Modificazione all'ordinanza ministeriale 4 ottobre 1991 recante norme sanitarie per l'importazione dall'estero di bovini, ovini, caprini e suini a seguito della sospensione della profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica in Italia.(GU n.304 del 30-12-1991)
IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto l'art. 16 della legge 30 aprile 1976, n. 397, recante norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della CEE; Vista l'ordinanza ministeriale 1 dicembre 1965, relativa alla disciplina dell'importazione di ruminanti e di suini ai fini della profilassi dell'afta epizootica; Vista l'ordinanza ministeriale 8 giugno 1974, relativa all'esenzione della vaccinazione antiaftosa per bovini, ovini e caprini in importazione da Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Finlandia, Norvegia e Svezia; Viste le direttive del Consiglio n. 85/511/CEE del 18 dicembre 1985 e n. 90/423/CEE del 26 giugno 1990 che stabiliscono misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica; Vista l'ordinanza ministeriale 13 maggio 1991 recante norme per l'esenzione della vaccinazione antiaftosa per i bovini, ovini e caprini in importazione dai Paesi della CEE e da alcuni Paesi terzi successivamente modificata dall'ordinanza ministeriale 17 luglio 1991; Vista l'ordinanza ministeriale 5 agosto 1991 recante revoca delle misure di profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica e disposizioni per la vaccinazione entiaftosa d'urgenza e per le emergenze veterinarie; Vista l'ordinanza ministeriale del 4 ottobre 1991 recante norme sanitarie per l'importazione dall'estero di bovini, ovini, caprini e suini a seguito della sospensine della profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica in Italia; Considerato il parere espresso dal comitato veterinario permanente della CEE nella sua seduta del 3, 4 e 5 dicembre 1991; Ordina: Art. 1. 1. All'art. 3, punto 1, dell'ordinanza ministeriale del 4 ottobre 1991, recante norme sanitarie per l'importazione dall'estero di bovini, ovini, caprini e suini a seguito della sospensione della profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica in Italia, la data 31 dicembre 1991 e' sostituita dalla data 31 dicembre 1992. 2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 dicembre 1991 p. Il Ministro: BRUNO