REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1991, n. 29 

  Modificazioni  alle dotazioni organiche della III, IV e V qualifica
funzionale del ruolo del personale degli uffici regionali.
(GU n.2 del 11-1-1992)

la seguente legge:
 
                               Art.1.
 
   1. Le dotazioni organiche, stabilite dall'articolo 1  della  legge
regionale  15  marzo  l990,  n.  3l,  della  III,  IV  e  V qualifica
funzionale sono cosi' modificate:
    III qualifica funzionale - operatore: da n. 300 a n. 225;
    IV qualifica funzionale - esecutore: da n. 750 a n. 810;
    V qualifica funzionale - collaboratore professionale: da n. 50  a
n. 65.
   2.  I  sessanta posti aumentati nella IV qualifica funzionale ed i
quindici posti aumentati nella V qualifica funzionale  ai  sensi  del
precedente   comma,   sono   destinati   rispettivamente  al  profilo
professionale  di  autista   meccanico   e   di   autista   meccanico
specializzato   dell'area   dei   servizi   ausiliari  come  previsto
dall'allegato A della legge regionale 5 maggio 1990, n. 4l.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 22 luglio 1991
 
                                GIGLI
 
   Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 6  luglio
1991.