N. 719 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 ottobre 1991

                                N. 719
      Ordinanza emessa il 3 ottobre 1991 dal tribunale di Ravenna
     nel procedimento civile vertente tra Tognacci Mirca e S.r.l.
             Cooperativa muratori e cementisti di Ravenna
 Cooperative - Requisiti dei soci delle cooperative - Ammissione a
    soci di elementi tecnici ed amministrativi in numero non superiore
    al dodici per cento di quello complessivo dei soci - Insufficienza
    di  tale  limite  nell'attuale  situazione  socio  economica  e di
    organizzazione del lavoro - Prospettato contrasto con il principio
    costituzionale   che   riconosce   la   funzione   sociale   della
    cooperazione e ne favorisce l'incremento.
 (D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, art. 23, terzo comma).
 (Cost., art. 45).
(GU n.51 del 24-12-1991 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato la seguente ordinanza a scioglimento della riserva
 di cui all'udienza 24 settembre 1991;
    Rilevato che  l'attrice,  dott.ssa  Mirca  Tognacci,  richiede  al
 tribunale  che venga dichiarato il suo diritto all'accoglimento della
 domanda di ammissione a socio della "C.M.C. - Cooperativa muratori  e
 cementisti di Ravenna soc. coop. a r.l.";
    Rilevato  che la cooperativa convenuta, costituendosi in giudizio,
 ha sostanzialmente riconosciuto sotto ogni altro punto  di  vista  la
 fondatezza  della  domanda  attorea,  ma ha fatto presente che al suo
 accoglimento si oppone (per cui risulta allo stato fondato il rifiuto
 opposto)  la  disposizione  di  cui  all'art.  23,  terzo  comma, del
 d.l.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, che consente  alle  cooperative
 di  lavoro "l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi
 nel numero strettamente necessario al buon  funzionamento  dell'ente,
 ma non superiore al 12% di quello complessivo dei soci";
    Rilevato  che  entrambe  le  parti hanno espresso il convincimento
 dell'esistenza di un contrasto fra  tale  disposizione  e  l'art.  45
 della   Costituzione,   che   riconosce  la  funzione  sociale  della
 cooperazione e ne favorisce l'incremento;
    Ritenuto  che  la  questione  di  costituzionalita'  in  tal  modo
 sostanzialmente   sollevata   da   entrambe   le   parti  appare  non
 manifestamente  infondata,  dal   momento   che   l'art.   45   della
 Costituzione intende espressamente promuovere e favorire l'incremento
 della  cooperazione  in  considerazione  della funzione sociale dalla
 stessa svolta, mentre al contrario,  nell'attuale  situazione  socio-
 economica  e  di organizzazione del lavoro la citata disposizione del
 d.l.C.p.S. n. 1577/1947, se pure poteva avere ragione  di  essere  al
 momento  in  cui fu emanato, costituisce oggi una causa di freno allo
 sviluppo  della  cooperazione,  non  piu'  in  grado   di   adeguarsi
 prontamente alle esigenze dello sviluppo tecnologico, che richiede un
 sempre piu' intenso inserimento di elementi tecnici ed amministrativi
 nelle strutture delle imprese, come dimostra al di la' di ogni dubbio
 la  costante  diminuzione  anche  quantitativo  nel tessuto economico
 nazionale dell'elemento operaio o comunque del lavoro  manuale  e  il
 contemporaneo,   gigantesco   aumento  della  componente  tecnica  ed
 amministrativa;
    Ritenuto che i criteri  che  stanno  alla  base  della  cosiddetta
 interpretazione   evolutiva  debbono  essere  tenuti  necessariamente
 presenti anche nel giudizio di comparazione fra la norma ordinaria  e
 quella  costituzionale  al  fine  di valutare la compatibilita' della
 prima con la seconda e che tale esigenza e' particolarmente avvertita
 allorche', come nella specie, entrambe le  norme  affondino  le  loro
 radici  ed  acquistino  il  loro  significato  con  riferimento  alla
 situazione tecnico ed organizzativa  del  mondo  della  produzione  e
 dell'economia  e  del  mercato  del  lavoro,  dal momento che solo in
 quest'ottica  e'  possibile  precisare  la   nozione,   evidentemente
 variabile   nel   tempo,  di  misure  favorevoli  alla  promozione  e
 all'incremento della cooperazione e  valutare  se  determinate  norme
 operino  in  tale  direzione  o  non costituiscano invece un elemento
 frenante o addirittura penalizzante della cooperazione;
    Ritenuto che lo  sviluppo  tecnologico  ed  economico  intervenuto
 rende  addirittura  intimamente  contraddittoria  la  disposizione in
 esame in quanto nella massima parte dei casi un  numero  di  elementi
 tecnici  ed amministrativi non superiore al 12% di quello complessivo
 dei soci e'  di  gran  lunga  insufficiente  "al  buon  funzionamento
 dell'ente"    e   che,   di   conseguenza,   tale   normativa   rende
 ingiustificatamente difficile agli enti  cooperativi  assicurarsi  la
 collaborazione    duratura   proprio   degli   elementi   tecnici   e
 amministrativi  di  maggior  valore  od  esperienza,  indotti   dalla
 difficolta'  di conseguire un inserimento nella cooperativa per cosi'
 dire optimo iure, cioe' a titolo di socio, a indirizzarsi verso altre
 forme occupazionali e piu' gratificanti inserimenti;
    Ritenuto  che  la  presente  controversia  non possa essere decisa
 senza  la  preventiva  risoluzione  della  sollevata   questione   di
 legittimita' costituzionale;
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 23, terzo comma, del d.l.C.p.S.
 14 dicembre  1947,  n.  1577,  per  contrasto  con  l'art.  45  della
 Costituzione;
    Sospende  il  giudizio  in  corso  e  rimette  gli atti alla Corte
 costituzionale;
    Ordina che a cura della cancelleria il presente provvedimento  sia
 notificato  alle  parti  e al Presidente del Consiglio dei Ministri e
 comunicato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
 Repubblica.
    Cosi' deciso in Ravenna il 3 ottobre 1991.
                     Il giudice istruttore: AGNOLI

 91C1287