MINISTERO DELLA SANITA'

ORDINANZA 24 dicembre 1991 

  Modificazione all'ordinanza ministeriale  4  ottobre  1991  recante
norme  sanitarie  per  l'importazione  dall'estero  di bovini, ovini,
caprini  e  suini  a  seguito  della  sospensione  della   profilassi
vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica in Italia.
(GU n.304 del 30-12-1991)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto l'art. 16 della legge 30 aprile 1976, n. 397,  recante  norme
sanitarie  sugli  scambi  di  animali  tra l'Italia e gli altri Stati
membri della CEE;
  Vista l'ordinanza ministeriale  1›  dicembre  1965,  relativa  alla
disciplina  dell'importazione  di  ruminanti e di suini ai fini della
profilassi dell'afta epizootica;
  Vista   l'ordinanza   ministeriale   8   giugno   1974,    relativa
all'esenzione  della  vaccinazione  antiaftosa  per  bovini,  ovini e
caprini  in  importazione  da  Danimarca,   Irlanda,   Regno   Unito,
Finlandia, Norvegia e Svezia;
  Viste le direttive del Consiglio n. 85/511/CEE del 18 dicembre 1985
e   n.   90/423/CEE  del  26  giugno  1990  che  stabiliscono  misure
comunitarie di lotta contro l'afta epizootica;
  Vista l'ordinanza ministeriale 13 maggio  1991  recante  norme  per
l'esenzione  della  vaccinazione  antiaftosa  per  i  bovini, ovini e
caprini in importazione dai Paesi della CEE e da alcuni  Paesi  terzi
successivamente  modificata  dall'ordinanza  ministeriale  17  luglio
1991;
  Vista l'ordinanza ministeriale 5 agosto 1991 recante  revoca  delle
misure  di profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica
e disposizioni per la vaccinazione  entiaftosa  d'urgenza  e  per  le
emergenze veterinarie;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  del  4 ottobre 1991 recante norme
sanitarie per l'importazione dall'estero di bovini, ovini, caprini  e
suini   a   seguito   della  sospensine  della  profilassi  vaccinale
obbligatoria contro l'afta epizootica in Italia;
  Considerato il parere espresso dal comitato veterinario  permanente
della CEE nella sua seduta del 3, 4 e 5 dicembre 1991;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  All'art.  3, punto 1, dell'ordinanza ministeriale del 4 ottobre
1991, recante  norme  sanitarie  per  l'importazione  dall'estero  di
bovini,  ovini,  caprini  e  suini  a seguito della sospensione della
profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica in Italia,
la data 31 dicembre 1991 e' sostituita dalla data 31 dicembre 1992.
  2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo  alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 24 dicembre 1991
                                                p. Il Ministro: BRUNO