MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 dicembre 1991 

  Determinazione dei moltiplicatori da applicare, a partire dal 1992,
alle  rendite catastali dei fabbricati e dei terreni per stabilire il
valore  minimo  da  dichiarare  ai  fini  dell'imposta  di  registro,
dell'imposta  sulle successioni e donazioni, e delle connesse imposte
ipotecarie e catastali, e dell'imposta  comunale  sull'incremento  di
valore degli immobili.
(GU n.295 del 17-12-1991)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visti  gli  articoli  33,  34 e 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico  delle  imposte  sui
redditi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973,
n.  604,  concernente,  fra  l'altro, la revisione degli estimi delle
unita' immobiliari urbane, nonche'  la  variazione  delle  unita'  di
misura   della   consistenza  e  la  revisione  degli  estimi  e  del
classamento del catasto terreni;
  Visti i decreti ministeriali  20  gennaio  1990,  pubblicati  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  31 del 7 febbraio 1990, con i quali e' stata
disposta la revisione generale  degli  estimi  del  catasto  edilizio
urbano, e del catasto terreni;
  Visti  gli  articoli  28 e 29 del regolamento per la formazione del
catasto edilizio urbano, approvato con decreto del  Presidente  della
Repubblica 1› dicembre 1949, n. 1142;
  Visto  il comma 4 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405,
relativo alla revisione degli estimi del catasto edilizio urbano;
  Visto l'art.  8  del  decreto-legge  13  settembre  1991,  n.  299,
convertito  nella  legge  18  novembre  1991,  n.  363, in materia di
determinazione della base imponibile dei  fabbricati  e  dei  terreni
iscritti   in   catasto,   ai   fini  della  liquidazione  dell'INVIM
straordinaria;
  Ritenuto che occorre  provvedere  al  coordinamento  con  le  nuove
tariffe  d'estimo  dell'art.  52  del  testo unico delle disposizioni
concernenti  l'imposta  di  registro,  approvato  con   decreto   del
Presidente  della  Repubblica  26 aprile 1986, n. 131, e dell'art. 34
del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346;
                              Decreta:
  Il  moltiplicatore di cento volte di cui all'art. 52, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.  131,
all'art.  34,  quinto comma, del decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 346, e all'art. 12, primo comma, del decreto-legge 14 marzo  1988,
n.  70, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 13
maggio 1988, n. 154, si applica all'ammontare delle rendite catastali
determinate sulla  base  delle  nuove  tariffe  d'estimo  recate  dal
decreto  ministeriale  27  settembre 1991, nella stessa misura per le
unita' immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con le
esclusioni di quelle classificate nelle categorie A/10  e  C/1,  alle
quali si applica, rispettivamente, nella misura pari a cinquanta ed a
trentaquattro.
  Per le unita' immobiliari classificate nei gruppi D ed E si applica
all'ammontare della nuova rendita attribuita per stima diretta, nella
misura pari, rispettivamente, a cinquanta ed a trentaquattro.
  Per i terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti urbanistici
prevedono   la  destinazione  edificatoria,  continua  ad  applicarsi
all'ammontare  del  reddito  dominicale  risultante  in  catasto   il
moltiplicatore pari a settantacinque.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 dicembre 1991
                                                 Il Ministro: FORMICA