N. 451 SENTENZA 4 - 13 dicembre 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego   pubblico   -   Istruzione   universitaria   -   Commissioni
 giudicatrici per i giudizi di idoneita' a professore associato -
 Docenti  universitari  in  aspettativa  obbligatoria  per  la   loro
 formazione  -  Elettorato  passivo  -  Esclusione  - Nessuna modifica
 introdotta dalla norma impugnata - Non fondatezza.
 
 (Legge 5 agosto 1988, n. 341, art. 1).
 
 (Cost., artt. 3, 24, 102, 104, primo comma, e 108, secondo comma).
(GU n.50 del 18-12-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 5
 agosto 1988, n. 341 (Interpretazione autentica degli articoli 13 e 44
 del  d.P.R.  11  luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 5 della legge 9
 dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi universitari), promossi
 con undici ordinanze emesse dal  Tribunale  amministrativo  regionale
 del  Lazio,  iscritte rispettivamente ai nn. 322, 323, 365, 366, 367,
 368, 369,  370,  371,  372  e  373  del  registro  ordinanze  1991  e
 pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica nn. 21 e 22,
 prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visti  gli  atti  di  costituzione  di  Balbi  Raffaele,  Mascione
 Vincenzo, Janes  Carratu'  Francesco,  Giuffre'  Adriano,  Vannicelli
 Luigi, De Luca Nicoletta, nonche' l'atto di intervento del Presidente
 del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  5  novembre  1991  il  Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Uditi l'avvocato Franco Gaetano Scoca per Balbi Raffaele, Mascione
 Vincenzo, Janes  Carratu'  Francesco,  Giuffre'  Adriano,  Vannicelli
 Luigi,  De  Luca Nicoletta e l'Avvocato dello Stato Carlo Tonello per
 il Presidente del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con undici  ordinanze  d'identico  contenuto,  emesse  il  21
 novembre  1990,  il  Tribunale  amministrativo  regionale  del Lazio,
 decidendo su altrettanti ricorsi contro il Ministero  della  Pubblica
 istruzione   (ora   Ministero   dell'Universita'   e   della  Ricerca
 scientifica e  tecnologica)  proposti  da  Moschella  Mario,  D'Avack
 Alessandro,  Notaro Luigi, Balbi Raffaele, Mascione Vincenzo, La Rana
 Anna, Dente Maria Grazia, Janes Carratu' Francesco, Giuffre' Adriano,
 Vannicelli Luigi, De Luca Nicoletta, per l'annullamento  dei  giudizi
 di   non  idoneita'  a  professore  associato  (II  tornata)  per  il
 raggruppamento  n.  010,  ha  sollevato  questione  di   legittimita'
 costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24, 102, 104, primo comma,
 e  108,  secondo comma, della Costituzione, dell'art. 1 della legge 5
 agosto 1988,  n.  341,  nella  parte  in  cui  riconosce  ai  docenti
 universitari  in aspettativa obbligatoria l'elettorato passivo per la
 formazione delle commissioni giudicatrici per i giudizi di  idoneita'
 a professore associato.
    Esaminando  un  motivo aggiunto proposto dai ricorrenti a sostegno
 della pretesa illegittimita' del decreto ministeriale di nomina della
 commissione giudicatrice perche' formato in violazione dell'art.  13,
 primo  comma,  del  d.P.R. n. 382 del 1980 - avendo l'Amministrazione
 inserito nel tabulato concernente l'elettorato passivo  del  suddetto
 raggruppamento  il  nome  di un professore in aspettativa per mandato
 parlamentare, con conseguente alterazione  del  corretto  svolgimento
 delle  successive elezioni e quindi illegittimita' della composizione
 della commissione che avrebbe poi travolto  i  giudizi  espressi  nei
 confronti  dei  ricorrenti  -  il  giudice  a quo rileva che la norma
 impugnata, nonostante la qualificazione  d'interpretazione  autentica
 datale  dal  legislatore,  avrebbe  in  realta'  introdotto una nuova
 disciplina con  effetto  retroattivo,  disponendo  che  i  professori
 universitari  collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi del cit.
 art. 13 del d.P.R. n. 382 del 1980 conservano l'elettorato  attivo  e
 passivo  per  la  formazione  delle  commissioni  giudicatrici  per i
 giudizi di idoneita'  a  professore  associato  e  delle  commissioni
 giudicatrici  per  i  concorsi a professore universitario ordinario o
 associato "nei casi in cui le  operazioni  per  la  formazione  della
 commissione  siano  iniziate prima dell'entrata in vigore dell'art. 5
 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, anche se  la  conclusione  delle
 operazioni  anzidette  e  la  nomina della commissione siano avvenute
 successivamente".
    Si osserva in ordinanza che l'aspettativa comporta la  sospensione
 di tutte le funzioni connesse all'ufficio, salvo quelle espressamente
 consentite, tra cui certo non figura - nell'art. 13, primo comma, del
 d.P.R.   n.   382   del   1980  -  la  partecipazione  a  commissioni
 giudicatrici. E poiche' il collocamento in  aspettativa  obbligatoria
 di  cui  all'art.  13  e'  teso  a consentire al docente di assolvere
 all'incarico  extrauniversitario  e  ad  evitare  che  si   producano
 riflessi    negativi    sul   buon   andamento   dell'amministrazione
 universitaria, l'esclusione dall'elettorato  passivo  trova  conferma
 anche  in  ragioni di intrinseca coerenza con la ratio legis connessa
 con  la  particolare  gravosita'   dei   lavori   delle   commissioni
 giudicatrici. Considerazioni, queste ultime, che sarebbero avvalorate
 dalla  statuizione dell'art. 5 della legge n. 705 del 1985 che, prev-
 edendo che i  professori  universitari  in  aspettativa  obbligatoria
 "mantengono   il   solo   elettorato   attivo  (  ..)",  col  termine
 "mantengono" si riferirebbe non alla disciplina precedente,  ma  alla
 posizione  del  docente che conserva il diritto di voto anche durante
 l'aspettativa.
    Da  tale  portata  dell'art.  13  del  d.P.R.  n.  382  del   1980
 conseguirebbe   la  natura  sostanzialmente  innovativa  della  norma
 impugnata. L'intervento del  legislatore  s'inserirebbe  anzi  in  un
 contesto in cui sono stati presentati e talora accolti in primo grado
 numerosi   ricorsi   che   sostengono  l'illegittimita'  dell'operato
 dell'Amministrazione,    sicche'    sarebbe    evidente     l'intento
 d'interferire  sui  giudizi  in  corso. Di qui nascerebbero ulteriori
 dubbi di costituzionalita' con riferimento agli artt. 24,  102,  104,
 comma primo, e 108, comma secondo.
    Rileva   altresi'   il  giudice  a  quo  che  la  norma  impugnata
 introdurrebbe la nuova disciplina con effetto retroattivo,  dovendosi
 ritenere  che i provvedimenti di nomina avviati prima dell'entrata in
 vigore della legge n.  705  del  1985  fossero  tutti  nel  frattempo
 conclusi.
    2.  -  Intervenuta  in  rappresentanza e difesa del Presidente del
 Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato rileva che la  legge
 puo'  sempre  affermare  princip/'  che  si  ritengano  di necessaria
 applicazione e che, quando l'interpretazione autentica sia  contenuta
 in  una legge successiva, essa e' solo retroattiva, andando a formare
 una  sola  dichiarazione  di  volonta'  del  legislatore  con  vigore
 dall'emanazione della norma base.
     Quanto  alla  pretesa interferenza della norma interpretativa con
 l'esercizio della funzione giurisdizionale,  l'Avvocatura,  ricordato
 che   la   norma   impugnata   avrebbe   inteso   eliminare  per  via
 interpretativa l'incertezza relativa  all'applicazione  dell'art.  13
 del  d.P.R.  n.  382  del  1980,  afferma  che non v'e' stata lesione
 dell'autonomia della funzione  giurisdizionale  ne'  del  diritto  di
 difesa  del  cittadino,  in quanto l'amministrazione ha rispettato il
 giudicato nei suoi limiti soggettivi ed oggettivi.
    3.  -  Nell'approssimarsi  dell'Udienza,  la  difesa  della  parte
 privata  Nicoletta  De  Luca (R.O. n. 373 del 1991) ha presentato una
 lunga memoria, insistendo  per  l'accoglimento  della  questione.  In
 altre  memorie  presentate  dalla  stessa difesa per le parti private
 Raffaele Balbi (R.O. n. 366 del 1991), Vincenzo Mascione (R.O. n. 367
 del 1991), Francesco Janes Carratu' (R.O. n. 370 del  1991),  Adriano
 Giuffre'  (R.O.  n.  371 del 1991), Luigi Vannicelli (R.O. n. 372 del
 1991) ci si richiama allo scritto defensionale prodotto per la  parte
 Nicoletta  De  Luca,  insistendosi parimenti per l'accoglimento della
 questione.
    La difesa ribadisce e sviluppa le argomentazioni del giudice a quo
 intese  ad  affermare  la  portata  innovativa (e non interpretativa)
 della norma impugnata:  da  cio'  discenderebbe  l'impossibilita'  di
 riconoscerle  natura  retroattiva.  In definitiva, la legge impugnata
 sarebbe  intervenuta  a  rideterminare  una  materia  (quella   delle
 attivita'   consentite   al   professore   collocato  in  aspettativa
 obbligatoria) prima diversamente disciplinata: la prova migliore  del
 carattere  innovativo  e  non  interpretativo della norma sarebbe che
 essa dispone solo per un limitato periodo di tempo -  cioe'  fino  al
 dicembre  1985  -  un  regime eccezionale destinato a non vigere piu'
 dopo quella data.
    Quanto,  poi,  al  rapporto  tra  legge  c.d.   interpretativa   e
 precedente  interpretazione degli organi giurisprudenziali, rileva la
 difesa  che,  se  la  nuova  disposizione  tende   ad   imporre   una
 interpretazione    che    contrasti    con    quella   degli   organi
 giurisdizionali, al fine evidente di attribuire alla norma  esistente
 una  diversa  ed  opposta  direzione,  non  sembra  che  ci  si muova
 nell'area dell'interpretazione autentica: nella fattispecie la  legge
 n.  341  del  1988  e'  intervenuta  quando  gia'  vi erano state due
 pronunce del T.A.R. Lazio  e  del  Consiglio  di  Stato  che  avevano
 interpretato  il  regime  delle  incompatibilita'  nel  senso  che  i
 professori  collocati  in  aspettativa  obbligatoria  non   potessero
 mantenere   ne'   l'elettorato  attivo  ne'  quello  passivo  per  la
 formazione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi universitari.
                        Considerato in diritto
    1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,  con  undici
 ordinanze  di  identico contenuto del 21 novembre 1990 (R.O. nn. 322,
 323, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372 e 373 del 1991)  solleva,
 in  riferimento  degli  artt.  3,  24,  102, 104, primo comma, e 108,
 secondo  comma,  della  Costituzione,   questione   di   legittimita'
 costituzionale,  dell'art.  1  della  legge  5  agosto  1988,  n. 341
 (Interpretazione autentica degli artt. 13 e 44 del d.P.R.  11  luglio
 1980,  n.  382, e dell'art. 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in
 materia di concorsi universitari),  "nella  parte  in  cui  riconosce
 l'elettorato   passivo   ai   docenti   universitari  in  aspettativa
 obbligatoria per la formazione delle commissioni giudicatrici  per  i
 giudizi di idoneita' a professore associato".
    2. - La questione non e' fondata.
    Il  quesito posto alla Corte e' se la norma impugnata, anziche' di
 interpretazione autentica come il legislatore l'ha  qualificata,  sia
 di    sanatoria    di    conseguenze    di    comportamenti   erronei
 dell'Amministrazione,  con  efficacia  innovativa  e  retroattiva,  e
 pertanto leda i parametri costituzionali invocati.
    L'art. 13, penultimo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nel
 suo   testo   originario,  si  limitava  a  garantire  ai  professori
 universitari collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni  di
 incompatibilita'  la  possibilita'  di  svolgere  a  domanda,  presso
 l'Universita' in cui fossero titolari, cicli di conferenze, attivita'
 seminariali  e  di  ricerca.  Nell'assenza  di  qualunque  previsione
 riformatrice sull'elettorato attivo e passivo per la formazione delle
 commissioni  concorsuali,  si apriva una fase di incertezza normativa
 non colmabile per deduzione dalla ratio della riforma  del  1980,  di
 incompatibilita'  di  principio  tra  impegni  accademici,  politici,
 amministrativi, economici.
    Dato  che  l'elettorato  attivo e passivo per la scelta dei futuri
 colleghi nella funzione docente e' essenziale proprieta' dello status
 di professore universitario, l'Amministrazione  non  ha  ritenuto  di
 inferire  dal  silenzio  della  legge  la  perdita automatica di tale
 prerogativa, considerata  anche  la  transitorieta'  e  la  aleatoria
 durata  della  posizione  di  aspettativa,  specie  per gli eletti in
 rappresentanze politiche o nominati ad incarichi governativi.
    L'inserimento dei professori  in  aspettativa  obbligatoria  negli
 elenchi    degli    elettori    e   degli   eleggibili,   predisposti
 dall'Amministrazione  per  la  tornata  concorsuale  del  1984,  rese
 necessario l'intervento del legislatore con legge 9 dicembre 1985, n.
 705  (Interpretazione,  modificazioni  ed  integrazioni  al d.P.R. 11
 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della  docenza  universitaria,
 relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e
 didattica),  il  cui  art.  5,  andando  a  sostituire il sesto comma
 dell'art. 13 del d.P.R. n. 382 del 1980, stabilisce che i  professori
 in   aspettativa   "mantengono  il  solo  elettorato  attivo  per  la
 formazione delle commissioni  di  concorso  e  per  l'elezione  delle
 cariche accademiche ( ..)".
    Il  tardivo  sopravvenire del chiarimento legislativo non impediva
 che fossero effettuate le operazioni di formazione delle  commissioni
 concorsuali  predisposte  dall'Amministrazione  sul presupposto della
 conservazione  da  parte  dei   professori   in   aspettativa   anche
 dell'elettorato  passivo.  Il  contenzioso amministrativo derivatone,
 aggravando  il  disordine  interpretativo,  ha  imposto  un   secondo
 intervento  del  legislatore  con  la  legge  5  agosto 1988, n. 341,
 d'interpretazione autentica sia dell'art. 13 del d.P.R.  n.  382  del
 1980,  sia dell'art. 5 della legge n. 705 del 1985. L'art. 1 di detta
 legge  riconosce  che   i   professori   collocati   in   aspettativa
 obbligatoria  ai  sensi  dell'art.  13  del  d.P.R.  n.  382 del 1980
 conservano l'elettorato attivo e  passivo  per  la  formazione  delle
 commissioni  giudicatrici  per  i  giudizi  di idoneita' a professore
 associato  e  delle  commissioni  giudicatrici   dei   concorsi   per
 professore  universitario  ordinario  o associato "nei casi in cui le
 operazioni per la formazione della commissione siano  iniziate  prima
 dell'entrata  in  vigore  dell'art. 5 della legge 9 dicembre 1985, n.
 705, anche se la conclusione delle operazioni anzidette e  la  nomina
 della commissione siano avvenute successivamente".
    3.  - Non c'e' alcun dubbio che la natura delle disposizioni della
 legge n. 341 del 1988 corrisponda all'autoqualificazione di norma  di
 interpretazione.
    Meramente   interpretativa   e'   l'operazione  di  riconoscimento
 dell'elettorato attivo e passivo dei professori in aspettativa tra il
 d.P.R. n.  382  del  1980  e  la  legge  n.  705  del  1985.  Questa,
 modificando  ed  integrando  la normativa precedente, mantiene per il
 futuro   il   solo   elettorato   attivo,   non   intendendo    agire
 retroattivamente.  Tuttavia  per  i  concorsi banditi nel 1984, per i
 quali i professori in aspettativa avevano goduto,  per  comportamento
 dell'Amministrazione in via di fatto e per riconoscimento postumo del
 legislatore  in  via di diritto, dell'elettorato attivo e passivo, le
 operazioni di formazione  e  di  nomina  delle  commissioni  potevano
 essere state perfezionate successivamente alla legge n. 705 del 1985:
 in tal caso sarebbe sorta ulteriore controversia interpretativa sulla
 applicabilita'  del  disposto della nuova legge, che mantiene il solo
 elettorato attivo, oppure della normativa  ritenuta  previgente,  che
 conserva  l'elettorato  attivo  e  passivo.  La legge n. 341 del 1988
 chiarisce che quest'ultima  s'intende  reggere  tutta  la  disciplina
 delle  operazioni  di formazione e nomina delle commissioni, iniziata
 prima anche se conclusa dopo l'entrata in vigore  dell'art.  5  della
 legge n. 705 del 1985.
    Come   e'  evidente,  la  norma  impugnata  non  introduce  alcuna
 modifica, dato che il preteso risultato di sanatoria  e'  conseguenza
 della  interpretazione  dell'art.  13, penultimo comma, del d.P.R. n.
 382 del  1980,  come  non  modificativo  della  previgente  normativa
 sull'elettorato attivo e passivo.
    La   novita',   consistente   nella  eliminazione  dell'elettorato
 passivo, e' propria e soltanto della  legge  n.  705  del  1985,  che
 dispone per l'avvenire.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata la questione di legittimita' costituzionale,
 dell'art. 1 della  legge  5  agosto  1988,  n.  341  (Interpretazione
 autentica degli articoli 13 e 44 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e
 dell'art.  5  della  legge  9  dicembre  1985,  n. 705, in materia di
 concorsi universitari), sollevata, in riferimento agli artt.  3,  24,
 102,  104, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dal
 Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze di  cui
 in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.
                       Il presidente: CORASANITI
                        Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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