N. 719 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 ottobre 1991
N. 719 Ordinanza emessa il 3 ottobre 1991 dal tribunale di Ravenna nel procedimento civile vertente tra Tognacci Mirca e S.r.l. Cooperativa muratori e cementisti di Ravenna Cooperative - Requisiti dei soci delle cooperative - Ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi in numero non superiore al dodici per cento di quello complessivo dei soci - Insufficienza di tale limite nell'attuale situazione socio economica e di organizzazione del lavoro - Prospettato contrasto con il principio costituzionale che riconosce la funzione sociale della cooperazione e ne favorisce l'incremento. (D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, art. 23, terzo comma). (Cost., art. 45).(GU n.51 del 24-12-1991 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza a scioglimento della riserva di cui all'udienza 24 settembre 1991; Rilevato che l'attrice, dott.ssa Mirca Tognacci, richiede al tribunale che venga dichiarato il suo diritto all'accoglimento della domanda di ammissione a socio della "C.M.C. - Cooperativa muratori e cementisti di Ravenna soc. coop. a r.l."; Rilevato che la cooperativa convenuta, costituendosi in giudizio, ha sostanzialmente riconosciuto sotto ogni altro punto di vista la fondatezza della domanda attorea, ma ha fatto presente che al suo accoglimento si oppone (per cui risulta allo stato fondato il rifiuto opposto) la disposizione di cui all'art. 23, terzo comma, del d.l.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, che consente alle cooperative di lavoro "l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente, ma non superiore al 12% di quello complessivo dei soci"; Rilevato che entrambe le parti hanno espresso il convincimento dell'esistenza di un contrasto fra tale disposizione e l'art. 45 della Costituzione, che riconosce la funzione sociale della cooperazione e ne favorisce l'incremento; Ritenuto che la questione di costituzionalita' in tal modo sostanzialmente sollevata da entrambe le parti appare non manifestamente infondata, dal momento che l'art. 45 della Costituzione intende espressamente promuovere e favorire l'incremento della cooperazione in considerazione della funzione sociale dalla stessa svolta, mentre al contrario, nell'attuale situazione socio- economica e di organizzazione del lavoro la citata disposizione del d.l.C.p.S. n. 1577/1947, se pure poteva avere ragione di essere al momento in cui fu emanato, costituisce oggi una causa di freno allo sviluppo della cooperazione, non piu' in grado di adeguarsi prontamente alle esigenze dello sviluppo tecnologico, che richiede un sempre piu' intenso inserimento di elementi tecnici ed amministrativi nelle strutture delle imprese, come dimostra al di la' di ogni dubbio la costante diminuzione anche quantitativo nel tessuto economico nazionale dell'elemento operaio o comunque del lavoro manuale e il contemporaneo, gigantesco aumento della componente tecnica ed amministrativa; Ritenuto che i criteri che stanno alla base della cosiddetta interpretazione evolutiva debbono essere tenuti necessariamente presenti anche nel giudizio di comparazione fra la norma ordinaria e quella costituzionale al fine di valutare la compatibilita' della prima con la seconda e che tale esigenza e' particolarmente avvertita allorche', come nella specie, entrambe le norme affondino le loro radici ed acquistino il loro significato con riferimento alla situazione tecnico ed organizzativa del mondo della produzione e dell'economia e del mercato del lavoro, dal momento che solo in quest'ottica e' possibile precisare la nozione, evidentemente variabile nel tempo, di misure favorevoli alla promozione e all'incremento della cooperazione e valutare se determinate norme operino in tale direzione o non costituiscano invece un elemento frenante o addirittura penalizzante della cooperazione; Ritenuto che lo sviluppo tecnologico ed economico intervenuto rende addirittura intimamente contraddittoria la disposizione in esame in quanto nella massima parte dei casi un numero di elementi tecnici ed amministrativi non superiore al 12% di quello complessivo dei soci e' di gran lunga insufficiente "al buon funzionamento dell'ente" e che, di conseguenza, tale normativa rende ingiustificatamente difficile agli enti cooperativi assicurarsi la collaborazione duratura proprio degli elementi tecnici e amministrativi di maggior valore od esperienza, indotti dalla difficolta' di conseguire un inserimento nella cooperativa per cosi' dire optimo iure, cioe' a titolo di socio, a indirizzarsi verso altre forme occupazionali e piu' gratificanti inserimenti; Ritenuto che la presente controversia non possa essere decisa senza la preventiva risoluzione della sollevata questione di legittimita' costituzionale;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, terzo comma, del d.l.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, per contrasto con l'art. 45 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso e rimette gli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria il presente provvedimento sia notificato alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Ravenna il 3 ottobre 1991. Il giudice istruttore: AGNOLI 91C1287