N. 53 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 dicembre 1991
N. 53 Ricorso depositato in cancelleria il 24 dicembre 1991, per questione di legittimita' costituzionale (della regione autonoma della Valle d'Aosta) Ordinamento giudiziario - Istituzione del giudice di pace - Soppressione degli uffici di conciliazione ed istituzione del giudice di pace nei capoluoghi degli ex mandamenti giudiziari - Istituzione di sedi distaccate del giudice di pace in uno o piu' comuni del mandamento o in una o piu' circoscrizioni dello stesso comune mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio giudiziario e i comuni interessati - Asserita indebita invasione della sfera di competenza regionale, attesa l'attribuzione da parte dello statuto regione Valle d'Aosta al presidente della giunta del potere di nomina dei giudici conciliatori, su deliberazione della giunta. (Legge 21 novembre 1991, n. 374). (Cost., artt. 116, e statuto Valle d'Aosta art. 41).(GU n.3 del 15-1-1992 )
Ricorre la regione autonoma Valle d'Aosta, in persona dell'on. presidente della giunta regionale, avv. Giovanni Bondaz, autorizzato da delibera della giunta 9 dicembre 1991, n. 11872, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Gustavo Romanelli, in forza di procura autenticata da notaio Bastrenta di Aosta rep. n. 14031, contro la Presidenze del Consiglio dei Ministri, in persona dell'on. Presidente del Consiglio pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'avvocatura generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e, per quando occorre, presso la sede della stessa Presidenza del Consiglio, in Roma, palazzo Chigi per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge 21 novembre 1991, n. 374 relativa alla istituzione del giudice di pace (pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 278, del 27 novembre 1991). 1. - Lo statuto di autonomia speciale della Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) attribuisce, all'art. 41, la potesta' di istituzione degli uffici di conciliazione al presidente della giunta, che vi provvede con proprio decreto, su deliberazione della giunta. Inoltre, il presidente della giunta, in base al secondo comma del medesimo art. 41 dello statuto di autonomia speciale, provvede, su delega necessaria del Presidente della Repubblica, a tutti gli atti concernenti il rapporto giuridico dei giudici conciliatori e vice- conciliatori. Infine, gli e' attribuita la competenza ad autorizzare all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere le persone che, in base alle norme dell'ordinamento giudiziario, posseggano i necessari requisiti (provvedendo altresi, nei casi previsti, alla revoca ed alla sospensione temporanea di tale autorizzazione). 2. - La giunta regionale della Valle d'Aosta e il suo presidente hanno sempre, fino a questo momento, provveduto ad esercitare le descritte prerogative statutarie. La materia e' stata pero' fatta ora oggetto di intervento normativo statale (la legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace), che viene a comprimere illegittimamente, ed in maniera estremamente grave ed incisiva, le competenze della Valle d'Aosta, senza che, fra l'altro, tale compressione sia in qualche modo ricollegabile ad un superiore interesse nazionale che valga a giustificare il sacrificio di dette competenze costituzionalmente garantite. La legge in questione, all'art. 44, sopprime formalmente gli uffici di conciliazione. Ove tale soppressione dovesse ritenersi di carattere sostanziale, la legge impugnata sarebbe da ritenersi illegittima per la compressione delle competenze regionali mediante eliminazione del suo presupposto. E tale illegittimita' riguarderebbe, oltra al menzionato art. 44, anche altre norme; si ricordano l'art. 17, che definisce la competenza civile del giudice di pace, assorbendo in essa quella del giudice conciliatore; l'art. 45, che modifica l'ordinamento giudiziario, escludendovi i giudici conciliatori; l'art. 47, abrogativo di disposizioni del codice di procedura civile e dell'ordinamento giudiziario. In realta' pur la legge impugnata (che deve ritenersi applicabile anche al territorio della Valle d'Aosta, stanti le disposizioni specifiche dettate per la sua applicazione in tale regione), piu' che sopprimere la figura del giudice conciliatore, l'ha modificata mutandone fra l'altro il nome; risulta pero' evidente il collegamento e la continuita' tra le due figure. Una chiara dimostrazione di cio' si trova nell'art. 39 della legge, secondo cui: "In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni 'conciliatore', 'giudice conciliatore e viceconciliatore', ovvero 'ufficio di conciliazione', queste debbono intendersi sostituite 'giudice di pace' e 'ufficio del giudice di pace'". Analoga conclusione e' inoltre ritraibile dall'esame della competenza civile del giudice di pace, ex art. 17 della legge n. 374/1991, e del suo confronto con la competenza del giudice conciliatore, di cui all'art. 7 del c.p.c. La legge n. 374/1991 nel sostituire al giudice conciliatore il giudice di pace, pur avendo chiaramente presente le previsioni dell'art. 41 dello statuto speciale della Valle d'Aosta e pur avendo considerato (implicitamente ma inequivocabilmente) applicabili nell'ambito della disciplina dei giudici di pace le previsioni suddette, ha fortemente e pesantemente inciso tanto sulle prerogative della giunta regionale della Valle d'Aosta, quanto su quelle del suo presidente. Giova ricordare che l'istituzione degli uffici del giudice di pace e', in base al primo comma dell'art. 2, demandata ad un meccanismo automatico, che li insedia nei capoluoghi degli ex mandamenti giudiziari. Le disposizioni dei successivi due commi demandano a decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, l'istituzione di sedi distaccate del giudice di pace in uno o piu' comuni del mandamento o in una o piu' circoscrizioni dello stesso comune, nonche' l'accorpamento in un unico ufficio di due o piu' uffici contigui del giudice di pace. Nessuna particolare disposizione e' dettata in materia di istituzione di uffici nella regione Valle d'Aosta, ancorche' l'art. 41, secondo comma, dello statuto speciale, espressamente preveda (come si e' ricordato) che "l'istituzione degli uffici di conciliazione nei comuni della Valle d'Aosta e' disposta con decreto del presidente della giunta, previa deliberazione di questa". Le rammentate prerogative sono state quindi totalmente ignorate e disattese e l'unica disposizione particolare della legge n. 374/1991, per quanto concerne l'istituzione degli uffici nella Valle d'Aosta, e' contenuta nell'art. 41, terzo comma, che si limita a prevedere la possibilita' che "nei comuni della Valle d'Aosta e nelle relative borgate e frazioni possono essere istituiti uffici distinti del giudice di pace". In effetti il solo e reale significato di tale norma e' la soppressione delle competenze gia' spettanti al presidente ed alla giunta della regione impugnante. Altrimenti non si comprenderebbe la disposizione, anche perche' non sembra che essa comporti per i comuni della Valle alcun trattamento realmente differenziato rispetto agli altri comuni della Repubblica, dato che come si e' rilevato, una simile possibilita' e' comunque prevista a livello generale dall'art. 2, secondo comma, della stessa legge. Come si puo' rilevare, il reale significato e l'effettiva portata delle disposizioni consiste nel fatto che il presidente e la giunta regionale della Valle d'Aosta, in conseguenza della legge impugnata, sono privati di ogni attribuzione tanto formale che sostanziale in ordine alla istituzione di tali uffici giudiziari, che viceversa loro compete in base all'art. 41, primo comma, dello statuto speciale, con palese e grave violazione di tale norma di rilevanza e livello costituzionali. 3. - Non meno illegittima e' la compressione delle ricordate attribuzioni del presidente della giunta, di cui al secondo comma dell'art. 41 dello statuto di autonomia speciale: da titolare del potere di nomina, sua pur nella forma di potere (necessariamente) delegato dal Presidente della Repubblica, il presidente della giunta si vede ridotto al ruolo di semplice proponente dei provvedimenti di nomina dei magistrati onorari addetti alle funzioni di giudice di pace "su proposta dei presidenti delle rispettive giunte regionali". Occorre evidenziare al riguardo che una delega necessaria (delega cioe' caratterizzata dal prescindersi dalla volonta' dell'autorita' c.d. delegante di trasferire il potere delegato: v. Mortati, istituzioni di diritto pubblico, II, Padova, 1976, 765), quale e' quella di cui al secondo comma dell'art. 41 dello statuto di autonomia speciale, una volta che sia conferita da una norma di rango costituzionale, non puo' essere revocata o modificata da una norma di legge ordinaria. E' da aggiungere che in realta', al di la' della formula normativa adottata, l'attribuzione del potere al presidente della giunta regionale, di cui alla menzionata norma, va oltre la previsione di una competenza delegata. E di cio' si trova conferma nel confronto con altre norme dello stesso statuto di autonomia speciale della Valle. Ad esempio l'art. 44, primo comma, delega al presidente della giunta regionale le funzioni in materia di mantenimento dell'ordine pubblico: in quest'ultimo caso (come del resto anche per le funzioni amministrative delegate, di cui al successivo secondo comma, e' espressamente prevista una responsabilita' dell'organo regionale nei confronti del governo. Inoltre, sempre per quanto attiene le funzioni di ordine pubblico, lo stesso art. 44, primo comma, dello statuto, prevede, sia pur soltanto per "casi eccezionali", che il governo possa avocare a se' le funzioni di ordine pubblico. Non sembra irrilevante che, al contrario delle disposizioni teste' ricordate, l'art. 41 dello statuto di autonomia speciale, non preveda, per dette funzioni delegate, ne' una responsabilita' verso l'autorita' statale (ivi compresa l'autorita' necessariamente delegante, che e' poi il Presidente della Repubblica), ne', tanto meno, un potere sostitutivo di quest'ultimo. La soppressione percio' di dette attribuzioni di competanza delegata e la loro "degradazione" a semplice potere di "proposta" (senza neppure precisarsi se la proposta sia, o meno, vincolante) costituisce ulteriore ed evidente violazione dell'art. 41 dello statuto speciale. L'unica competenza che non viene soppressa e' il potere di autorizzazione all'esercizio delle funzioni del personale amministrativo, con le eventuali revoche e sospensioni temporanee, che l'art. 41, secondo comma, dello statuto di autonomia speciale attribuisce, come si e' visto, al presidente della giunta regionale e che viene mantenuto anche dal secondo comma dell'art. 40 della legge impugnata. Se sotto detto profilo non vi e' doglianza da proporre, l'art. 40, secondo comma, della legge conferma che si e' avuto ben presente che le previsioni dello statuto speciale in materia di giudici conciliatori avrebbero trovato applicazione anche nell'ambito della normativa dettata per i giudici di pace. Ma si e' voluto cogliere l'occasione per comprimere e svuotare di ogni contenuto i poteri di autonomia attribuiti nella materia in questione agli organi della regione Valle d'Aosta dal proprio statuto. E cio' rende la legge costituzionalmente illegittima.
P. Q. M. Tutto cio' premesso e ritenuto, si confida che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimita' della legge 21 novembre 1991, n. 374, e comunque dei suoi artt. 1, 2, 4, 7, 17, 39, 40 e 41 (terzo comma), 45 e 47, per violazione dell'art. 116 della Costituzione della Repubblica e delle norme e principi dello statuto regionale della Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), ed in particolare del suo art. 41; con ogni relativa conseguenza e con ogni connessa pronunzia. Roma, addi' 19 dicembre 1991 Avv. prof. Gustavo ROMANELLI 92C0009