N. 455 ORDINANZA 4 - 13 dicembre 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale - Nuovo codice - Applicazione della pena a richiesta
 delle parti - Sentenza penale irrevocabile - Efficacia
 nei giudizi civili o amministrativi - Esclusione  -  Questione  gia'
 dichiarata  inammissibile e manifestamente inammissibile (sentenza n.
 443/1990 e ordinanza n. 564/1990) -  Discrezionalita'  legislativa  -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 445, primo comma).
 
 (Cost., artt. 2, 3 e 97).
(GU n.50 del 18-12-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI;
    prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  445,  primo
 comma,  del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
 il 18 febbraio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
 Tribunale di Ancona nel procedimento penale  a  carico  di  La  Rocca
 Carmelo,  iscritta al n. 343 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  22,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 6  novembre  1991  il  Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  G.I.P.  presso  il  Tribunale  di  Ancona,  nel
 procedimento penale a carico di La Rocca Carmelo, con  ordinanza  del
 18  febbraio  1991,  ha sollevato, per la seconda volta, questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 445, primo comma, del codice di
 procedura  penale, nella parte in cui e' detto che la sentenza non ha
 efficacia nei giudizi civili o amministrativi, pur essendo la  stessa
 equiparata  a  una  pronuncia di condanna ai sensi dell'ultimo inciso
 del detto comma;
      che,  a  parere  del  remittente,  la  norma  censurata  sarebbe
 anzitutto  in  contrasto con la direttiva n. 22 della legge di delega
 16 febbraio 1987, n. 81, che evidenzia  il  vincolo  per  il  giudice
 civile,  adito per le restituzioni o il risarcimento del danno, nella
 sentenza penale  irrevocabile,  limitatamente  alla  sussistenza  del
 fatto,  all'affermazione  o  alla  esclusione che l'imputato lo abbia
 commesso, sempre che le parti abbiano partecipato o siano state poste
 in grado di partecipare al processo penale;
      che, inoltre, sarebbe violato l'art. 97  della  Costituzione  in
 quanto  la  definizione  della causa civile subirebbe un inspiegabile
 ritardo, nonche' gli artt. 2 e 3 della Costituzione;
      che nel giudizio  e'  intervenuta  l'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  in  rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
 la quale ha concluso per la infondatezza della questione.
    Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 443 del 1990,  ha
 gia'  dichiarato  la questione, ora di nuovo sollevata, inammissibile
 e, con l'ordinanza n. 564 del 1990, manifestamente inammissibile,  in
 quanto  la  norma  che  nega  alla  sentenza  prevista dall'art. 444,
 secondo comma, del codice di procedura penale efficacia  nei  giudizi
 civili  o amministrativi, riguardando le parti di questi giudizi, non
 potrebbe mai trovare applicazione in un giudizio penale  come  e'  il
 giudizio a quo;
      che,  inoltre,  nel  giudizio  con  applicazione  della  pena  a
 richiesta delle parti, il giudice, se vi  e'  costituzione  di  parte
 civile, non deve decidere sulla relativa domanda;
      che detta previsione, diretta ad incentivare il tipo di giudizio
 di cui trattasi, rientra nel potere discrezionale del legislatore;
      che   non   e'   sindacabile   nel   giudizio   di  legittimita'
 costituzionale siccome non costituisce mero arbitrio;
      che la previsione  contenuta  nello  stesso  articolo  impugnato
 della  equiparazione  della  sentenza  a  una  pronuncia  di condanna
 obbedisce a finalita' di natura strettamente penalistica;
      che i profili nuovi dedotti dal giudice remittente non sono tali
 da fondare una decisione della questione diversa  dalla  declaratoria
 di manifesta inammissibilita'.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 445, primo comma, del codice di
 procedura   penale,  in  riferimento  agli  artt.  2,  3,  97,  della
 Costituzione, sollevata dal Giudice delle indagini preliminari presso
 il Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.
                       Il presidente: CORASANITI
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C1300