Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 gennaio14 luglio 1992, alle operazioni di credito all'esportazione effettuata con raccolta all'interno a tassi variabili, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.(GU n.9 del 13-1-1992)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento del credito all'esportazione e, in particolare, l'art. 18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalita' e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Visto il decreto in data 1 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1988, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 1988, recante nuove regolamentazioni in materia di condizioni, modalita' e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, l'art. 15 che prevede la determinazione del tasso di riferimento per i finanziamenti all'esportazione effettuati con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio e lungo termine a tasso variabile, nonche' con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove mesi; Visto il successivo art. 16 del sopracitato decreto 1 marzo 1988, con il quale si dispone la determinazione, con periodicita' semestrale, decorrente dal quindicesimo al quattordicesimo giorno del semestre, del costo della provvista dei fondi, sulla base della media ponderata dei costi della raccolta obbligazionaria a tassi variabili effettuata dagli istituti di credito mobiliare, rilevata al 30 aprile e 31 ottobre di ogni anno dalla Banca d'Italia, che provvede a darne comunicazione al Ministero del tesoro almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo successivo; Visto il decreto ministeriale del 28 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 1991, con il quale e' stato determinato nella misura del 13,92 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 luglio 1991-14 gennaio 1992; Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 gennaio-14 luglio 1992 e' pari al 12,735 per cento; Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito; Decreta: Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa e' pari al 12,735 per cento. In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento per il periodo 15 gennaio-14 luglio 1992, e' pari al 13,235 per cento. La suddetta misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione ammessa alle agevolazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 1991 Il Ministro: CARLI