N. 726 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 novembre 1990- 16 dicembre 1991
N. 726 Ordinanza emessa il 17 novembre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 dicembre 1991) dal tribunale di Milano nel procedimento di revoca di sequestro conservativo nei confronti di Lotti Lucio ed altri (fallimento Codelfa) Processo penale - Procedimento gia' in corso all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale - Ipoteca legale prevista dal codice penale - Ritenuta abrogazione di tale istituto alla data della vigenza del nuovo codice - Lamentata omessa previsione dell'immediata sostituzione con il sequestro conservativo su immobili ex art. 316 del c.p.p. 1988 - Conseguente impossibilita' di chiedere una misura conservativa su immobili nel procedimento de quo - Disparita' di trattamento rispetto ai processi che si celebrano con il nuovo rito. (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 218, primo comma, 241 e 245 secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.3 del 15-1-1992 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 6049/89 (fallimento Codelfa) di revoca del sequestro conservativo disposto ex art. 316 del c.p.p. con ordinanza di questo tribunale del 3 ottobre 1990, e di prospettazione d'ufficio della questione di legittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 218, primo comma, del decreto legislativo n. 271/1989, nella parte in cui non prevede l'immediata sostituzione del nuovo sequestro conservativo su immobili all'ipoteca legale prevista dal codice penale, e dell'art. 245 dello stesso decreto, in relazione all'art. 241, nella parte in cui non inserisce l'art. 316 del c.p.p. tra le norme immediatamente applicabili ai processi che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti. La vicenda processuale, di una certa complessita', puo' essere cosi' ricostruita in sintesi: nell'ambito del procedimento n. 6049/89, pendente di fronte a questo tribunale in seguito a richiesta di decreto di citazione a giudizio del p.m. ex art. 396 del c.p.p./1930 (udienza dibattimentale fissata per il giorno 12 dicembre 1990), il tribunale con ordinanza del 3 ottobre 1990 disponeva ai sensi dell'art. 316 del c.p.p. il sequestro conservativo dei beni immobili di n. 16 imputati; avverso tale ordinanza numerosi imputati proponevano richiesta di riesame al tribunale della liberta' ai sensi dell'art. 324 del c.p.p.: sottolineavano tutti i ricorrenti che il tribunale non avrebbe potuto applicare la "nuova" misura del sequestro conservativo su immobili in quanto il procedimento in questione proseguiva con l'applicazione delle norme "anteriormente vigenti" ai sensi dell'art. 241 del d.lgs. n. 271/1989, e l'art. 245 di tale decreto non riportava tra le norme del nuovo codice immediatamente applicabili l'art. 316; il tribunale della liberta' - con ordinanza del 2 novembre 1990 - dichiarava inammissibili le richieste di riesame convertendole in opposizione all'iscrizione di ipoteca ex art. 618 del c.p.p. previgente, e rimetteva gli atti di fronte al presidente di questa sezione per quanto di competenza: nella motivazione il tribunale della liberta' dichiarava la illegittimita' di sequestro conservativo disposto secondo la nuova normativa, ma aggiungeva che la misura applicata doveva essere qualificata come "misura reale adottabile secondo le norme del codice previgente", con conseguente dichiarazione di inammissibilita' della richiesta di riesame e conversione della stessa in opposizione ex art. 618 cit.; avverso l'ordinanza del tribunale della liberta' e' stato proposto da alcuni imputati ricorso per Cassazione. L'ordinanza del tribunale della liberta' ha determinato questa situazione: il sequestro conservativo che era stato disposto ai sensi del nuovo codice e' stato ritenuto illegittimo, ma continua a gravare sugli immobili degli imputati non essendo stato formalmente revocato; di fronte a questo tribunale - che aveva ritenuto applicabile il nuovo sequestro conservativo - sono stati rimessi gli atti per decidere sull'opposizione all'iscrizione di ipoteca legale secondo la vecchia normativa. Si tratta di una situazione processuale che non puo' essere mantenuta in vita: se il tribunale della liberta' - nell'esercizio della sua funzione di controllo - ha ritenuto che il sequestro conservativo e' illegittimo, il sequestro deve essere revocato; non avendo direttamente provveduto il giudice di controllo, la revoca deve essere disposta da questo collegio che non puo' far altro che prendere atto di tale valutazione e trarne tutte le conseguenze. Si rende a questo punto necessaria la proposizione d'ufficio della questine di legittimita' costituzionale - per violazione dell'art. 3 della Costituzione - dell'art. 218, primo comma, e artt. 241 e 245 del decreto legislativo n. 271/1989 per le ragioni di seguito svolte. Questo tribunale aveva ritenuto immediatamente applicabile il nuovo sequestro conservativo su beni immobili anche ai processi che proseguono "secondo le norme anteriormente vigenti": e' evidentemente pacifico che l'art. 245 del d.lgs. n. 271/1989 non richiama l'art. 316 del codice di procedura penale, ma il tribunale riteneva che nell'individuare le norme immediatamente applicabili ai "vecchi" processi si dovesse fare riferimento non soltanto agli artt. 241 e 245 citt., ma a tutte le norme del decreto legislativo 271, ivi comprese le "norme di coordinamento". Dall'art. 218 riteneva il tribunale di dover ricavare il principio dell'immediata sostituzione dell'ipoteca legale con il sequestro conservativo: e' ben vero infatti che il principio dell'immediata sostituzione e' contemplato soltanto nel secondo comma, relativo all'"ipoteca legale per illeciti penali prevista da altre disposizioni di legge", mentre il primo comma, si limita ad abrogare "le disposizioni del codice penale che prevedono l'ipoteca legale", senza prevedere espressamente l'immediata sostituzione; sembrava pero' al Tribunale che il principio dell'immediata sostituzione dovesse operare per l'ipoteca legale in quanto tale, ovunque disciplinata, questa essendo la rubrica dell'art. 218 ("ipoteca legale") e non emergendo alcuna ragione sensata per distinguere tra l'ipoteca legale prevista dal codice penale e l'ipoteca legale prevista da altre disposizioni di legge. Del resto l'abrogazione dell'ipoteca legale senza immediata sostituzione con il sequestro conservativo su immobili avrebbe determinato due diverse irragionevoli disparita' di trattamento: in primo luogo, una disparita' di trattamento interna alla categoria dei "vecchi" processi a seconda che tali processi riguardino fatti ai quali e' applicabile l'ipoteca legale prevista dal codice penale o, invece, l'ipoteca legale prevista "da altre disposizioni di legge": per i primi vi sarebbe "mera" abrogazione dell'ipoteca legale, senza immediata sostituzione con il nuovo sequestro conservativo; per i secondi vi sarebbe invece la immediata operativita' del "nuovo" sequestro conservativo, senza che sia individuabile alcuna ragione idonea a giustificare le diversita' di trattamento: si tratterebbe di una "svista" del legislatore; in secondo luogo, una disparita' di trattamento tra i "vecchi" processi, che proseguono secondo l'osservanza delle norme anteriormente vigenti, ed i nuovi processi: per i primi non sarebbe possibile adottare alcuna misura conservativa su immobili, attesa l'abrogazione dell'ipoteca legale; per i secondi sarebbe invece applicabile il sequestro conservativo, senza che, anche in questo caso, emerga alcuna ragione sensata di operare la distinzione, emergendo al contrario in modo univoco la volonta' del legislatore di sostituire alla "vecchia" ipoteca il "nuovo" sequestro conservativo senza soluzione di continuita' (tale volonta' legislativa emerge del resto in modo chiaro dalla stessa relazione al progetto preliminare dove si sottolinea correttamente che l'esigenza della soppressione della "vecchia" ipoteca e della sostituzione con il sequestro conservativo si era affermata gia' a far corso dal 1940, con l'entrata in vigore della nuova legislazione processuale civile e con l'introduzione nell'ordinamento dell'istituto del sequestro conservativo su immobili). Il tribunale riteneva pertanto - a fronte di un quadro normativo non particolarmente chiaro e coerente - di dover interpretare gli artt. 316 del codice di procedura penale, 218, 241 e 245 del decreto legislativo cit. nell'unico modo costituzionalmente consentito. Questo collegio non puo' che prendere atto della diversa opinione espressa dal giudicee di controllo: ai processi che proseguono con l'osservanza delle norme anteriormente vigenti non puo' applicarsi il nuovo sequestro conservativo. Il tribunale del riesame, come sopra ricordato, ha proposto una diversa interpretazione, sostenendo che la misura conservativa andava qualificata come "misura reale adottabile secondo le norme del codice previgente" e prospettando due possibilita' alternative: 1) l'abrogazione della norma sull'ipoteca legale determina applicabilita' del "vecchio" sequestro conservativo anche agli immobili; 2) la norma sull'ipoteca legale - pur abrogata dall'art. 218 cit. - rimane in vita in relazione ai processi che proseguono con l'osservanza delle norme anteriormente vigenti. Questo tribunale - giudice naturale sulla richiesta del pubblico ministero di applicazione del nuovo sequestro conservativo - non ritiene praticabili le due soluzioni interpretative sopra riportate. In ordine alla tesi dell'applicabilita' del "vecchio" sequestro conservativo (art. 189, terzo comma, del codice penale), si tratta di istituto applicabile ai soli beni mobili, e non e' dato individuare le ragioni di interpretazione sistematica che possano consentire di applicarlo anche agli immobili. In ordine alla tesi dell'applicabilita' dell'ipoteca legale, sembra al tribunale che l'abrogazione delle disposizioni del codice penale sull'ipoteca legale - attuata con l'art. 218, primo comma - non consente tale soluzione: l'art. 218 e' norma immediatamente precettiva ed ha espunto dall'ordinamento l'ipoteca legale prevista dal codice penale (per analoga conclusione con riferimento al problema del raccordo tra l'art. 215 delle disposizioni att. e art. 3, lettera c), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, v. Corte di cassazione, sezione prima, 11 gennaio 1990, Del Vento). Non e' possibile sostenere la tesi dell'applicabilita' "ultrattiva" dell'ipoteca legale neppure attraverso l'interpretazione dell'espressione "norme anteriormente vigenti" che compare nell'art. 241 del decreto legislativo cit.: tale formula sembra fare chiaro riferimento alle norme processuali anteriormente vigenti e certamente non all'art. 189 del codice penale. Per le stesse ragioni (abrogazione "immediata") non puo' ritenersi rilevante la circostanza che l'art. 245, primo comma, non cita l'art. 218: puo' essere solo aggiunto che tale norma non cita neppure l'art. 260, che pero' e' pacificamente applicabile ai "vecchi" processi, e l'art. 217 il cui effetto "immediatamente" abrogativo non puo' essere seriamente messo in dubbio (tanto che e' espressamente prevista la cessazione dell'esecuzione delle pene accessorie provvisoriamente applicate, v. art. 250, quarto comma). La ritenuta inapplicabilita' ai processi che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti sia del nuovo sequestro conservativo penale che della "vecchia" ipoteca legale (e del vecchio sequestro conservativo) determina un'evidente ingiustificata diversita' di trattamento che pare contrastare in modo palese con il dettato dell'art. 3 della Costituzione: basti pensare che per taluni processi verrebbe del tutto meno - senza alcuna possibile giustificazione se non l'imperfezione legislativa - la possibilita' di chiedere una misura conservativa su immobili. La questione non e' rilevante con riguardo al giudizio di accertamento delle responsabilita' degli imputati, che puo' pertanto proseguire, ma e' sicuramente "rilevante" nell'ambito del procedimento incidentale instaurato con la richiesta del pubblico ministero di sequestro conservativo: l'accoglimento da parte della Corte costituzionale della prospettata questione determinerebbe infatti l'applicabilita' della misura cautelare del sequestro conservativo su immobili anche ai processi che proseguono secondo le norme del codice previgente.
P. Q. M. Revoca la misura cautelare del sequestro conservativo su immobili disposta con ordinanza di questo tribunale del 3 ottobre 1990, mandando la cancelleria per gli adempimenti; Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 218, primo comma, del decreto legislativo n. 271/1989, nella parte in cui non prevede l'immediata sostituzione all'ipoteca legale prevista dal codice penale del sequestro conservativo su immobili, e degli artt. 241, 245, secondo comma, del decreto cit. nella parte in cui non prevedono l'art. 316 del codice di procedura penale tra le norme immediatamente applicabili ai processi che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti; Ordina l'immediata trasmissione degli atti relativi alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio instaurato con la richiesta del pubblico ministero di applicazione di sequestro conservativo; Ordina la notifica della presente ordinanza a tutti gli imputati nei confronti dei quali era stato disposto dal tribunale il sequestro conservativo nonche' al pubblico ministero richiedente; Ordina la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Milano il 17 novembre 1990. Il presidente: (firma illeggibile) Depositato in cancelleria il 20 novembre 1990. Il cancelliere: (firma illeggibile) 92C0013