N. 513 ORDINANZA 19 - 30 dicembre 1991
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte in genere - Dichiarazione - Omessa/tardiva dichiarazione - Identico trattamento sanzionatorio - Richiesta di sentenza additiva - Rinnovo dell'invito al legislatore ad adeguare la disciplina - Manifesta inammissibilita'. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 23, primo comma). (Cost., artt. 3 e 76).(GU n.3 del 15-1-1992 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Civitavecchia nel ricorso proposto da s.a.s. "La Lucchina" contro l'Ufficio del Registro di Civitavecchia iscritta al n. 481 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che, con ordinanza in data 10 aprile 1987, pervenuta a questa Corte il 26 giugno 1991, la Commissione tributaria di primo grado di Civitavecchia, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, nella parte in cui, prevedendo un identico trattamento sanzionatorio tanto per l'omessa quanto per la tardiva dichiarazione - senza predisporre un'adeguata graduazione delle relative sanzioni - si porrebbe in contrasto: a) con l'art. 3 della Costituzione, poiche' disciplinerebbe in modo uguale situazioni diverse; b) con l'art. 76 della Costituzione, in relazione al criterio di cui all'art. 10, n. 11, della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, poiche' non commisurerebbe la sanzione all'effettiva entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni; che nel giudizio cosi' promosso e' intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione venisse dichiarata manifestamente infondata; Considerato che anche nel presente giudizio, come in quello gia' definito da questa Corte con sentenza n. 84 del 1989, la Commissione remittente non mira ad ottenere una pronuncia che sottragga ad ogni sanzione l'ipotesi della tardiva dichiarazione, ma piuttosto, ad un intervento che, realizzando una ragionevole graduazione fra le sanzioni attinenti alle fattispecie di omessa e tardiva dichiarazione, presuppone l'opera del legislatore; che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile, e che, al riguardo, appare comunque opportuno reiterare l'invito al legislatore affinche' adegui la disciplina sanzionatoria in oggetto ad un criterio di maggiore razionalita'; Visti gli artt. 26,secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Civitavecchia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991. Il presidente: CORASANITI Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C1359