Modificazioni al modello dei certificati di partecipazione ai fondi comuni d'investimento mobiliare: eliminazione dell'obbligo di riproduzione del regolamento di gestione del fondo.(GU n.292 del 13-12-1991)
IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Visto l'art. 3, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77, recante disposizioni per l'istituzione e la disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare; Visto il proprio provvedimento dell'8 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1983, con il quale e' stato approvato il modello dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi stessi; Visto il proprio provvedimento del 6 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 29 agosto 1984, con il quale sono state apportate modifiche alle dimensioni dei modelli medesimi; Tenuto conto che il testo del regolamento del fondo comune e' consegnato al sottoscrittore nell'ambito delle operazioni di ingresso nel fondo; Avuto presente che delle modifiche successivamente apportate al regolamento del fondo e' data notizia a mezzo stampa; Dispone: 1. A parziale modifica dei provvedimenti dell'8 luglio 1983 e del 6 agosto 1984 richiamati in epigrafe, i certificati rappresentativi di quote di fondi comuni non devono contenere la riproduzione del testo del regolamento del fondo di cui agli articoli 2 e 7, comma 3, lettera b), della legge 23 marzo 1983, n. 77. 2. Per i certificati in circolazione alla data del presente provvedimento, l'eliminazione delle norme regolamentari su di essi riportate dovra' avvenire in occasione di operazioni di conversione, frazionamento o raggruppamento. 3. Il testo regolamentare eventualmente riprodotto sui certificati non ancora emessi andra' obliterato in occasione della loro emissione con apposita sbarratura. Roma, 2 dicembre 1991 Il Governatore: CIAMPI