DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 luglio 1991 

  Adeguamento   della   misura  dell'indennita'  di  carica  per  gli
amministratori degli enti pubblici previdenziali.
(GU n.6 del 9-1-1992)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979
con il quale sono state determinate le indennita'  di  carica  per  i
consiglieri  di  amministrazione  degli enti pubblici sottoposti alla
vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 marzo  1981,  28
maggio  1981  e  28  marzo 1988 con i quali sono state determinate le
indennita'  di  carica,  rispettivamente,  per  i  componenti   della
commissione centrale del servizio per i contributi agricoli unificati
e  per  i  consiglieri  di  amministrazione  dell'Ente  nazionale  di
assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori
e  autori  drammatici  e  della  Cassa  nazionale  di  previdenza  ed
assistenza dei dottori commercialisti;
  Vista  la  circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
UCI/1.74 del 1›  giugno  1988,  relativa  alla  rivalutazione,  nella
misura del 30%, dell'entita' dei predetti compensi;
  Considerato   che,   per   effetto  delle  disposizioni  introdotte
dall'art.  2  della  legge  12  gennaio  1991,  n.  13,  il  presente
provvedimento  va  emanato nella forma del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 12 luglio 1991;
  Sulla  proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
d'intesa con il Ministro del tesoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai consiglieri di amministrazione degli enti pubblici vigilati  dal
Ministero  del lavoro e della previdenza sociale, di cui in premessa,
compete, a decorrere dal 1› gennaio 1991, un compenso  fisso  mensile
lordo  pari,  rispettivamente,  a  L.  200.000,  a  L. 160.000 e a L.
120.000,  secondo  il  corrispondente  livello  di  inquadramento  di
ciascun  ente, determinato ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo
1975, n. 70 e del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
12 settembre 1975 e successive modificazioni.
  Ai  medesimi  consiglieri  di amministrazione compete, altresi', la
medaglia di presenza per la partecipazione a  ciascuna  seduta  degli
organi  collegiali previsti per legge, per statuto o per regolamento,
di importo lordo, rispettivamente, pari a L. 80.000, a L. 70.000 e  a
L. 60.000, in relazione al livello di inquadramento di ciascun ente.
  Non  e'  consentito  il cumulo di piu' medaglie di presenza per una
medesima giornata.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 13 luglio 1991
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                              ANDREOTTI
 
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                               MARINI
 
                       Il Ministro del tesoro
                                CARLI
 Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1991
Registro n. 10 Lavoro, foglio n. 352