N. 513 ORDINANZA 19 - 30 dicembre 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte in genere - Dichiarazione - Omessa/tardiva dichiarazione
 -   Identico  trattamento  sanzionatorio  -  Richiesta  di  sentenza
 additiva  -  Rinnovo  dell'invito  al  legislatore  ad  adeguare   la
 disciplina - Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 23, primo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 76).
(GU n.3 del 15-1-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  23, comma
 primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643  (Istituzione  dell'imposta
 comunale  sull'incremento  di  valore  degli  immobili)  promosso con
 ordinanza emessa il 10 aprile 1987 dalla  Commissione  tributaria  di
 primo  grado  di  Civitavecchia  nel  ricorso  proposto da s.a.s. "La
 Lucchina" contro l'Ufficio del Registro di Civitavecchia iscritta  al
 n.  481  del  registro  ordinanze  1991  e  pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 28,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 4  dicembre  1991  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza in data 10 aprile 1987, pervenuta a
 questa Corte il 26 giugno 1991, la Commissione  tributaria  di  primo
 grado  di  Civitavecchia,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 23, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,
 n. 643, nella  parte  in  cui,  prevedendo  un  identico  trattamento
 sanzionatorio  tanto per l'omessa quanto per la tardiva dichiarazione
 - senza predisporre un'adeguata graduazione delle relative sanzioni -
 si porrebbe in contrasto:
       a) con l'art. 3 della Costituzione, poiche' disciplinerebbe  in
 modo uguale situazioni diverse;
       b)  con  l'art. 76 della Costituzione, in relazione al criterio
 di cui all'art. 10, n. 11, della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825,
 poiche'  non  commisurerebbe  la   sanzione   all'effettiva   entita'
 oggettiva e soggettiva delle violazioni;
      che  nel  giudizio  cosi'  promosso  e' intervenuta l'Avvocatura
 generale dello Stato chiedendo che la  questione  venisse  dichiarata
 manifestamente infondata;
    Considerato  che  anche nel presente giudizio, come in quello gia'
 definito da questa Corte con sentenza n. 84 del 1989, la  Commissione
 remittente  non  mira ad ottenere una pronuncia che sottragga ad ogni
 sanzione l'ipotesi della tardiva dichiarazione, ma piuttosto,  ad  un
 intervento  che,  realizzando  una  ragionevole  graduazione  fra  le
 sanzioni   attinenti   alle   fattispecie   di   omessa   e   tardiva
 dichiarazione, presuppone l'opera del legislatore;
      che   la   questione   va   pertanto  dichiarata  manifestamente
 inammissibile,  e  che,  al  riguardo,  appare   comunque   opportuno
 reiterare  l'invito  al  legislatore  affinche'  adegui la disciplina
 sanzionatoria in oggetto ad un criterio di maggiore razionalita';
    Visti gli artt. 26,secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
 e 9, secondo comma, delle Norme integrative  per  i  giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 23, primo comma, del d.P.R.  26
 ottobre    1972    n.    643   (Istituzione   dell'imposta   comunale
 sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, in  riferimento
 agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di
 primo grado di Civitavecchia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.
                       Il presidente: CORASANITI
                       Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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