N. 53 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 dicembre 1991

                                 N. 53
 Ricorso depositato in cancelleria il 24 dicembre 1991, per questione
                    di legittimita' costituzionale
             (della regione autonoma della Valle d'Aosta)
 Ordinamento giudiziario - Istituzione del giudice di pace -
    Soppressione  degli  uffici  di  conciliazione  ed istituzione del
    giudice di pace nei capoluoghi degli ex  mandamenti  giudiziari  -
    Istituzione  di  sedi distaccate del giudice di pace in uno o piu'
    comuni del mandamento o in una o piu' circoscrizioni dello  stesso
    comune  mediante  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su
    proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il  consiglio
    giudiziario  e  i comuni interessati - Asserita indebita invasione
    della sfera di  competenza  regionale,  attesa  l'attribuzione  da
    parte  dello  statuto  regione  Valle  d'Aosta al presidente della
    giunta  del  potere  di  nomina  dei  giudici   conciliatori,   su
    deliberazione della giunta.
 (Legge 21 novembre 1991, n. 374).
 (Cost., artt. 116, e statuto Valle d'Aosta art. 41).
(GU n.3 del 15-1-1992 )
   Ricorre  la  regione  autonoma  Valle  d'Aosta, in persona dell'on.
 presidente della giunta regionale, avv. Giovanni Bondaz,  autorizzato
 da  delibera  della giunta 9 dicembre 1991, n. 11872, rappresentato e
 difeso  dall'avv.  prof.  Gustavo  Romanelli,  in  forza  di  procura
 autenticata  da  notaio  Bastrenta  di Aosta rep. n. 14031, contro la
 Presidenze del Consiglio dei Ministri, in persona dell'on. Presidente
 del Consiglio pro-tempore, domiciliato ex  lege  presso  l'avvocatura
 generale  dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e, per quando
 occorre, presso la sede della stessa  Presidenza  del  Consiglio,  in
 Roma,   palazzo   Chigi   per   la   declaratoria  di  illegittimita'
 costituzionale della legge 21 novembre 1991,  n.  374  relativa  alla
 istituzione del giudice di pace (pubblicata nel supplemento ordinario
 della  Gazzetta  Ufficiale,  serie  generale  n. 278, del 27 novembre
 1991).
    1. - Lo statuto di autonomia speciale della Valle  d'Aosta  (legge
 costituzionale  26  febbraio 1948, n. 4) attribuisce, all'art. 41, la
 potesta' di istituzione degli uffici di conciliazione  al  presidente
 della  giunta,  che vi provvede con proprio decreto, su deliberazione
 della giunta.
    Inoltre, il presidente della giunta, in base al secondo comma  del
 medesimo  art.  41  dello statuto di autonomia speciale, provvede, su
 delega necessaria del Presidente della Repubblica, a tutti  gli  atti
 concernenti  il  rapporto  giuridico dei giudici conciliatori e vice-
 conciliatori.
    Infine,  gli  e'   attribuita   la   competenza   ad   autorizzare
 all'esercizio  delle  funzioni di cancelliere e di usciere le persone
 che, in base alle norme dell'ordinamento  giudiziario,  posseggano  i
 necessari  requisiti  (provvedendo  altresi,  nei casi previsti, alla
 revoca ed alla sospensione temporanea di tale autorizzazione).
    2. - La giunta regionale della Valle d'Aosta e il  suo  presidente
 hanno  sempre,  fino  a  questo  momento, provveduto ad esercitare le
 descritte prerogative statutarie. La materia e' stata pero' fatta ora
 oggetto di intervento normativo statale (la legge 21  novembre  1991,
 n.  374,  istitutiva  del  giudice  di  pace), che viene a comprimere
 illegittimamente, ed in maniera estremamente grave  ed  incisiva,  le
 competenze   della  Valle  d'Aosta,  senza  che,  fra  l'altro,  tale
 compressione sia  in  qualche  modo  ricollegabile  ad  un  superiore
 interesse  nazionale  che valga a giustificare il sacrificio di dette
 competenze costituzionalmente garantite.
    La legge in  questione,  all'art.  44,  sopprime  formalmente  gli
 uffici  di  conciliazione. Ove tale soppressione dovesse ritenersi di
 carattere  sostanziale,  la  legge  impugnata  sarebbe  da  ritenersi
 illegittima  per  la compressione delle competenze regionali mediante
 eliminazione   del   suo   presupposto.   E    tale    illegittimita'
 riguarderebbe,  oltra  al  menzionato  art. 44, anche altre norme; si
 ricordano l'art. 17, che definisce la competenza civile  del  giudice
 di  pace,  assorbendo in essa quella del giudice conciliatore; l'art.
 45, che modifica l'ordinamento giudiziario,  escludendovi  i  giudici
 conciliatori;  l'art.  47,  abrogativo  di disposizioni del codice di
 procedura civile e dell'ordinamento giudiziario.
    In realta' pur la legge impugnata (che deve ritenersi  applicabile
 anche  al  territorio  della  Valle  d'Aosta,  stanti le disposizioni
 specifiche dettate per la sua applicazione in tale regione), piu' che
 sopprimere  la  figura  del  giudice  conciliatore,  l'ha  modificata
 mutandone fra l'altro il nome; risulta pero' evidente il collegamento
 e  la continuita' tra le due figure. Una chiara dimostrazione di cio'
 si trova  nell'art.  39  della  legge,  secondo  cui:  "In  tutte  le
 disposizioni   di   legge   in   cui  vengono  usate  le  espressioni
 'conciliatore', 'giudice  conciliatore  e  viceconciliatore',  ovvero
 'ufficio  di  conciliazione',  queste  debbono  intendersi sostituite
 'giudice di pace' e 'ufficio del giudice di pace'".
   Analoga  conclusione  e'  inoltre   ritraibile   dall'esame   della
 competenza  civile  del  giudice  di  pace, ex art. 17 della legge n.
 374/1991,  e  del  suo  confronto  con  la  competenza  del   giudice
 conciliatore, di cui all'art. 7 del c.p.c.
    La  legge  n.  374/1991  nel sostituire al giudice conciliatore il
 giudice di  pace,  pur  avendo  chiaramente  presente  le  previsioni
 dell'art.  41 dello statuto speciale della Valle d'Aosta e pur avendo
 considerato  (implicitamente   ma   inequivocabilmente)   applicabili
 nell'ambito  della  disciplina  dei  giudici  di  pace  le previsioni
 suddette, ha fortemente e pesantemente inciso tanto sulle prerogative
 della giunta regionale della Valle d'Aosta, quanto su quelle del  suo
 presidente.
    Giova ricordare che l'istituzione degli uffici del giudice di pace
 e',  in  base  al primo comma dell'art. 2, demandata ad un meccanismo
 automatico,  che  li  insedia  nei  capoluoghi  degli  ex  mandamenti
 giudiziari.  Le  disposizioni  dei  successivi  due commi demandano a
 decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro  di
 grazia  e  giustizia,  sentiti  il  consiglio  giudiziario e i comuni
 interessati, l'istituzione di sedi distaccate del giudice di pace  in
 uno o piu' comuni del mandamento o in una o piu' circoscrizioni dello
 stesso  comune,  nonche'  l'accorpamento in un unico ufficio di due o
 piu' uffici contigui del giudice di pace.
    Nessuna  particolare  disposizione  e'  dettata  in   materia   di
 istituzione  di  uffici nella regione Valle d'Aosta, ancorche' l'art.
 41, secondo comma,  dello  statuto  speciale,  espressamente  preveda
 (come   si   e'   ricordato)   che  "l'istituzione  degli  uffici  di
 conciliazione nei comuni della Valle d'Aosta e' disposta con  decreto
 del presidente della giunta, previa deliberazione di questa".
    Le  rammentate prerogative sono state quindi totalmente ignorate e
 disattese e l'unica disposizione particolare della legge n. 374/1991,
 per quanto concerne l'istituzione degli uffici nella  Valle  d'Aosta,
 e'  contenuta nell'art. 41, terzo comma, che si limita a prevedere la
 possibilita' che "nei comuni della Valle  d'Aosta  e  nelle  relative
 borgate  e  frazioni  possono  essere  istituiti  uffici distinti del
 giudice di pace".
    In effetti il solo  e  reale  significato  di  tale  norma  e'  la
 soppressione  delle  competenze  gia' spettanti al presidente ed alla
 giunta della regione impugnante. Altrimenti non si comprenderebbe  la
 disposizione, anche perche' non sembra che essa comporti per i comuni
 della  Valle  alcun trattamento realmente differenziato rispetto agli
 altri comuni della Repubblica, dato che  come  si  e'  rilevato,  una
 simile possibilita' e' comunque prevista a livello generale dall'art.
 2, secondo comma, della stessa legge.
    Come  si puo' rilevare, il reale significato e l'effettiva portata
 delle disposizioni consiste nel fatto che il presidente e  la  giunta
 regionale  della Valle d'Aosta, in conseguenza della legge impugnata,
 sono privati di ogni attribuzione tanto formale  che  sostanziale  in
 ordine alla istituzione di tali uffici giudiziari, che viceversa loro
 compete in base all'art. 41, primo comma, dello statuto speciale, con
 palese  e  grave  violazione  di  tale  norma  di rilevanza e livello
 costituzionali.
    3. - Non meno  illegittima  e'  la  compressione  delle  ricordate
 attribuzioni  del  presidente  della  giunta, di cui al secondo comma
 dell'art. 41 dello statuto di autonomia  speciale:  da  titolare  del
 potere  di  nomina,  sua  pur nella forma di potere (necessariamente)
 delegato dal Presidente della Repubblica, il presidente della  giunta
 si  vede ridotto al ruolo di semplice proponente dei provvedimenti di
 nomina dei magistrati onorari addetti alle  funzioni  di  giudice  di
 pace "su proposta dei presidenti delle rispettive giunte regionali".
    Occorre  evidenziare al riguardo che una delega necessaria (delega
 cioe' caratterizzata dal prescindersi dalla  volonta'  dell'autorita'
 c.d.   delegante  di  trasferire  il  potere  delegato:  v.  Mortati,
 istituzioni di diritto pubblico, II, Padova,  1976,  765),  quale  e'
 quella  di  cui  al  secondo  comma  dell'art.  41  dello  statuto di
 autonomia speciale, una volta che sia conferita da una norma di rango
 costituzionale, non puo' essere revocata o modificata da una norma di
 legge ordinaria.
    E' da aggiungere che in realta', al di la' della formula normativa
 adottata,  l'attribuzione  del  potere  al  presidente  della  giunta
 regionale,  di  cui  alla menzionata norma, va oltre la previsione di
 una competenza delegata. E di cio' si trova  conferma  nel  confronto
 con  altre  norme  dello  stesso  statuto di autonomia speciale della
 Valle. Ad esempio l'art. 44, primo comma, delega al presidente  della
 giunta  regionale  le funzioni in materia di mantenimento dell'ordine
 pubblico: in quest'ultimo caso (come del resto anche per le  funzioni
 amministrative  delegate,  di  cui  al  successivo  secondo comma, e'
 espressamente prevista una responsabilita' dell'organo regionale  nei
 confronti del governo. Inoltre, sempre per quanto attiene le funzioni
 di  ordine  pubblico,  lo stesso art. 44, primo comma, dello statuto,
 prevede, sia pur soltanto per  "casi  eccezionali",  che  il  governo
 possa  avocare  a  se'  le  funzioni  di  ordine pubblico. Non sembra
 irrilevante che, al contrario delle  disposizioni  teste'  ricordate,
 l'art. 41 dello statuto di autonomia speciale, non preveda, per dette
 funzioni  delegate, ne' una responsabilita' verso l'autorita' statale
 (ivi compresa l'autorita' necessariamente delegante, che  e'  poi  il
 Presidente  della Repubblica), ne', tanto meno, un potere sostitutivo
 di quest'ultimo.
    La  soppressione  percio'  di  dette  attribuzioni  di  competanza
 delegata  e  la  loro  "degradazione" a semplice potere di "proposta"
 (senza neppure precisarsi se la proposta  sia,  o  meno,  vincolante)
 costituisce  ulteriore  ed  evidente  violazione  dell'art.  41 dello
 statuto speciale.
    L'unica competenza  che  non  viene  soppressa  e'  il  potere  di
 autorizzazione    all'esercizio    delle   funzioni   del   personale
 amministrativo, con le eventuali revoche  e  sospensioni  temporanee,
 che  l'art.  41,  secondo  comma, dello statuto di autonomia speciale
 attribuisce, come si e' visto, al presidente della giunta regionale e
 che viene mantenuto anche dal secondo comma dell'art. 40 della  legge
 impugnata.
    Se sotto detto profilo non vi e' doglianza da proporre, l'art. 40,
 secondo  comma, della legge conferma che si e' avuto ben presente che
 le  previsioni  dello  statuto  speciale  in   materia   di   giudici
 conciliatori  avrebbero  trovato applicazione anche nell'ambito della
 normativa  dettata  per  i  giudici di pace. Ma si e' voluto cogliere
 l'occasione per comprimere e svuotare di ogni contenuto i  poteri  di
 autonomia  attribuiti  nella  materia  in questione agli organi della
 regione Valle d'Aosta dal proprio statuto.  E  cio'  rende  la  legge
 costituzionalmente illegittima.
                               P. Q. M.
    Tutto  cio'  premesso  e  ritenuto,  si confida che codesta ecc.ma
 Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimita'  della  legge
 21  novembre  1991, n. 374, e comunque dei suoi artt. 1, 2, 4, 7, 17,
 39, 40 e 41 (terzo comma), 45 e  47,  per  violazione  dell'art.  116
 della  Costituzione  della  Repubblica e delle norme e principi dello
 statuto  regionale  della  Valle  d'Aosta  (legge  costituzionale  26
 febbraio  1948,  n.  4),  ed in particolare del suo art. 41; con ogni
 relativa conseguenza e con ogni connessa pronunzia.
      Roma, addi' 19 dicembre 1991
                     Avv. prof. Gustavo ROMANELLI

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