DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 luglio 1991
Adeguamento della misura dell'indennita' di carica per gli amministratori degli enti pubblici previdenziali.(GU n.6 del 9-1-1992)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979 con il quale sono state determinate le indennita' di carica per i consiglieri di amministrazione degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, 28 maggio 1981 e 28 marzo 1988 con i quali sono state determinate le indennita' di carica, rispettivamente, per i componenti della commissione centrale del servizio per i contributi agricoli unificati e per i consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici e della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti; Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. UCI/1.74 del 1 giugno 1988, relativa alla rivalutazione, nella misura del 30%, dell'entita' dei predetti compensi; Considerato che, per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, il presente provvedimento va emanato nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 luglio 1991; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1. Ai consiglieri di amministrazione degli enti pubblici vigilati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui in premessa, compete, a decorrere dal 1 gennaio 1991, un compenso fisso mensile lordo pari, rispettivamente, a L. 200.000, a L. 160.000 e a L. 120.000, secondo il corrispondente livello di inquadramento di ciascun ente, determinato ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975 e successive modificazioni. Ai medesimi consiglieri di amministrazione compete, altresi', la medaglia di presenza per la partecipazione a ciascuna seduta degli organi collegiali previsti per legge, per statuto o per regolamento, di importo lordo, rispettivamente, pari a L. 80.000, a L. 70.000 e a L. 60.000, in relazione al livello di inquadramento di ciascun ente. Non e' consentito il cumulo di piu' medaglie di presenza per una medesima giornata. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 luglio 1991 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale MARINI Il Ministro del tesoro CARLI Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1991 Registro n. 10 Lavoro, foglio n. 352