Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di societa' cooperative e di organismi di fatto operanti nelle province di Cremona e Verona.(GU n.292 del 13-12-1991)
Con decreto ministeriale 22 novembre 1991, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di societa' cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono cosi' determinate: Provincia di Cremona: facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici nell'ambito di scali F.S., porti fluviali: 48a classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di lire 1.337.000 mensili: attivita' preliminari e complementari del facchinaggio: mattazione e scuoiatura; presa e consegna, recapiti in loco: 48a classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.337.000 mensili. Con decreto ministeriale 22 novembre 1991, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci della "Cooperativa macellatori e facchinatori carni a r.l." unico organismo esercente nella provincia di Verona tale attivita' presso il pubblico macello di Verona, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono cosi' determinate: 45a classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.213.000 mensili.