Modifiche della legge regionale 17 luglio 1989, n. 47 concernente: "Costituzione di centri per la promozione delle pietre ornamentali del Lazio".(GU n.2 del 11-1-1992)
la seguente legge: Art. 1. 1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 47 e' cosi' sostituito: "2. La mancata stipula della convenzione di cui al precedente articolo 3 entro il trentaseiesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge fa decadere la costituzione del relativo centro.". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 23 settembre 1991 GIGLI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 13 settembre 1991.