N. 726 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 novembre 1990- 16 dicembre 1991

                                N. 726
      Ordinanza emessa il 17 novembre 1990 (pervenuta alla Corte
      costituzionale il 16 dicembre 1991) dal tribunale di Milano
 nel procedimento di revoca di sequestro conservativo nei confronti di
               Lotti Lucio ed altri (fallimento Codelfa)
 Processo penale - Procedimento gia' in corso all'entrata in vigore
    del nuovo codice di procedura penale - Ipoteca legale prevista dal
    codice  penale  -  Ritenuta abrogazione di tale istituto alla data
    della vigenza del  nuovo  codice  -  Lamentata  omessa  previsione
    dell'immediata  sostituzione  con  il  sequestro  conservativo  su
    immobili ex art. 316 del c.p.p. 1988 - Conseguente  impossibilita'
    di  chiedere  una misura conservativa su immobili nel procedimento
    de quo - Disparita' di trattamento rispetto  ai  processi  che  si
    celebrano con il nuovo rito.
 (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 218, primo comma, 241 e 245
    secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.3 del 15-1-1992 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nel procedimento n. 6049/89
 (fallimento Codelfa) di revoca del sequestro conservativo disposto ex
 art. 316 del c.p.p. con ordinanza di questo tribunale del  3  ottobre
 1990,  e  di prospettazione d'ufficio della questione di legittimita'
 costituzionale,  per  violazione  dell'art.  3  della   Costituzione,
 dell'art.  218,  primo  comma,  del  decreto legislativo n. 271/1989,
 nella parte in cui non prevede  l'immediata  sostituzione  del  nuovo
 sequestro  conservativo  su  immobili all'ipoteca legale prevista dal
 codice penale, e dell'art. 245 dello  stesso  decreto,  in  relazione
 all'art.  241, nella parte in cui non inserisce l'art. 316 del c.p.p.
 tra le norme immediatamente applicabili ai  processi  che  proseguono
 con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti.
    La  vicenda  processuale,  di  una certa complessita', puo' essere
 cosi' ricostruita in sintesi:
      nell'ambito del procedimento n. 6049/89, pendente  di  fronte  a
 questo  tribunale  in  seguito  a richiesta di decreto di citazione a
 giudizio del p.m. ex art. 396 del c.p.p./1930 (udienza dibattimentale
 fissata per il giorno 12 dicembre 1990), il tribunale  con  ordinanza
 del  3  ottobre  1990  disponeva ai sensi dell'art. 316 del c.p.p. il
 sequestro conservativo dei beni immobili di n. 16 imputati;
      avverso tale ordinanza numerosi imputati  proponevano  richiesta
 di  riesame  al  tribunale  della liberta' ai sensi dell'art. 324 del
 c.p.p.: sottolineavano  tutti  i  ricorrenti  che  il  tribunale  non
 avrebbe potuto applicare la "nuova" misura del sequestro conservativo
 su  immobili  in  quanto  il procedimento in questione proseguiva con
 l'applicazione delle norme "anteriormente vigenti" ai sensi dell'art.
 241 del d.lgs.  n.  271/1989,  e  l'art.  245  di  tale  decreto  non
 riportava  tra  le  norme del nuovo codice immediatamente applicabili
 l'art. 316;
      il tribunale della liberta' - con ordinanza del 2 novembre  1990
 -  dichiarava  inammissibili le richieste di riesame convertendole in
 opposizione  all'iscrizione  di  ipoteca  ex  art.  618  del   c.p.p.
 previgente,  e  rimetteva  gli atti di fronte al presidente di questa
 sezione  per  quanto  di  competenza:  nella motivazione il tribunale
 della liberta' dichiarava la illegittimita' di sequestro conservativo
 disposto secondo la nuova normativa,  ma  aggiungeva  che  la  misura
 applicata  doveva  essere  qualificata  come "misura reale adottabile
 secondo  le   norme   del   codice   previgente",   con   conseguente
 dichiarazione  di  inammissibilita'  della  richiesta  di  riesame  e
 conversione della stessa in opposizione ex art. 618 cit.;
      avverso  l'ordinanza  del  tribunale  della  liberta'  e'  stato
 proposto da alcuni imputati ricorso per Cassazione.
    L'ordinanza  del  tribunale  della  liberta' ha determinato questa
 situazione: il sequestro conservativo che era stato disposto ai sensi
 del nuovo codice e' stato ritenuto illegittimo, ma continua a gravare
 sugli immobili degli imputati non essendo stato formalmente revocato;
 di fronte a questo tribunale -  che  aveva  ritenuto  applicabile  il
 nuovo  sequestro  conservativo  -  sono  stati  rimessi  gli atti per
 decidere sull'opposizione all'iscrizione di ipoteca legale secondo la
 vecchia normativa.
    Si tratta di  una  situazione  processuale  che  non  puo'  essere
 mantenuta  in  vita:  se il tribunale della liberta' - nell'esercizio
 della sua funzione di  controllo  -  ha  ritenuto  che  il  sequestro
 conservativo  e'  illegittimo, il sequestro deve essere revocato; non
 avendo direttamente provveduto il giudice  di  controllo,  la  revoca
 deve  essere  disposta  da questo collegio che non puo' far altro che
 prendere atto di tale valutazione e trarne tutte le conseguenze.
    Si rende a questo punto necessaria la proposizione d'ufficio della
 questine di legittimita' costituzionale - per violazione dell'art.  3
 della  Costituzione  -  dell'art. 218, primo comma, e artt. 241 e 245
 del decreto legislativo n. 271/1989 per le ragioni di seguito svolte.
    Questo tribunale  aveva  ritenuto  immediatamente  applicabile  il
 nuovo  sequestro  conservativo su beni immobili anche ai processi che
 proseguono "secondo le norme anteriormente vigenti": e' evidentemente
 pacifico che l'art. 245 del d.lgs. n. 271/1989  non  richiama  l'art.
 316  del  codice  di  procedura  penale, ma il tribunale riteneva che
 nell'individuare le  norme  immediatamente  applicabili  ai  "vecchi"
 processi  si  dovesse  fare riferimento non soltanto agli artt. 241 e
 245 citt., ma a tutte le  norme  del  decreto  legislativo  271,  ivi
 comprese  le  "norme  di  coordinamento".  Dall'art.  218 riteneva il
 tribunale di dover ricavare il principio dell'immediata  sostituzione
 dell'ipoteca  legale  con  il  sequestro  conservativo:  e'  ben vero
 infatti che il principio dell'immediata sostituzione  e'  contemplato
 soltanto nel secondo comma, relativo all'"ipoteca legale per illeciti
 penali  prevista  da  altre  disposizioni  di legge", mentre il primo
 comma, si limita ad abrogare "le disposizioni del codice  penale  che
 prevedono    l'ipoteca   legale",   senza   prevedere   espressamente
 l'immediata  sostituzione;  sembrava  pero'  al  Tribunale   che   il
 principio  dell'immediata  sostituzione dovesse operare per l'ipoteca
 legale in  quanto  tale,  ovunque  disciplinata,  questa  essendo  la
 rubrica  dell'art.  218  ("ipoteca  legale")  e  non emergendo alcuna
 ragione sensata per distinguere tra  l'ipoteca  legale  prevista  dal
 codice  penale  e  l'ipoteca legale prevista da altre disposizioni di
 legge.
    Del   resto  l'abrogazione  dell'ipoteca  legale  senza  immediata
 sostituzione  con  il  sequestro  conservativo  su  immobili  avrebbe
 determinato due diverse irragionevoli disparita' di trattamento:
      in  primo  luogo,  una  disparita'  di  trattamento interna alla
 categoria  dei  "vecchi"  processi  a  seconda  che   tali   processi
 riguardino  fatti  ai  quali e' applicabile l'ipoteca legale prevista
 dal codice penale o, invece,  l'ipoteca  legale  prevista  "da  altre
 disposizioni  di  legge":  per  i primi vi sarebbe "mera" abrogazione
 dell'ipoteca  legale,  senza  immediata  sostituzione  con  il  nuovo
 sequestro  conservativo; per i secondi vi sarebbe invece la immediata
 operativita'  del  "nuovo"  sequestro  conservativo,  senza  che  sia
 individuabile  alcuna  ragione idonea a giustificare le diversita' di
 trattamento: si tratterebbe di una "svista" del legislatore;
      in secondo luogo, una disparita' di trattamento tra  i  "vecchi"
 processi,   che   proseguono   secondo   l'osservanza   delle   norme
 anteriormente vigenti, ed i nuovi processi: per i primi  non  sarebbe
 possibile  adottare  alcuna  misura  conservativa su immobili, attesa
 l'abrogazione dell'ipoteca  legale;  per  i  secondi  sarebbe  invece
 applicabile  il  sequestro  conservativo,  senza che, anche in questo
 caso, emerga  alcuna  ragione  sensata  di  operare  la  distinzione,
 emergendo al contrario in modo univoco la volonta' del legislatore di
 sostituire  alla  "vecchia" ipoteca il "nuovo" sequestro conservativo
 senza soluzione di continuita' (tale volonta' legislativa emerge  del
 resto  in  modo chiaro dalla stessa relazione al progetto preliminare
 dove si sottolinea correttamente che  l'esigenza  della  soppressione
 della  "vecchia"  ipoteca  e  della  sostituzione  con  il  sequestro
 conservativo si  era  affermata  gia'  a  far  corso  dal  1940,  con
 l'entrata in vigore della nuova legislazione processuale civile e con
 l'introduzione    nell'ordinamento    dell'istituto   del   sequestro
 conservativo su immobili).
    Il tribunale riteneva pertanto - a fronte di un  quadro  normativo
 non  particolarmente  chiaro  e  coerente - di dover interpretare gli
 artt. 316 del codice di procedura penale, 218, 241 e 245 del  decreto
 legislativo cit. nell'unico modo costituzionalmente consentito.
    Questo  collegio non puo' che prendere atto della diversa opinione
 espressa dal giudicee di controllo: ai processi  che  proseguono  con
 l'osservanza delle norme anteriormente vigenti non puo' applicarsi il
 nuovo sequestro conservativo.
    Il  tribunale  del  riesame, come sopra ricordato, ha proposto una
 diversa interpretazione, sostenendo che la misura conservativa andava
 qualificata come "misura reale adottabile secondo le norme del codice
 previgente" e prospettando due possibilita' alternative:
      1)  l'abrogazione  della  norma  sull'ipoteca  legale  determina
 applicabilita'   del  "vecchio"  sequestro  conservativo  anche  agli
 immobili;
      2) la norma sull'ipoteca legale -  pur  abrogata  dall'art.  218
 cit.  -  rimane  in  vita in relazione ai processi che proseguono con
 l'osservanza delle norme anteriormente vigenti.
    Questo tribunale - giudice naturale sulla richiesta  del  pubblico
 ministero  di  applicazione  del  nuovo  sequestro conservativo - non
 ritiene praticabili le due soluzioni interpretative sopra riportate.
    In ordine alla tesi dell'applicabilita'  del  "vecchio"  sequestro
 conservativo (art. 189, terzo comma, del codice penale), si tratta di
 istituto  applicabile  ai soli beni mobili, e non e' dato individuare
 le ragioni di interpretazione sistematica che possano  consentire  di
 applicarlo anche agli immobili.
   In ordine alla tesi dell'applicabilita' dell'ipoteca legale, sembra
 al  tribunale  che l'abrogazione delle disposizioni del codice penale
 sull'ipoteca legale - attuata con  l'art.  218,  primo  comma  -  non
 consente   tale   soluzione:   l'art.  218  e'  norma  immediatamente
 precettiva ed ha espunto dall'ordinamento l'ipoteca  legale  prevista
 dal  codice  penale  (per  analoga  conclusione  con  riferimento  al
 problema del raccordo tra l'art. 215 delle disposizioni att.  e  art.
 3,  lettera  c),  della  legge 21 novembre 1967, n. 1185, v. Corte di
 cassazione, sezione prima,  11  gennaio  1990,  Del  Vento).  Non  e'
 possibile   sostenere   la   tesi   dell'applicabilita'  "ultrattiva"
 dell'ipoteca    legale    neppure    attraverso     l'interpretazione
 dell'espressione  "norme anteriormente vigenti" che compare nell'art.
 241 del decreto legislativo cit.: tale  formula  sembra  fare  chiaro
 riferimento alle norme processuali anteriormente vigenti e certamente
 non   all'art.   189   del  codice  penale.  Per  le  stesse  ragioni
 (abrogazione "immediata") non puo' ritenersi rilevante la circostanza
 che l'art. 245, primo comma, non cita l'art. 218:  puo'  essere  solo
 aggiunto  che  tale  norma  non cita neppure l'art. 260, che pero' e'
 pacificamente applicabile ai "vecchi" processi, e l'art. 217  il  cui
 effetto  "immediatamente" abrogativo non puo' essere seriamente messo
 in  dubbio  (tanto  che  e'  espressamente  prevista  la   cessazione
 dell'esecuzione  delle pene accessorie provvisoriamente applicate, v.
 art. 250, quarto comma).
    La  ritenuta  inapplicabilita'  ai  processi  che  proseguono  con
 l'applicazione  delle  norme  anteriormente  vigenti  sia  del  nuovo
 sequestro conservativo penale che della "vecchia" ipoteca  legale  (e
 del    vecchio    sequestro   conservativo)   determina   un'evidente
 ingiustificata diversita' di trattamento che pare contrastare in modo
 palese con il dettato dell'art. 3 della Costituzione:  basti  pensare
 che  per  taluni  processi  verrebbe  del  tutto  meno - senza alcuna
 possibile giustificazione se  non  l'imperfezione  legislativa  -  la
 possibilita' di chiedere una misura conservativa su immobili.
    La  questione  non  e'  rilevante  con  riguardo  al  giudizio  di
 accertamento delle responsabilita' degli imputati, che puo'  pertanto
 proseguire,   ma   e'   sicuramente   "rilevante"   nell'ambito   del
 procedimento incidentale instaurato con  la  richiesta  del  pubblico
 ministero  di  sequestro  conservativo: l'accoglimento da parte della
 Corte  costituzionale  della  prospettata  questione   determinerebbe
 infatti   l'applicabilita'   della  misura  cautelare  del  sequestro
 conservativo su immobili anche ai processi che proseguono secondo  le
 norme del codice previgente.
                               P. Q. M.
    Revoca  la misura cautelare del sequestro conservativo su immobili
 disposta con ordinanza  di  questo  tribunale  del  3  ottobre  1990,
 mandando la cancelleria per gli adempimenti;
    Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale, per
 violazione  dell'art.  3  della  Costituzione,  dell'art.  218, primo
 comma, del decreto legislativo n. 271/1989, nella parte  in  cui  non
 prevede  l'immediata  sostituzione  all'ipoteca  legale  prevista dal
 codice penale del sequestro conservativo su immobili, e  degli  artt.
 241,  245,  secondo  comma,  del  decreto cit. nella parte in cui non
 prevedono l'art. 316 del codice di  procedura  penale  tra  le  norme
 immediatamente   applicabili   ai   processi   che   proseguono   con
 l'applicazione delle norme anteriormente vigenti;
    Ordina l'immediata trasmissione degli  atti  relativi  alla  Corte
 costituzionale;
    Sospende  il  giudizio  instaurato  con  la richiesta del pubblico
 ministero di applicazione di sequestro conservativo;
    Ordina la notifica della presente ordinanza a tutti  gli  imputati
 nei confronti dei quali era stato disposto dal tribunale il sequestro
 conservativo nonche' al pubblico ministero richiedente;
    Ordina  la  notifica  della  presente  ordinanza al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e la comunicazione  ai  Presidenti  delle  due
 Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Milano il 17 novembre 1990.
                  Il presidente: (firma illeggibile)
    Depositato in cancelleria il 20 novembre 1990.
                  Il cancelliere: (firma illeggibile)

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