Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune de L'Aquila.(GU n.6 del 9-1-1992)
IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; Visto l'art. 82, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Considerato che parte del territorio del comune de L'Aquila e' gia' stato dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi delle leggi sulla tutela del paesaggio con i seguenti decreti ministeriali: decreto ministeriale 7 luglio 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 18 luglio 1956 (99 Cannelle-Porta Rivera); decreto ministeriale 4 dicembre 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 22 febbraio 1966 (S. Apollonia); decreto ministeriale 20 dicembre 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 5 aprile 1966 (via Zara); decreto ministeriale 8 gennaio 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 6 aprile 1966 (Collemaggio a Valle); decreto ministeriale 27 gennaio 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 6 aprile 1966 (Collemaggio-Porta Bazzano); decreto ministeriale 29 gennaio 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 6 aprile 1966 (tra muro e ferrovia Madonna degli Angeli); decreto ministeriale 3 febbraio 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 6 aprile 1966 (Roio Pineta); decreto ministeriale 16 settembre 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 10 ottobre 1968 (Assergi-Camarda- Paganica); decreto ministeriale 21 giugno 1985, pubblicato nel suppl. alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 31 luglio 1985 (fasce pedemontane); Considerato che nell'adunanza del 30 aprile 1970 la commissione provinciale per le bellezze naturali proponeva l'inclusione nell'elenco delle localita' di sottoporre alla tutela paesistica della zona delle colline, nelle immediate vicinanze della citta' de L'Aquila e di alcuni tratti nei pressi delle stesse mura urbane; Considerato che con l'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, sono state "ope legis" vincolate alcune categorie di beni ricadenti nel comune de L'Aquila; Considerato che il territorio aquilano costituisce un unicum inscindibile in cui si fondono e si contemperano da un lato gli aspetti piu' spontanei e naturali del paesaggio appenninico, dall'altro le opere e le trasformazioni indotte dall'uomo, sedimentate sul territorio sin da epoche remote, in una spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano; Considerato che in tale ambito territoriale si possono individuare diversi aspetti: i centri abitati di antica formazione, generalmente costituiti di nuclei compatti, formalmente coerenti con la configurazione orografica di contorno, dislocati secondo logiche di- verse a seconda dei periodi e delle ragioni di fondazione. Tra essi merita una considerazione speciale il centro antico de L'Aquila, sia per i suoi intrinseci valori formali, sia per la caratteristica, pittoresca disposizione a cavaliere tra le due piane costituenti nell'insieme la conca aquilana; a seconda dei punti di vista, l'agglomerato urbano entra in rapporto con la corona territoriale circostante privilegiando a volte l'ariosa, rude luminosita' delle cime maggiori, a volte l'amena verdeggiante rotondita' dell'inseguirsi di valli e colline. Sempre, anche nei centri minori, e' gradevole il contrasto di forme e colori tra il costruito, opacizzato dal tempo, ed il verde bruno grigio da cui esso emerge; le aree pianeggianti ed i fondovalle, tradizionalmente caratterizzati da attivita' agricole intensive e quindi ripartiti in innumerevoli appezzamenti cromaticamente differenziati, spartiti dalle linee verdeggianti delle essenze frangivento e dai sinuosi percorsi alberati dei corsi d'acqua, elementi naturali questi quasi integralmente definiti dal lavoro e dalla volonta' dell'uomo. Altra presenza tradizionale in questo ambiente e' quella dei percorsi: tratturi, grandi vie di comunicazione, strade locali o interpoderali vi hanno stabilizzato nel tempo i loro principali tracciati, sino a configurarsi nell'attuale rete stradale; le zone collinari, pedemontane e d'altopiano, che nel particolare contesto paesaggistico assumono il ruolo di tratto d'unione tra le zone piu' propriamente montane, con catene quali il Gran Sasso, il Velino, e le zone vallive ad alta antropizzazione. Tali fasce costituisono con le soprastanti vette e le sottostanti piane, una inscindibile unita' paesaggistica ben caratterizzata dalle emergenze montane che racchiudono gli ampi spazi collinari e vallivi, modulando in maniera formalmente significativa e quantitativamente progressiva il passaggio dall'ambiente prevalentemente naturale delle alte quote a quello profondamente modificato dal lavoro dell'uomo nella valli e nei centri abitati. Il paesaggio a tratti si apre in ampie, profonde prospettive, dove forme e colori si stemperano nelle brumose lontananze brillando infine sul profilo dei monti, spesso luminosi di neve. Altrove ripide colline, boschi e praterie chiudono un mondo tutto serrato tra le varie tonalita' del verde e della roccia: colori di contrasto restano il cielo e la citta', dietro l'angolo; Vista la nota n. 34999 del 20 settembre 1990 con la quale la Soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici de L'Aquila ha invitato la regione Abruzzo a predisporre ai sensi della legge n. 1497/1939 un provvedimento di estensione dei vincoli gia' esistenti, cosi' da tutelare l'intero territorio comunale de L'Aquila, denunciando altresi' come in tale comune fossero in atto interventi edilizi pregiudizievoli per il paesaggio; Considerato che nessun provvedimento e' stato adottato dalla regione Abruzzo e constatata, pertanto, l'inerzia dell'ente locale; Vista la nota n. 39331 del 24 ottobre 1990 con la quale la suddetta Soprintendenza ha formulato ai sensi della legge n. 1497/1939 una proposta per sottoporre a provvedimento di vincolo le parti del territorio comunale de L'Aquila non ancora assoggettate a tutela; Vista la documentazione relativa trasmessa dal medesimo ufficio periferico con nota n. 41492 del 7 novembre 1990 e con la nota n. 003701 del 26 gennaio 1991; Viste le risultanze del sopralluogo effettuato da personale tecnico di questo Ministero in data 26, 27, 28, 29 gennaio 1991; Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nelle sedute dell'11 e 12 settembre 1991 in ordine alla proposta di vincolo formulata dalla Soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici de L'Aquila nelle note suindicate; Considerato che l'ambito teritoriale del comune de L'Aquila cosi' delimitato: partendo dal km 10,200 della strada statale n. 80 in localita' il Cermone quota fissa 882 sul confine comunale L'Aquila-Pizzoli, si risale il confine comunale fino ad incrociare la statale n. 80 al km 18,000 (a nord di Arischia); da qui' lungo la strada statale n. 80 fino al km 15, da li' in linea retta ragginge quota 892 in localita' Lacci Lunghi (sud-est di Arischia), prende poi la vicina isometrica 900 per scendere con questa fino a Colle Dritto, da Colle Dritto verso Monte Pettino per arrivare poi, in linea retta, in localita' Campitelli, a quota 952 sulla provinciale per Collebrincioni. Si segue poi la provinciale fino a localita' Chiesavecchia (a nord di Collebrincioni) da dove si segue l'isometrica 1100 fino a localita' Collelungo, a nord-est del centro abitato di Aragno, da li' lungo la mulattiera che da suddetta localita' porta al luogo denominato Lo Stretto (920) a sud di Aragno, per prendere poi la vicina isometrica 990 per seguirla fino alla localita' Ara della Macchia; si misurano a partire da questo punto in direzione Camarda-Paganica 200 ml parallelamente alla strada statale n. 17- bis fino a ricollegarsi a quota 662 al km 10 circa della statale della funivia del Gran Sasso (n. 17- bis) tra Tempera e Paganica. Detto punto va collegato in linea retta con il punto a quota 663 nel centro abitato di Paganica, indi si unisce detto punto con la localita' "Serbatoio" a nord del paese e si prosegue tracciando una linea parallelamente alla strada statale n. 17- bis alla distanza di ml 200 misurati dal ciglio stradale destro della statale che da Paganica conduce a Camarda e Assergi; si percorrono quindi le localita' Stefanelli, Acqua Santa, Vicenne, Coste della Chiusa alla quota fissa 1042. Di qui' si segue l'isometrica 1000 che congiunge detta localita' (nord-est di Camarda) a localita' La Chiusa (est di Filetto), per scendere poi lungo la mulattiera che, passante per le localita' Ranieri e Schiozzetto, raggiunge il confine comunale sul Colle Quarosa. Segue il confine comunale con Barisciano, poi lungo il limite comunale con Fossa fino alla quota 625, localita' I Peschi, di qui' si prosegue lungo l'isometrica di quota 625 fino a giungere nei pressi della cava di pietra alla quota fissa 650, di qui' si va per via retta fino alla quota fissa 637 limite comunale con Ocre. Si segue il confine comunale con Ocre e Fossa fino a quota 900, localita' Cordone; dal confine con Ocre si segue l'isometrica di quota 900 fino ad incontrare la mulattiera che da Pianola conduce alla solagna di Bagno, seguendo la mulattiera sino a quota 800; si prosegue la suddetta isometrica quota 800 fino ad incontrare la mulattiera che da Pianola va alla localita' Coppi; si risale la mulattiera fino a quota 900, si segue l'isometrica 900, in localita' La Costa, si raggiunge la quota fissa 880, di qui' si segue la mulattiera che da Poggio di Roio conduce a Fonte Cerasitto fino alla localita' Fosso Araito dove si incontra l'isometrica di quota 900, si segue la stessa, si raggiunge la mulattiera che da Roio Piano va alla crocetta di Valle Maggiore, si risale la mulattiera fino al confine con Lucoli. Di qui' lungo il confine comunale con Lucoli, Tornimparte, Scoppito fino ad incrociare la curva isometrica 1000 in localita' Portella (1003) a nord di Scoppito; segue l'isometrica 1000 contornando i centri abitati di Menzano e Casaline, passa per la localita' chiamata Conche e, fiancheggiando il confine con il comune di Barete si ricongiunge con questo nei pressi dell'intersezione tra i confini dei comuni di Barete, Cagnano Amiterno e L'Aquila. Segue il confine comunale con Barete, fino a quota fissa 1098, confine comunale L'Aquila-Pizzoli-Barete, di qui' la linea retta congiungente la chiesa di S. Rocco sulla strada provinciale, poi segue la quota isometrica 800 a monte della provinciale fino ad incrociare il limite comunale con Pizzoli in localita' Venarelle, segue il confine comunale con Pizzoli fino al casale Giorgio, da dove prende la carrareccia fino al bivio con le due chiese, da li' riprende la strada statale del Gran Sasso d'Italia, fino alla quota 685 a nord di S. Vittorino, poi la retta che congiunge alla quota fissa 682 (curva del Cermone) al confine comunale con Pizzoli, punto di partenza, possiede le valenze ambientali e paesaggistiche gia' evidenziate; Considerato che lo sviluppo urbanistico-edilizio in corso sta alterando in maniera profonda e diffusa molti dei caratteri paesaggistici tradizionali esistenti rendendo quindi necessaria l'adozione di provvedimenti cautelari atti a garantire la conservazione di quei particolari aspetti che configurano le ragioni di notevole interesse pubblico; Considerata pertanto la necessita' di sottoporre ad una tutela unitaria un ambito paesistico con caratteri di omogeneita', solo parzialmente vincolato; Decreta: Ad integrazione dei suindicati decreti ministeriali le aree esistenti nel comune de L'Aquila, delimitate nella perimetrazione sopradescritta, sono dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e sono pertanto sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici de L'Aquila provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune de L'Aquila e che altra copia con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici del suddetto comune. Roma, 11 dicembre 1991 p. Il Ministro: ASTORI