Determinazione dell'interesse di mora per i mutui fondiari edilizi.(GU n.6 del 9-1-1992)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 6 giugno 1991, n. 175, recante revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche; Visto, in particolare, l'art. 16, comma 3, della suddetta legge, il quale stabilisce che la misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari viene fissata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Visto il proprio decreto del 16 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1991, con il quale sono stati stabiliti gli interessi di mora da corrispondersi agli istituti di credito fondiario ed edilizio sulle somme dovute e non pagate; Attesa l'esigenza di uniformare le misure del tasso di mora fissate per le operazioni di credito agevolato e per le operazioni di credito ordinario; Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria, di consentire una sollecita applicazione della misura del ricordato tasso di mora, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza; Decreta: Il primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale del 16 settembre 1991, citato in premessa, e' cosi' sostituito: "Gli interessi di mora da corrispondersi agli Istituti di credito fondiario ed edilizio sulle somme dovute e non pagate sono fissati, a decorrere dal 24 settembre 1991, nella misura del tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro per il primo e per il quarto bimestre di ogni anno, maggiorato di quattro punti, per le operazioni di mutuo agevolato e per le operazioni di mutuo ordinario". Restano ferme le altre disposizioni contenute nel menzionato decreto ministeriale del 16 settembre 1991. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 gennaio 1992 Il Ministro: CARLI