MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 gennaio 1992 

  Determinazione dell'interesse di mora per i mutui fondiari edilizi.
(GU n.6 del 9-1-1992)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  6  giugno  1991,  n. 175, recante revisione della
normativa in materia di credito fondiario,  edilizio  ed  alle  opere
pubbliche;
  Visto, in particolare, l'art. 16, comma 3, della suddetta legge, il
quale   stabilisce   che   la  misura  degli  interessi  di  mora  da
corrispondersi dai mutuatari viene fissata con decreto  del  Ministro
del  tesoro,  sentito il Comitato interministeriale per il credito ed
il risparmio;
  Visto il proprio decreto del 16 settembre  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  223 del 23 settembre 1991, con il quale sono
stati stabiliti gli interessi di mora da corrispondersi agli istituti
di credito fondiario ed edilizio sulle somme dovute e non pagate;
  Attesa l'esigenza di uniformare le misure del tasso di mora fissate
per le operazioni di credito agevolato e per le operazioni di credito
ordinario;
  Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria,  di
consentire  una  sollecita  applicazione  della  misura del ricordato
tasso di mora, e con l'impegno di  darne  comunicazione  al  Comitato
interministeriale  per  il credito ed il risparmio nella sua prossima
adunanza;
                              Decreta:
  Il  primo  comma  dell'art.  1  del  decreto  ministeriale  del  16
settembre 1991, citato in premessa, e' cosi' sostituito:
  "Gli  interessi  di mora da corrispondersi agli Istituti di credito
fondiario ed edilizio sulle somme dovute e non pagate sono fissati, a
decorrere  dal  24  settembre  1991,  nella  misura  del   tasso   di
riferimento  determinato  con  decreto del Ministro del tesoro per il
primo e per il quarto bimestre di ogni anno,  maggiorato  di  quattro
punti,  per  le  operazioni di mutuo agevolato e per le operazioni di
mutuo ordinario".
  Restano  ferme  le  altre  disposizioni  contenute  nel  menzionato
decreto ministeriale del 16 settembre 1991.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 gennaio 1992
                                                   Il Ministro: CARLI