Misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere per il 1992 agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato.(GU n.304 del 30-12-1991)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale; Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata; Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonche' norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania; Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attivita' edilizia; Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto; Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprieta' unita' immobiliare); Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della recettivita' alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616; Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990 con il quale e' stata fissata, per l'anno 1991, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra menzionate; Attesa la necessita' di determinare la commissione onnicomprensiva di cui sopra anche per l'anno 1992; Decreta: La commisione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, e' fissata come appresso: a) 0,95% per i contratti condizionati stipulati nel 1992; b) 0,95% per i contratti definitivi stipulati nel 1992 e relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990; c) 1,45% per i contratti definitivi stipulati nel 1992 e relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988; d) 1,75% per i contratti definitivi stipulati sempre nel 1992 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 1991 Il Ministro: CARLI