N. 708 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 ottobre 1991
N. 708 Ordinanza emessa il 7 ottobre 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Verona nel procedimento penale a carico di Morari Guido Processo penale - Procedimenti speciali - Procedimento innanzi al pretore - Decreto penale - Notifica al difensore - Omessa previsione - Nomina di un difensore di ufficio prevista solo nella fase successiva all'opposizione - Irrazionalita' - Compressione del diritto di difesa - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale (su analoga questione) n. 344/1991 - Richiesta di riesame. (C.P.P. 1988, artt. 460 e 565). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.49 del 11-12-1991 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 6198/1991 r.g.p.m., n. 7898/1991 r.g.g.i.p.; Vista la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, proposta dal p.m. in data 24 settembre 1991, nei confronti del sig. Guido Morari; Rilevato che secondo la normativa vigente non e' prevista la notifica del decreto penale di condanna al difensore (previa sua eventuale nomina, se gia' non avvenuta nel corso della fase delle indagini preliminari); Rilevato che con sentenza n. 344 dell'11-15 luglio 1991 la Corte costituzionale ha peraltro gia' dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 459, 460 e 461 in relazione all'art. 565.1 del c.p.p., sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Milano, con ordinanza 10 novembre 1990; Rilevato che nella motivazione di quella sentenza, relativamente ai profili di legittimita' costituzionale prospettati in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in particolare il punto 4.1, in Gazzetta Ufficiale 1a serie speciale, n. 30, del 31 marzo 1991, si aderisce ad un'interpretazione della normativa afferente la problematica della emissione del decreto di citazione al giudizio dibattimentale, conseguente alla opposizione, che questo magistrato ritiene, modestamente ma con convinzione, non condivisibile e che tuttavia pare essere premessa logico-sistematica necessaria nella formazione della decisione della Corte; Ritenuto pertanto che sembra doveroso risollevare la medesima questione di costituzionalita', sia per proporre all'attenzione della Corte la possibile diversa interpretazione (se e' vero infatti che la Corte costituzionale non ha funzione nomofilattiva, tuttavia e' evidente l'influenza indubbia che l'autorevolezza dell'organo attribuisce anche ai passaggi argomentativi delle sue pronunzie), sia per richiedere alla medesima se - nell'ipotesi in cui la tesi interpretativa prospettata da questo ufficio venga considerata quantomeno legittimamente prospettabile, se non anche preferibile a quella criticata - l'incidenza della questione sia tale da determinare una diversa conclusione del giudizio di costituzionalita'; O S S E R V A La questione interpretativa che si pone e' quella se il decreto di citazione al giudizio dibattimentale pretorile, emesso dal g.i.p. a seguito dell'opposizione al decreto penale di condanna, sia soggetto alla normativa prevista per il decreto emesso dal p.m. ( ex artt. 560.1 e 555.1, lett. e), e 3 del c.p.p.) ovvero se per esso non debba trovare applicazoine la normativa di cui agli artt. 464.1 e 456.3 del c.p.p.: in particolare, il problema e' quindi se il decreto di citazione debba essere notificato almeno quarantacinque giorni prima ovvero se siano sufficienti i venti giorni. Conseguenza di questa seconda ipotesi e' la non possibilita' di richiedere il giudizio abbreviato, se non contestualmente all'opposizione. Orbene, a giudizio di questo magistrato, la seconda soluzione interpretativa trova sostegno nel combinato disposto degli artt. 549, 565.1, 461.1, 456.3 e 5 del c.p.p., nonche' in ragioni di ordine sistematico. In assenza di disposizioni espressamente deroganti, infatti, deve trovare applicazione il principio generale posto dall'art. 549 del c.p.p. (secondo il quale nel procedimento davanti al pretore si osservano le norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili), specificamente confermato, nella materia de qua, dal primo comma dell'art. 565 ("si osservano le norme relative al procedimento per decreto per i reati di competenza del tribunale"). Cio' comporta il richiamo al giudizio immediato per determinare il termine a comparire, che va quindi individuato nei venti giorni di cui agli artt. 464.1 e 456.3 del c.p.p.; tale richiamo, che e' alla struttura del decreto di citazione proprio del giudizio immediato, consente tra l'altro di risolvere normativamente (ritenendolo doveroso in ossequio alla norma ex art. 456.3 e 5 del c.p.p.) il problema della comunicazione al p.m. della avvenuta fissazione del dibattimento, si' da consentirne la doverosa attivazione in relazione alle eventuali citazioni di testi o attivita' integrative d'indagine. Questa soluzione pare soddisfare anche ragioni logico-sistematiche: non vi e' motivo infatti, in un processo che dovrebbe essere ispirato a criteri di "massima semplificazione", di ritenere applicabile anche a questo decreto il termine di quarantacinque giorni; esso e' di cosi' anomala estensione al solo fine di consentire all'imputato, destinatario per la prima volta di un atto che costituisce esercizio dell'azione penale (il decreto emesso dal p.m.), di attivarsi tempestivamente per richiedere i procedimenti speciali, a norma degli artt. 555.1, lett. e), 556.2 e 560.1. Nel caso di decreto penale (atto con il quale gia' l'imputato sa essere esercitata l'azione penale) e' solo con l'atto di opposizione che l'imputato puo' proporre la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero quelle di applicazione della pena o di oblazione davanti al g.i.p. secondo il disposto dell'art. 565.2 del c.p.p., dopo essere stato espressamente avvertito della relativa facolta' ( ex artt. 565.1 e 460.1, lett. e)) (potra' poi ancora riproporre l'istanza di cosidetto patteggiamento e quella di oblazione avanti al pretore del dibattimento, ma solo grazie ad altre norme, gli artt. 563 del c.p.p., 162 e 162- bis del c.p.). L'assenza nel processo pretorile dell'istituto del giudizio immediato (mancando un'udienza preliminare ex artt. 416 e segg. del c.p.p.) e' irrilevante, giacche' il richiamo al giudizio immediato operato nelle e dalle norme prima ricordate e' richiamo alle modalita' di introduzione a quel giudizio (termini, notifiche, comunicazioni). Un'ultima considerazione sia consentita: la tesi proposta pare non essere lesiva di alcun diritto di difesa, potendo l'imputato (se assistito tecnicamente? .. ...) esercitare tutte le scelte che l'ordinamento gli consente gia' in sede di opposizione; del resto apparirebbe, come gia' accennato, del tutto stridente con le esigenze e lo spirito della massima semplificazione una ricostruzione che consentisse, oltretutto per reati per lo piu' modesti ed a breve termine prescrizionale ed in situazioni di evidenza della prova (che secondo la relazione al progetto preliminare costituisce il presupposto logico dell'istituto), il moltiplicarsi dei tempi e delle occasioni per effettuare le medesime scelte. Sono queste le ragioni che, a giudizio di questo ufficio, consentono di sollevare nuovamente, nello spirito e nei limiti in precedenza, la questione di legittimita' costituzionale di cui al dispositivo. La rilevanza della questione e' evidente (se accolta, questo g.i.p. dovrebbe nominare all'imputato un difensore di ufficio e disporre la notifica del decreto anche a questi); i parametri di costituzionalita' sono quelli di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per le ragioni indicate nell'ordinanza di rimessione e nella sentenza indicate in epigrafe.
P. Q. M. Dichiara d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 565 e 460 del c.p.p., nella parte in cui non prevedono che con il decreto di condanna il giudice per le indagini preliminari nomini un difensore all'imputato che ne sia privo e che il decreto sia notificato anche al difensore; Sospende il presente procedimento; Ordina l'immediata trasmissoine degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata all'imputato e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato al p.m. ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Verona, il 7 ottobre 1991. Il giudice per le indagini preliminari: CITTERIO Il collaboratore di cancelleria: FICARA 91C1263