REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1991, n. 51 

  Modifiche  della legge regionale 17 luglio 1989, n. 47 concernente:
"Costituzione di centri per la promozione  delle  pietre  ornamentali
del Lazio".
(GU n.2 del 11-1-1992)

la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  secondo  comma  dell'articolo  8  della legge regionale 17
luglio 1989, n. 47 e' cosi' sostituito:
   "2. La mancata stipula della  convenzione  di  cui  al  precedente
articolo  3  entro  il  trentaseiesimo  mese dalla data di entrata in
vigore della presente legge fa decadere la costituzione del  relativo
centro.".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 23 settembre 1991
 
                                GIGLI
 
   Il  visto  del  Commissario  del  Governo  e'  stato apposto il 13
settembre 1991.