi' delimitata: in prossimita' della riva est del lago di Albano, alla confluenza dei confini comunali di Albano e Castelgandolfo (quota 519), la linea di delimitazione segue il confine di Castelgandolfo in direzione nord-ovest fino ad incrociare, in localita' Montanaccio, la retta passante per le quote 325 (localita' Pascolato) e 337 (localita' Montanaccio); scende lungo tale retta ed il suo prolungamento, sino alla sponda del lago e prosegue lungo la riva verso sud fino ad incontrare la quota 293 all'altezza del centro abitato di Castelgandolfo. Da quota 293 raggiunge in linea retta quota 426, in direzione di Castelgandolfo che attraversa verso sud-ovest per incontrare, all'uscita, la strada che passa tra la villa Torlonia ed il seminario dei Gesuiti Bernesi, prosegue lungo tale strada sino ad incontrare la via Appia (strada statale n. 7) al km 23 + 250 e poi sulla medesima in direzione nord-ovest incrocia il confine comunale tra Castelgandolfo e Marino seguendolo, in direzione nord-ovest, sino al suo incrocio con la Nettunense (strada statale n. 207), lungo questa via scende verso sud fino ad incontrare, in localita' Pavona, il confine di Albano che segue in direzione ovest. Seguendo sempre tale confine comunale raggiunge, presso la localita' Egidi, la strada che conduce ad Albano; il limite prosegue per tale strada verso ovest, fino ad incrociare la via che conduce al colle della Certosa e lungo questa ed il suo proseguimento raggiunge il punto di confluenza tra il Fosso di S. Maria la Fornarola ed il Fosso di Paglian Casale, da qui seguendo una linea retta in direzione nord raggiunge il Fosso dei Preti (500 mt. prima che questi si congiunga verso est con il confine di Marino) segue tale fosso verso ovest ed il suo proseguimento, che prende il nome di Fosso di Casale Abbruciato, sino a raggiungere la linea ferroviaria Roma-Napoli lungo la quale discende verso sud, sino all'incrocio con la strada di Valle Caia che segue sino al km 6,100 (localita' Casale Valle Caia); da qui seguendo il sentiero in direzione sud raggiunge il Fosso di Valle Caia che segue nella stessa direzione sino a quota 68 sul Fosso delle Vittorie per poi raggiungere il Fosso Pescarella a circa 500 mt. dal casale omonimo, risale lungo il Fosso di Torre Bruno sino a raggiungere la strada ferrata della linea Roma-Napoli, che discende verso sud sino ad incrociare il confine della provincia di Latina. Prosegue per tale confine, verso ovest, sino all'incrocio con la via di Anzio a quota 128 in prossimita' del km. 13. Segue la strada provinciale che dalla Nettunense porta a Lanuvio e superata la quota 162 di circa 250 mt. incrocia, sul lato sinistro, la strada dei Vinciguerra, che percorre per circa mt. 300 fino a raggiungere il Fosso dell'Acqua Chiara ad ovest di Valeri. Discende detto fosso fino alla briglia di Vimmercati, e percorrendo la strada della Collettara raggiunge la strada consortile di Monte Giove Vecchio, che segue verso nord (circa mt. 300) e poco dopo aver superato l'ingresso del Casale di S. Giovanni, all'altezza della stradina di Giuseppe Urazi o Spadino, de- via verso nord-ovest, e con una linea retta in direzione dell'elettrodotto esistente, si congiunge con la strada comunale di Monte Giove Nuovo e quindi al confine comunale di Ariccia. Segue verso nord il confine comunale di Ariccia sino ad incrociare, presso la sorgente del Pescaccio, il confine comunale di Albano, prosegue lungo il medesimo in direzione nord fino alla sua confluenza con quello di Castelgandolfo (q. 519). Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Colli Albani" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Colli Albani" non deve essere superiore a q.li 165 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi il 20% il limite medesimo. La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa superi detto limite, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata. Art. 5. - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata "Colli Albani" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di gradi 10,00. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Art. 6. - Il vino a denominazione di origine controllata "Colli Albani" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: dal giallo paglierino al paglierino scarico; odore: vinoso e delicato; sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, caratteristico, fruttato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 per cento; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 7. - Il vino a denominazione di origine controllata "Colli Albani" proveniente da uve che abbiano almeno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di gradi 11 e che venga immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo non inferiore a 11,5 per cento, puo' portare in etichetta la qualificazione "Superiore" con l'obbligo di indicare l'annata di produzione delle uve. La denominazione di origine controllata "Colli Albani" puo' essere utilizzata per designare il vino "Spumante" ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti nel presente disciplinare di produzione ed a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello "Spumante" siano effettuate in stabilimenti siti nell'ambito della provincia di Roma. La denominazione di origine controllata "Colli Albani" puo' essere utilizzata per designare il vino "Novello" ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti nel presente disciplinare di produzione a condizione che il vino sia imbottigliato entro il 20 dicembre della annata di produzione delle uve. Art. 8. - Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' consentito altresi', l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e localita', comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Il vino a denominazione di origine controllata "Colli Albani" Superiore deve essere confezionato in contenitori di vetro con chiusura a sughero e di capacita' non superiore a litri 1,500. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine "Colli Albani" puo' figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purche' veritiera e documentabile.