DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 1992 

  Deroga  ai  divieti  di  cui  all'art. 1 del decreto-legge 6 agosto
1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278,  recante
misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq.
(GU n.7 del 10-1-1992)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto-legge 6 agosto  1990,  n.  220,  convertito  dalla
legge  5  ottobre 1990, n. 278, recante misure relative ai beni della
Repubblica dell'Iraq ed in particolare al disposto dell'art. 4;
  Considerato che  il  Comitato  del  Consiglio  di  sicurezza  delle
Nazioni  Unite  istituito  con  la  risoluzione  661  e'  venuta alla
determinazione di rimettere agli Stati membri la facolta' di decidere
in merito all'utilizzazione da parte dell'Iraq,  per  il  regolamento
delle esportazioni cola' dirette e debitamente autorizzate, dei fondi
iracheni a suo tempo bloccati a causa dell'embargo;
  Ritenuta l'opportunita' di consentire che il pagamento di forniture
dall'Italia  intese  a soddisfare le esigenze civili essenziali possa
essere effettuato dall'Iraq con parte dei fondi  bloccati  presso  il
sistema bancario italiano;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  In  deroga  ai divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 agosto
1990, n. 220, convertito dalla  legge  5  ottobre  1990,  n.  278,  a
decorrere  dalla  data  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente decreto, i fondi accreditati dalla Repubblica dell'Iraq o da
istituti di credito iracheni presso le banche italiane  anteriormente
al  6  agosto  1990,  e tuttora ivi giacenti, sono utilizzabili dalla
menzionata Repubblica o da altri soggetti dell'Iraq per il  pagamento
di  esportazioni  italiane  verso  quel Paese o per la prestazione di
garanzie rilasciate  a  fronte  del  regolamento  delle  esportazioni
stesse,  sempreche'  queste  ultime  siano autorizzate ai sensi delle
disposizioni vigenti.
  Le somme impiegate all'uopo non dovranno superare una quota del 10%
delle somme liquide di pertinenza irachena disponibili presso ciascun
istituto di credito.
   Roma, 8 gennaio 1992
                                                  Il Presidente
                                           del Consiglio dei Ministri
                                                    ANDREOTTI
Il Ministro degli affari esteri
        DE MICHELIS